Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19950 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 12 gennaio 2024, sostit la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domicil NOME, indagato per estorsione ai danni di NOME.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’AVV_NOTAIO nell’inte di NOME NOME, eccependo la carenza e la contraddittorietà d motivazione in punto di assenza della condotta concorsuale in capo all’indagato giudice per le indagini preliminari, pur avendo preso atto che NOME formulaz dell’imputazione mancava qualsiasi riferimento alla condotta attribui all’indagato, NOME ritenuto che il contenuto dell’ordinanza NOME determi l’apporto fornito dallo stesso alla perpetrazione del fatto reato, sicché r consentito all’indagato di esercitare il pieno esercizio delle prerogative dif il difensore lamenta che l’indagato non era in grado di avere immediata e compi conoscenza dei fatti addebitati, per cui non era stato consentito il diritto d aggiunge che NOME non NOME mai partecipato agli incontri con parte offesa né NOME interloquito con gli altri indagati; irrilevanti appar condotte di violazione della norma di cui all’art. 636 cod. pen. commesse in diverse e non coincidenti con i fatti descritti e comunque non si comprend l’apporto causale che si riteneva fornito.
1.2 II difensore lamenta la carenza contraddittorietà ed erroneità d motivazione in punto di valutazione del comportamento di NOME come condotta nel reato di estorsione; rileva che l’interlocutore conversazione riportata a pag. 357-358 dell’ordinanza cautelare (relativa al che NOME fosse stato reso edotto dell’incontro tra la persona o ed il boss NOME) era NOME NOME e non NOME mancava qualsiasi elemento atto a dimostrare che l’indagato fosse consapevo dei rapporti con NOME da parte del cosidetto gruppo RAGIONE_SOCIALE.
1.3 II difensore lamenta la carenza contraddittorietà ed erroneità d motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto come estorsione persona offesa non appariva per nulla intimidita, tanto più che si faceva dell’interessamento a suo favore di altro esponente malavitoso, non av contezza che COGNOME fosse persona importante all’interno della consorteria mafio tanto che l’incontro tra COGNOME e COGNOME era avvenuto in tutta tranquillità, alcun segno di volontà coercitiva da parte di quest’ultimo.
1.4 II difensore lamenta la carenza contraddittorietà ed erroneità motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto come reato di estor consumata e non tentata, con conseguenza in tema di proporzionalità della misu
eventualmente da applicarsi: COGNOMECOGNOME dopo i fatti descritti NOME imputazi NOME ulteriormente denunziato le invasioni nei suoi fondi da parte dei pres estorsori e si era preoccupato di recintarli.
1.5 Il difensore lamenta carenza, contraddittorietà ed erroneità d motivazione in punto di esistenza dell’aggravante del metodo mafioso, co conseguenze in tema di proporzionalità della misura eventualmente da applicarsi le condotte contestate, alla luce del complessivo comportamento della vittim del fatto che egli ignorava la funzione di COGNOME NOME, nonché del fatto che stesso si era avvalso della copertura di altro soggetto di rilievo mafioso, lasc intendere che non vi fossero le condizioni per la sussistenza di una idonea o di rafforzamento nell’agire del gruppo RAGIONE_SOCIALE e che comunqu effettivamente fosse evocata la forza intimidatrice di una consorteria mafiosa.
Propone ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO nell’interesse NOME.
2.1 Il difensore eccepisce l’apparenza della motivazione sulla eccep violazione del principio del ne bis in idem, non avendo il Tribunale motivato rispetto alla produzione dei decreti di citazione a giudizio prodotti dalla difesa relativ coincidenti con quelli contenuti nel capo 20) dell’incolpazione provvisoria.
2.2 II difensore aggiunge che il capo 20) dell’incolpazione provviso configurava l’attività estorsiva nell’incontro del 25 febbraio 2022 e nell’aggre del 15 giugno 2022: per le invasioni dei terreni denunciate da NOME NOME del 10 aprile 2021 vi era stata remissione di querela, per quelle denunciate agosto 2021 NOME NOME e NOME NOME erano stati assolti; erano poi due denunce per introduzione di animali su fondi altrui del 16 giu 2022 (facenti parte dei capi di imputazione sub a) e b) del proc.n. 1405/ RGNR) e del 16 agosto 2022 (facenti parte del capo di imputazione sub c) del pro n. 1405NUMERO_DOCUMENTO); erano poi stati citati dal giudice per le indagini prelimina articolo di giornale in cui NOME denunciava pubblicamente i propri estorso una denuncia di NOME del 9 agosto 2023 per introduzione di animali su fond altrui e violenza privata ed una denuncia del 23 agosto 2023 di NOME NOME l’incendio della propria autovettura (dei quali si sconoscevano le iniz giudiziarie, ma che non attenevano al capo 20) dell’incolpazione provvisoria); denuncia di COGNOME per minacce gravi ricevute da COGNOME NOME, per il quale pendeva il relativo procedimento; l’ordinanza del giudice per le inda preliminari non citava un altro procedimento pendente avanti al Giudice di pace Gela in cui NOME NOME citato importanti fatti che pure erano stati po all’attenzione del tribunale del riesame.
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Ciò premesso, il difensore osserva che sarebbe bastato poco per verifica la perfetta coincidenza tra la condotta confluita nel proc. n. 1405/2022 RGNR e fatti contestati nel presente procedimento, visto che traevano origine medesima denuncia del 16 giugno 2022; anche le plurime invasioni o pascoli eran pendenti presso l’autorità giudiziaria di Gela.
