Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51669 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51669 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELFRANCO VENETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni di cui alla requisitoria in atti del Pubblico Ministero, in persona d Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al terzo motivo di ricorso, con declaratoria di inammissibilità nel resto.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 28/03/2023, con cui, disapplicando la recidiva specifica ed infraquinquennale contestata, è stata confermata la condanna e la pena inflitta all’imputato dal Giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Verona, in ordine ad un episodio di concorso in estorsione, aggravata dall’aver commesso il fatto ai danni di un ministro di culto (artt. 61 n. 10, 110 e 629 cod. pen., capo A della rubrica), ritenuta l’equivalenza tra l’aggravante comune con le attenuanti generiche e con quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Con tre motivi si deduce:
2.1. Violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Si lamenta che la Corte d’appello, nel ricostruire l’episodio estorsivo ai danni di NOME NOME COGNOME (capo A) abbia all’imputato attribuito una condotta che neppure la vittima aveva al medesimo ascritto, additandolo di avere avvertito la persona offesa che «anche i genitori della ragazza volevano denunciarlo perché il prete ci stava provando con lei e che egli era riuscito a fermarli ma che ci volevano soldi», mentre, in realtà, il ricorrente si era limitato a riferire alla vittima di accompagnato, in quel frangente, la coimputata.
Peraltro, neppure certo era che l’autore del messaggio inviato alla vittima fosse l’imputato e che questi avesse in uso l’utenza telefonica di cui risultava intestatario, potendo il suo apparecchio essere stato strumentalmente utilizzato dalla coimputata o da altro soggetto per sostenere le sue richieste economiche nei confronti del prelato. A tale riguardo, si rappresenta che nel corso delle indagini all’imputato era stato attribuito anche l’uso di altre due utenze e che al momento dell’arresto il telefono di cui risultava intestatario era stato invece rinvenuto nel mani della coimputata.
Non era chiaro, quindi, il contributo che l’imputato avrebbe reso a corredo della minaccia estorsiva avanzata dalla coimputata nei confronti del prelato, questione che assumeva particolare rilievo proprio ai fini dell’inquadramento del rilievo del suo contributo alla ritenuta vicenda estorsiva.
2.2. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi tentata del delitto di estorsione, tenuto conto che la dazione di denaro era avvenuta in un contesto protetto e ai fini di giustizia per assicurare i responsabili all’autorità giudiziaria.
2.3. Inosservanza degli artt. 63 e 69 cod. pen. e carenza di motivazione in
ordine alla mancata riduzione della pena a seguito all’esclusione della recidiva qualificata.
Si lamenta come la Corte d’appello per un verso abbia escluso la recidiva e, per altro, non abbia operato una diminuzione della pena base stabilita dal Gup in regime di equivalenza. Il fatto che nell’ambito del giudizio di comparazione vi fossero anche le aggravanti dell’estorsione non esimeva la Corte di merito a rivalutare in termini di attualità tale giudizio stante un’unica circostan aggravante rimasta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente all’ultimo motivo. È, invece, inammissibile nel resto.
Il primo motivo in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. è manifestamente infondato.
Al di là, infatti, dell’attribuzione al ricorrente della frase secondo c nell’occasione dell’incontro del 24/06/2020 avvenuto al di fuori della canonica, anch’egli avrebbe profferito la minaccia estorsiva, resta il fatto che, per come sottolineato in sentenza, lo stesso abbia concorso a tutto tondo nell’estorsione ai danni del prelato (NOME COGNOME), per come ricavato sia dalla circostanza che sempre in quella occasione anche il ricorrente pretese, al pari della complice, che il prelato mostrasse il cellulare per verificare che non stesse registrando e, poi, dalla sua presenza, sempre unitamente alla complice, al momento della successiva consegna concordata del prezzo estorsivo, circostanze che consentono di leggere unitariamente, nel senso di un’estorsione originariamente concordata, gli altri elementi indizianti, pure individualizzanti, al medesimo attribuiti, quali l disponibilità di un’utenza da cui risulta inviato alla vittima un messaggio di chiaro contenuto intimidatorio e volto alla realizzazione del profitto ingiusto.
Con la conseguenza che non assume, parimenti, decisivo rilievo che al momento dell’arresto il telefono dalla cui utenza è partito il predetto messaggio si trovasse in mano alla coimputata, avendo il giudice del merito attribuito ad entrambi il progetto estorsivo, nell’ambito del quale i contributi di entrambi gl imputati assumono una causale dotata di significativa efficienza, non sussumibile nell’alveo dell’invocata attenuante che esige, invece, l’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’evento, da risultare trascurabil nell’economia generale dell’iter criminoso.
Ai fini del riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse
finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell’impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 9/3/2016, Barbato, Rv. 266461).
Il secondo motivo in tema di qualificazione giuridica del delitto estorsivo che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe da ricondursi nell’ipotesi tentata, è manifestamente infondato.
La Corte d’appello risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale in tema di estorsione, il delitto deve considerarsi consumato e non solo tentato allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all’estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l’intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all’arresto del reo ed alla restituzione del bene all’avente diritto, in quanto l’adoperarsi della vittima affinché si giunga all’arresto dell’autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo. (Conf. Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254450 – 01; Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417 – 01).
Fondato è, invece, l’ultimo motivo dedotto in ordine al trattamento sanzionatorio.
La pena inflitta all’imputato è stata così determinata dal Giudice per le indagini preliminari: P.B. anni cinque di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con le attenuanti generiche e quella comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ritenute equivalenti all’aggravante di cui all’art. 61 n. 10 cod. pen. ed alla recidiva specifica ed infraquinquennale.
La sentenza impugnata ha escluso la recidiva e confermato la pena inflitta.
La Corte territoriale ha ritenuto fondato il motivo di appello in ordine alla recidiva, precisando che «deve escludersi l’aumento di pena per la contestata recidiva», sebbene nessun aumento vi fosse stato da parte del primo giudice avendo operato il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e quella comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 10 cod. pen. e l recidiva qualificata contestata.
La Corte d’appello, poi, nella successiva pagina della motivazione, escluso il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. stante l’esiguità della somma offerta rispetto al pregiudizio arrecato e richiamato la gravità dei fatti a
sostegno del diniego della richiesta di prevalenza delle attenuanti «sulle contestate aggravanti», sebbene al ricorrente – esclusa la recidiva – sia stata ritenuta una sola circostanza aggravante (quella comune di cui all’art. 61 n. 10 cod. pen.).
Sebbene sia consentito al giudice di merito disapplicare la recidiva e mantenere fermo il giudizio di bilanciamento in precedenza operato anche laddove rimanga una sola circostanza aggravante a fronte di plurime circostanze attenuanti, avendo il giudizio di comparazione previsto dall’art. 69 cod. pen. carattere unitario (Sez. 1, n. 28109 dell’11/06/2021, Cardaropoli, Rv. 281671 01), nel caso in esame, gli imprecisi riferimenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata di cui si è dato atto non consentono di ritenere sufficientemente argomentate le ragioni del mantenimento del giudizio di equivalenza, pur in costanza di esclusione della significativa recidiva.
4. In conclusione:
va annullata la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento tra circostanze eterogenee, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia;
va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento tra circostanze eterogenee, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso, il 23/11/2023