Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40085 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40085 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BADOLATO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BADOLATO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BADOLATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIOuratore NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO. Gen. per il ricorso presentato da COGNOME NOME conclude per l’annullamento senza rinvio in punto di applicazione delle sanzioni accessorie; rigetto nel resto.
Il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. conclude per il rigetto per i restanti ricorsi.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME e COGNOME NOME dopo il dibattimento chiede l’accoglimento dei ricorsi.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di COGNOME NOME dopo il dibattimento si riporta ai motivi di ricorso, chiede l’accoglimento.
AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME dopo il dibattimento chiede l’annullamento della sentenza impugnata con il conseguente accoglimento dei motivi di ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 03/03/2022 la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del tribunale di Catanzaro pronunciata il 13/11/2020 nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al reato di concorso in estorsione in danno di COGNOME NOME e COGNOME NOME titolare delle omonime aziende agricole site in Badolato località Pietranera (capo D) dell’imputazione (in esso assorbito il reato di cui al capo B) limitatamente al fondo RAGIONE_SOCIALE) escluse le aggravanti di cui all’articolo 112 numero 1 cod. pen. e dell’agevolazione mafiosa di cui all’articolo 416 bis. 1 cod. pen. Estorsione consumata in epoca anteriore e prossima al settembre 2015, consistita nel costringere le due persone offese a modificare e rivedere i termini e le condizioni contrattuali che COGNOME NOME aveva fissato in data 26 luglio 2015 con COGNOME NOME NOME “patato”. In particolare COGNOME NOME si sarebbe recato a casa di COGNOME NOME, veicolandole una richiesta estorsiva proveniente da COGNOME NOME, finalizzata alla revisione di un accordo contrattuale dalla stessa siglato in precedenza con COGNOME NOME in modo che il fondo denominato RAGIONE_SOCIALE, già concesso in affitto dalla persona offesa al preNOME COGNOME NOME, venisse espunto dal contratto mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo che non lo menzionava potendo quindi venire liberamente gestito e sfruttato da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
Ricorrono per Cassazione gli imputati che, seppure con distinti ricorsi, presentano identiche doglianze. In particolare, deducono:
2.1. Nullità della sentenza per violazione dell’articolo 525 comma 2 cod. proc. pen con trasmissione degli atti al tribunale di Catanzaro competente ex articolo 604 comma 4 cpp. Sostengono che ha proceduto alla deliberazione della sentenza di primo grado un organo giudicante in composizione diversa rispetto a quelle che ha assunto le prove.
2.2. Violazione dell’articolo 603 codice procedura penale e vizio della motivazione. Lamentano la mancata acquisizione dei verbali delle deposizioni di COGNOME NOME, deceduto, della cui esistenza la difesa sarebbe venuta a conoscenza nel corso dell’escussione dibattimentale di COGNOME NOME del 30 gennaio 2020.
2.3. Mancanza di motivazione con riferimento al giudizio di credibilità delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME COGNOME NOME
2.4. Travisamento della prova e apparenza motivazionale con riguardo alla estorsione di cui al capo D). Viene contestato che il percorso motivazionale espresso nella sentenza impugnata non tratta congruarnente le emergenze
processuali rilevanti in punto di elementi costitutivi (minaccia, profitto e danno) del delitto di estorsione contestato al capo D).
2.5. Violazione degli articoli 59, 416 bis.i cod. pen. Motivazione apparente. Lamenta che la Corte d’appello ha condiviso le argomentazioni del primo giudice circa la sussistenza della aggravante del metodo mafioso senza confrontarsi con le argomentazioni difensive presentate con gli atti d’appello.
In particolare, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nell’ambito della vicenda in esame non hanno avuto contatti diretti con la persona offesa, ne risulta alcun contatto con il COGNOME nelle fasi precedenti l’incontro di quest’ultimo con COGNOME NOME, dai quali si possa desumere il coefficiente psichico di compartecipazione alla frase “ci comanda a tutti”, necessario alla imputazione soggettiva dell’aggravante in parola. COGNOME rileva che non può essere ritenuto, sulla scorta di quanto indicato sia in appello che nel ricorso, con la tranquillit ricostruttiva della sentenza impugnata, che sia stato proprio lui a dire a COGNOME NOME che COGNOME NOME NOME tutti”, con la conseguenza che non è sostenibile, la chiara evocazione di un contesto delinquenziale di tipo ‘ndranghetistico nella condotta ascritta al ricorrente.
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME deducono anche motivazione apparente in punto diniego circostanze attenuanti generiche.