2.3 II difensore premette che in sede di riesame erano stati deposita sentenza di assoluzione dal reato di cui all’art. 633 cod. pen. (p dell’ordinanza cautelare), i verbali di causa in cui il ricorrente era imputa reato di cui agli artt. 110 e 636 comma e cod. pen. commesso ai danni di NOME nel gennaio 2022, documentazione non esaminata dal Tribunale; osserva che i tribunale: NOME omesso di valutare che era stato COGNOME a volere l’incontro NOME COGNOME, e non con COGNOME; non NOME valutato se NOME era a conoscenza, NOME del 25 febbraio 2022, della vicenda NOME e che quindi le condotte potessero essere qualificate come meri litigi tra confinanti, correttamente ritenuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di G non NOME valutato il tentativo di acquisto da parte di NOME di un’arm COGNOME; non NOME valutato che nell’udienza tenutasi presso il Giudice di pac Gela NOME NOME ammesso di avere estirpato i paletti e tagliato i fili, a incompatibili con uno stato di timore; non NOME valutato se l’attività di p abusivo contestata fosse stata frutto dell’azione dello stesso COGNOMECOGNOME ch NOME i terreni recintati; non NOME valutato se l’episodio dell’aggressione giugno 2022 fosse dovuta alla esasperazione dei coindagati per il conti esercizio arbitrario delle proprie ragioni; non NOME valutato il danneggiam effettuato in danno degli indagati da COGNOMECOGNOME ammesso dallo stesso innanzi Giudice di pace di Gela. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.4 Il difensore lamenta che il tribunale NOME ritenuto che tutti e cinq indagati erano stati ritenuti amalgamati nel medesimo disegno criminoso so perché COGNOME NOME NOME chiamato NOME NOME NOME NOME NOME; che il tribunale NOME ritenuto compatibili il senso di sconforto persona offesa con l’atteggiamento pervicace e risoluto di NOMENOME NOME NOME estirpato i paletti e tagliato fili e tubi di acqua, intimando a tale NOME NOME più le pecore sul suo terreno.
2.5 Con gli ultimi tre motivi di ricorso, il difensore eccepisce che il tr non NOME valutato le circostanze oggettive per la concessione quanto meno deg arresti domiciliari con presidio elettronico e lamenta che non emergeva da nes atto che il ricorrente avesse coltivato i rapporti con NOMENOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono infondati.
1.1 Relativamente al primo ed al terzo motivo di ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, si deve premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedim libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esam contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridich Io hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedim (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Sicili 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. p pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce NOME violaz specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazion risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimi particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzament giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e conclude dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur invest formalmente la motivazione, si risolvono NOME prospettazione di una diver valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demand al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentr Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravi del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza d motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai ca della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risul probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, COGNOME, Rv. 237012; si altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, COGNOME ed altro, Rv. 202001). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente er conoscenza dell’attività estorsiva posta in essere (pag.7 ordinanza impugnat si era reso autore anch’egli di condotte tese ad ottenere la resa della vitt pretese estorsive (pag.9), con un giudizio di merito sul quale non è ammes sindacato NOME presente sede.
Quanto al mancato riferimento di una condotta attribuibile all’indagato ne imputazione, si deve rilevare che è stato assicurato il pieno esercizio del dir difesa da parte dell’indagato, che viene a conoscenza della contestazione non s per il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno
del fascicolo processuale, tra cui le ordinanze del giudice per le indagini preli e del Tribunale del riesame, che hanno specificato gli elementi indiziari a c dell’indagato.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è noto che in materia d intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’es competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del conten delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezz motivazione con cui esse sono recepite; tale principio vale anche per quan riguarda l’individuazione dell’intercettato posto che, a fronte di una motiva perfettamente logica quale quella contenuta a pag.7 dell’ordinanza impugnata, ricorrente contrappone generiche considerazioni, non supportate da alcu elemento.
1.3 Quanto alla qualificazione del reato come consumato e non solo tentato il Tribunale ha evidenziato che NOME stato costretto a tollerare le inv nei suoi terreni, per cui vi è stato un danno con correlativo profitto.
1.4 La sussistenza dell’aggravante del cd. “metodo mafioso” è be argomentata dal Tribunale a pag.9 dell’ordinanza impugnata, NOME quale si dà a dell’intervento del caponnafia NOME COGNOME in favore degli indagati.
Anche il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO è infondato.
2.1 Sui primi due motivi di ricorso, relativi all’esistenza di un bis in idem, il Tribunale ha risposto osservando che i procedimenti cui si riferisce la difesa diversi da quelli oggetto di contestazione nel presente procedimento, e comunque non sarebbe assorbito il diverso disvalore del delitto di estorsi aggravata; peraltro, non risulta neppure dal ricorso che NOME stato assolto in quanto ritenuto estraneo a tutti i fatti contestati.
2.2 Parte del secondo motivo di ricorso ed il terzo motivo sono inammissibi in quanto si traducono in censure di merito; sullo stato di assoggettamento d persona offesa NOME NOME volere degli indagati si è già detto in precedenz veda comunque, in particolare, pag.7 dell’ordinanza impugnata); sulla sussisten dell’aggravante del metodo mafioso, per rispondere all’eccezione contenuta pag.19 del ricorso, si deve ribadire che “ai fini della configurabilità dell’agg dell’utilizzazione del metodo mafioso, di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostra contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo necessario che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o de minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace
deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio crimin dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l’util metodo mafioso, l’aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tut concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano st materialmente commesse solo da alcuni di essi” (Sez.2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 – 02).
2.3 Gli ultimi tre motivi di ricorso sono superati dal fatto che il Tribuna sostituito, nei confronti di NOME, la misura della custodia caut in carcere con quella degli arresti domiciliari.
3.. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che riget ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamen delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 24/04/2024