Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28563 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 5/12/2023 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalla difesa del ricorrente la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ai motivi del quale si è riportata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5 dicembre 2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 11 febbraio 2021 del Tribunale della medesima
città con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole del reato di tentata estorsione aggravata (artt. 56, 629 e 416-bis.1, cod. pen.) e condannato a pena ritenuta di giustizia.
In particolare, si contesta all’imputato di avere richiesto a NOME COGNOMECOGNOME titolare di un esercizio di macelleria, di versare una volta l’anno, a titolo di regal una somma imprecisata di denaro, con l’aggravante di avere agito con metodo mafioso in ragione RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta posta in essere, evocando la sua appartenenza a contesti di criminalità organizzata (“il regalo lo cerchiamo una volta l’anno”).
I fatti risalgono al 18 dicembre 2013.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. pe contraddittorietà, carenza o manifesta illogicità della motivazione ovvero per l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che l’affermazione di penale responsabilità del NOME sarebbe fondata su mere presunzioni senza che sia mai stato accertato che le frasi pronunciate dall’imputato perseguissero l’intento di assicurarsi un ingiusto profitto, senza che lo stesso abbia avocato la forza intimidatrice di un sodalizio criminale o la sua presenza criminale sul territorio e senza che sia dimostrato che la persona offesa dal reato si sia rifiutata di deporre in dibattimento per effetto dell’intimidazione ricevuta.
Non si potrebbe neppure parlare nel caso in esame di “minaccia silente” o di “estorsione ambientale” atteso che la persona offesa neppure conosceva l’odierno ricorrente e che non vi è stata evocazione da parte di quest’ultimo a persone o clan malavitosi operanti nella zona e controllanti il territorio.
L’imputato, secondo la difesa, avrebbe agito solo con l’intento di sfamare il proprio figlio perché si trovava senza lavoro e senza denaro.
Inoltre, la teste della difesa NOME COGNOME ha confermato la versione offerta dall’odierno ricorrente, costretto a chiedere l’elemosina e cacciato dal locale in malo modo.
La persona offesa in sede dibattimentale si sarebbe poi limitata ad affermare di non ricordare l’accaduto, così determinando l’acquisizione della denuncia dalla stessa presentata e, di fatto, impedendo alla difesa di formulare domande che consentissero di far luce sulla vicenda.
2.2. Violazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per contraddittorietà, carenza o manifesta illogicità della motivazione ovvero per l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 7 I 203/91, oggi art. 416-bis.1 cod. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che i Giudici territoriali non hanno fatto buon governo dei principi di diritto in forza dei quali affermare la sussistenza della circostanza aggravante in esame e, in particolar, dell’elemento psicologico che deve caratterizzare l’agire del soggetto agente.
2.3. Violazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. nella loro massima estensione.
Rileva la difesa del ricorrente che il NOME sarebbe stato penalizzato a seguito del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche solo perché ha tentato nel corso del processo di affermare la propria innocenza non ammettendo la propria responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni.
Va detto subito che la sentenza impugnata – così come quella del tutto conforme emessa dal Tribunale – risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente.
Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria e rispetta i principi di diritto in mater enunciati da questa Corte di legittimità.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo dell motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudic del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova
disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatori del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Inoltre, deve rilevarsi che nel caso in esame il ricorrente propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054).
Infine, non può non rilevarsi, che il ricorso in esame risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.
Per solo dØ/ere di completezza ed in relazione ai primi due motivi di ricorso occorre rilevare come i Giudici di entrambi i gradi di merito hanno evidenziato come la versione che la difesa tenta di accreditare relativa al fatto che l’imputato avrebbe fatto ingresso nell’esercizio commerciale della persona offesa solo per chiedere una sorta di elemosina al fine di poter sfamare il proprio figlio essendo egli disoccupato contrasta palesemente con le modalità di effettuazione della richiesta e con l’atteggiamento assunto dopo il rifiuto del commerciante e l’allontanamento dal negozio.
Non si vede infatti – hanno sostanzialmente chiarito i giudici di merito, perché, l’imputato non abbia esplicitato, come accade nella normalità dei casi di chi chiede un aiuto caritatevole (di denaro o di cibo), le ragioni della propria richiesta ma abbia invece chiesto un “regalo”.
Ancor più evidente a smentire la ricostruzione alternativa che la difesa cerca di accreditare, anche in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è, poi, il fatto – pure correttamente evidenziato da Giudici di merito – che l’imputato ha fatto riferimento al «cercare il regalo una volta l’anno» oltretutto utilizzando il plurale (“noi il regalo lo cerchiamo una volt l’anno”) espressioni correttamente ritenute idonee ad evocare la forza intimidatrice di un sodalizio criminale che operava con quelle modalità sul territorio modalità che – come ha ragionevolmente sottolineato dalla Corte di appello erano evidentemente note all’COGNOME come a qualsiasi commerciante della zona.
A smentire la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa vi sono poi altri due elementi evidenziati dai Giudici di merito:
il fatto che l’odierno ricorrente una volta uscito dall’esercizio commerciale della persona offesa è salito sull’autovettura condotta da un conoscente e gli ha chiesto di fuggire rapidamente (“va va fujè”) con tono agitato, situazione questa incompatibile con l’atteggiamento di un mendicante che si è visto rifiutare la consegna di un obolo;
b) al fatto che l’odierno ricorrente immediatamente dopo l’azione si è recato in una salumeria a comprare un panino e, successivamente, a giocare a biliardo, situazione anche questa incompatibile con la condizione di chi aveva bisogno di denaro per le esigenze del figlio.
A quanto evidenziato dai Giudici di merito fanno poi da contorno anche altri elementi quali il fatto che il NOME abbia fatto riferimento al suo “stare in mezzo alla via” espressione questa non risolutiva e diversamente interpretabile, ma che, se contestualizzata nella vicenda, può essere ben letta in modo non manifestamente illogico – come hanno fatto gli stessi Giudici di merito – non tanto con riferimento al proprio stato di disoccupazione quanto del fatto di una presenza criminale sul territorio e della possibilità concreta che egli sarebbe tornato ove se ne fosse presentata la necessità.
Alla luce di tutti gli elementi evidenziati risulta quindi giuridicamente corretta sia la configurazione del reato di tentata estorsione, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, sia dell’aggravante del c.d. “metodo mafioso” atteso che per la configurabilità della predetta circostanza aggravante non è necessario che il soggetto agente appartenga al sodalizio del quale ha evocato la presenza e che sia proferita una minaccia espressa in quanto «Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente – in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica – che il soggetto
agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell’associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività» (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938 – 01).
Manifestamente infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso nel quale parte ricorrente si duole del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
Già il Tribunale aveva chiarito al riguardo che non sono emersi elementi che giustifichino la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e che l’imputato risulta detenuto anche per altra causa.
La Corte di appello ha, a sua volta, chiarito che «non emergono … dalla condotta dell’imputato elementi che consentano una più favorevole valutazione».
Si guardi bene che tali osservazioni dei giudici di merito non possono essere lette – come ritiene di fare parte ricorrente – come elemento pregiudizievole nei confronti del NOME solo perché lo stesso ha tentato legittimamente nel corso del processo di affermare la propria innocenza non ammettendo la propria responsabilità, ma rispondono a chiari principi enunciati da questa Corte di legittimità che ha evidenziato che «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054).
In sostanza, «la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piller°, Rv. 266460).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024.