COGNOME NOME lamenta che la riduzione della pena al di sotto di 5 anni avrebbe dovuto comportare modifiche delle sanzioni accessorie
I ricorrenti hanno presentato motivi nuovi con le quali hanno ulteriormente illustrato il primo e il secondo motivo di ricorso
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Nella sentenza impugnata si legge che all’udienza del 13/11/2020 tutti i difensori di fiducia degli imputati, ad eccezione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, presente personalmente erano sostituiti per delega ex 102 codice procedura penale dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME. Il tribunale, che operava in diversa composizione soggettiva, trattandosi di procedimento ex articolo 190 bis codice procedura penale, sull’opposizione delle difese, disponeva con ordinanza la rinnovazione tramite lettura dell’attività istruttoria già espletata nel corso d processo.
La disciplina di cui all’art. 190 bis c.p.p. (che prevede che nei processi di criminalità organizzata e negli RAGIONE_SOCIALE indicati dall’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, quando è richiesto l’esame di un teste o di un soggetto indicato probatorio o in altro procedimento, l’esame è ammesso solo se il giudice dall’art. 210 c.p.p. e costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente lo ritiene assolutamente necessario) si applica anche nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice ( Cass. N. 31072 del 2001 Rv. 219635 – 01, N. 26119 del 2003 Rv. 228300 – 01, N. 3406 del 2005 Rv. 231413 – 01, N. 6221 del 2006 Rv. 233087 – 01, N. 20810 del 2010 Rv. 247395 – 01). Va inoltre aggiunto che questa Corte ha pure ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.190-bis c.p.p., comma 1, per l’asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, relativamente ai procedimenti concernenti i reati di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3-bis, impone limiti all’ammissibilità dell’esame d testimoni o di persone indicate nell’art. 210 c.p.p., che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddicono tra le parti, atteso che il peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni si giustifica per l’esigenza di prevenire l’usura del fonti di prova, particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione, e si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da persona già debitamente esaminata e contro esaminata dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate (Cass. n. 4059 del 2019 Rv. 276396; n. 32803 del 2012 Rv. 253412; n. 26119 del 2003 Rv. 228301).
In conclusione: la disciplina dell’art. 190 bis c.p.p., secondo cui, ne procedimenti per taluno dei delitti indicati dall’art. 51 c.p.p., comma 3 bis l’esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 c.p.p., che abbia già reso dichiarazioni “in dibattimento nel contraddittorio”, è ammesso solo per fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell’ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice ( Cass. N. 31072 del 2001 Rv. 219635 – 01, N. 26119 del 2003 Rv. 228300 – 01, N. 3406 del 2005 Rv. 231413 – 01, N. 6221 del 2006 I2v. 233087 – 01, N. 20810 del 2010 Rv. 247395 – 01; N. 48710 del 2016 Rv. 268455 – 01; Sezioni Unite: N. 2 del 1999 Rv. 212395). Deve aggiungersi che il provvedimento di ammissione dell’esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni è condizionato, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art 51 c.p.p., comma 3 bis, dall’apprezzamento discrezionale del giudice, pur quando l’esame sia richiesto dalle parti, circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l’onere di specificare eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi. (Sez. 2, n. 25423 del
20/04/2007, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 237147; Sez. 1, n. 29826 del 12/06/2001, COGNOME NOME ed RAGIONE_SOCIALE, Rv. 219626; Sez. 6, n. 26119 del 09/05/2003, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 228300; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, Rv. 233087).
Nel caso in esame, le difese non hanno argomentato fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni né hanno articolato specifiche esigenze che legittimavano la reiterazione della prova. La semplice “aspirazione degli imputati ad essere giudicati dal medesimo giudice dell’assunzione delle prove” non può condurre ad una interpretazione abrogante di un preciso disposto del codice di rito, in assenza delle specifiche condizioni previste dal citato articol perché possa procedersi ad una rinnovazione degli esami già effettuati.
Il motivo quindi, a fronte dell’adeguata e corretta decisione dei giudici di merito, va rigettato.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale le difese lamentano la mancata acquisizione dei verbali delle deposizioni di COGNOME NOME, è inammissibile.
I giudici di appello hanno osservato che il dato dell’assunzione a s.i.t. di COGNOME in fase di indagine era del tutto assertivo perché non risultava dagli atti sicurezza che fossero state rese dette dichiarazione anzi emergevano elementi dai quali rilevarsi che il defunto COGNOME non fosse mai stato sentito a causa delle sue precarie condizioni fisiche. In assenza di certezze sul presupposto, ossia sul fatto che il COGNOME sia stato mai sentito dalla P.G o dall’autorità giudiziar correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di fatto impossibile oltre che inutile procedere all’adempimento istruttorio richiesto.
In questa sede il ricorrente si limita a reiterare la richiesta senza addurre alcun elemento attestante l’avvenuta assunzione a s.i.t. del COGNOME in fase di indagini.
Le doglianze articolate nel terzo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite perchè non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu oculi della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice in punto attendibilità delle persone offese, che le ha ritenute ‘infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all’art. 192 cod. proc. pen. (vedi pag 7 e 8 sentenza impugnata)
Anche il quarto e il quinto motivo, che appare opportuno valutarsi unitariamente, sono inammissibili.
/v
La sentenza impugnata ha riconosciuto i ricorrenti responsabili di concorso nell’estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso in danno di COGNOME NOME e COGNOME NOME consistita nel costringere le due persone offese a modificare e rivedere i termini e le condizioni contrattuali che COGNOME NOME aveva fissato in data 26 luglio 2015 con COGNOME NOME NOME “patato”.
Trattasi di estorsione contrattuale che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto il rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con RAGIONE_SOCIALE soggetti. L’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatt stesso che il contraente-vittima sia stato costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno.
Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi dell fattispecie delittuosa contestata. COGNOME NOME è stata vittima di una manovra ben congegnata che l’ha costretta a una scelta contrattuale non libera perché frutto di pressioni in grado di esercitare una forza di coazione tale da indurla ad accondiscendere alle sollecitazioni avanzate mediante le palesate minacce.
La sentenza di primo grado ha sottolineato come COGNOME NOME aveva già sottoscritto il contratto avente ad oggetto la cessione del fondo RAGIONE_SOCIALE con COGNOME NOME NOME “patato” proprio al dichiarato fine di arginare la presenza di COGNOME NOME sui fondi. La compromissione della sua autonomia contrattuale con conseguente modifica dell’oggetto della stipulazione contrattuale è stata attuata mediante pressioni consumate con l’evocazione di possibili contrasti violenti fra le due opposte famiglie l’una riconducibile al COGNOME NOME e l’alt a COGNOME NOME. Le sentenze di merito hanno descritto le modalità delle minacce (pagine 14 e ss. sentenza impugnata e 39 e 40 sentenza di primo grado) e hanno dato atto di come l’opera di minacciosa induzione, secondo lo schema tipico dell’estorsione contrattuale, fosse certamente riconducibile a tutti i ricorrenti
Le modalità della richiesta ossia l’aver paventato alla COGNOME che qualunque decisione avesse deciso di prendere in ordine alla concessione dei pascoli avrebbe dovuto prima contattarli e che tale era la volontà di COGNOME NOME che “NOME tutti” erano chiaramente idonee a creare così come hanno effettivamente creato una coartazione della volontà della vittima che per paura ha subito accettato le richieste estorsive modificando i termini dell’accordo contrattuale in precedenza convenuto. Viene sottolineato dai giudici d’appello come si tratti di un dato assolutamente univoco al di là di ogni ragionevole dubbio.
È stato rilevato come le chiare suggestioni evocative contenevano la volontà di manifestare l’esercizio di un potere sul territorio al quale i RAGIONE_SOCIALE, sebbene muniti di titolo giuridico, dovevano soggiacere, soprassedendo anche alla gestione
in autonomia dei loro beni. Correttamente è stata, pertanto, ritenuta la sussistenza dell’aggravante di tipo oggettivo dell’avere agito utilizzando il metodo mafioso.
A fronte di quanto indicato i ricorrenti si sono limitati ad insistere in una line difensiva già disattesa dalle sentenze di merito prospettando una alternativa ricostruzione degli avvenimenti e delle responsabilità sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l’enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate su base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti: esistenza della minaccia, del profitto ingiusto, del danno e del metodo mafioso in relazione ai quali i ricorrenti hanno svolto le rispettive censure, all’evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte
La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento san zionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso da COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME.
Deve richiamarsi il principio, più volte stabilito da questa Corte, che, in caso di diniego, è sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.
E’ stato infatti affermato che “in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di NOME adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, d giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, proprio la suindicata nneritevolezza che necessita, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattament sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle
plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda” (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, rv. 219891; n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610).
Fondato è il motivo sollevato da NOME NOME con riguardo alla sanzione accessoria.
COGNOME NOME all’esito del processo d’appello è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 3.333,00 di multa. Alla pena così determinata, inferiore ad anni cinque, è stata fatta conseguire la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per il periodo esecuzione della pena. Essendo la pena inferiore ad anni 5 ma superiore ad anni 3, ai sensi dell’art.29 cod.pen., doveva essere applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e non doveva essere applicata l’interdizione legale per il periodo di esecuzione della pena.
Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME limitatamente alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici che deve essere sostituita con quella temporanea di anni cinque e dell’interdizione legale che deve essere eliminata. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
I ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME devono essere respinti e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con quella temporanea di anni 5 e dell’interdizione legale che elimina: rigetta nel resto il ricorso.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Roma 05/04/2023
Il Consigliere estensore
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