Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34476 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34476 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Verona il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 5/5/2025
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letti i motivi nuovi depositati dai difensori;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, in data 12/04/2025, aveva applicato nei
confronti dello stesso la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di tentata estorsione pluriaggravata.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori RAGIONE_SOCIALE indagati, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO che, con unico atto, hanno dedotto i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all’esposizione e autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari che giustificano la misura disposta.
I difensori sostengono che l’ordinanza impugnata ha eluso la questione di nullità per difetto di autonoma valutazione sollevata dal ricorrente, fondata sulla giustificazione cumulativa e non personalizzata del rischio di reiterazione resa dal Giudice per le indagini preliminari, ritenendo lecito l’apprezzamento comune di diverse posizioni soggettive quando le esigenze cautelari siano tratte dalle modalità di commissione del reato pariteticamente realizzato da tutti i coindagati, situazione non ravvisabile nella specie. Inoltre, come riconosciuto dallo stesso Collegio cautelare, il Giudice per le indagini preliminari ha del tutto omesso di valutare le esigenze cautelari in rapporto al tempo trascorso dalla commissione del reato, e le considerazioni svolte al riguardo dall’ordinanza impugnata non sono suscettibili di sanare il vizio dedotto.
2.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato. I difensori, dopo aver richiamato le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. e, in particolare, la circostanza relativa al personale interesse economico dei terzi nella vicenda, sostengono che i princìpi affermati dalle Sezioni Unite ‘ COGNOME ‘ sono stati precisati e superati da pronunce successive. Richiamano in particolare Sez. 2 n. 46097/2023, secondo cui la finalità del terzo di agire in vista del conseguimento di una ricompensa resterebbe confinata sul piano del movente dell’azione, da tenere distinto dal dolo, nonché Sez. 6 n. 39687/2024 e Sez. 2 n. 45866/2024, per sostenere che hanno errato sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesame nel qualificare il fatto alla stregua del delitto di estorsione in quanto la violenza e minaccia realizzata dal terzo per conto del titolare del diritto non muta la natura della pretesa azionata, che resta insensibile rispetto alla pattuizione interna tra i due. Infatti, la circostanza che il terzo agisca a titolo gratuito e nell’esclusivo interesse del titolare del diritto oppure previa pattuizione o nella speranza di ottenere un corrispettivo anche per sé appare, secondo i difensori, un aspetto neutro per la posizione della persona offesa che non vede aggravata la lesione della sua sfera
patrimoniale. Nella specie, né il COGNOME né gli altri indagati hanno mai chiesto alle persone offese COGNOME il pagamento di somme o la corresponsione di altre utilità che, a tutto concedere, sarebbero state a carico della RAGIONE_SOCIALE Quanto alla tutelabilità in sede giudiziaria del diritto fatto valere dall’indagato COGNOME, i difensori ne contestano la ritenuta infondatezza e pretestuosità, segnalando che non esiste alcun provvedimento giudiziario che riconosca l’ an e il quantum del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE e che il Tribunale di Roma ha negato la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo promosso dalla stessa società. Aggiungono che, alla luce del tenore delle intercettazioni telefoniche richiamate dall’ordinanza impugnata, la somma richiesta di trenta milioni di euro risulterebbe superiore alle prestazioni effettivamente rese e di tanto era convinto lo COGNOME che aveva formulato una proposta transattiva per otto milioni di euro. Inoltre, dai messaggi inviati dal COGNOME a NOME COGNOME nell’ottobre 2023 emerge con chiarezza la disponibilità a trattare: l’assenza di ulteriori successivi contatti autorizza, pertanto, a ritenere che si versi in un’ipotesi di desistenza volontaria, mentre dal tenore delle conversazioni intercettate consta che le richieste del COGNOME miravano non ad indurre i COGNOME ad accettare la cifra proposta dal debitore ma a convincerli a confrontarsi direttamente con i rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE Il ricorrente contesta, altresì, la conferenza e la pertinenza delle intercettazioni richiamate a sostegno della pretestuosità delle pretese civilistiche del debitore e allega atti sopravvenuti utili a dimostrare la sussistenza di un contenzioso in ordine all’esecuzione dei lavori da parte della società creditrice, segnalando ulteriormente l’illogicità in cui sarebbe incorso il Collegio cautelare a pag. 41 laddove ha posto a fondamento del credito rivendicato da RAGIONE_SOCIALE fatture e SAL seppur sospettati di sovrafatturazione. Con riguardo al requisito della minaccia, i difensori sostengono che l’ordinanza impugnata l’ha ritenuta sussistente in forma implicita, evocando la giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione a contesti territoriali condizionati dalla presenza di associazioni mafiose e non estensibile a luoghi ove simile presenza non si registra. Inoltre, il NOME non ha mai speso il nome o l’appartenenza a famiglie mafiose e COGNOME NOME e COGNOME NOME non hanno mai avuto rapporti con le persone offese, le quali non si sono affatto sentite coartate nella volontà per quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche e ambientali. I difensori deducono, infine, sotto il profilo del vizio motivazionale la mancata considerazione della insussistenza di un profitto ingiusto che può essere ravvisato solo in presenza di una pretesa priva di giustificazione e produttiva di danno, situazioni che non ricorrono nell’ipotesi di esercizio di un diritto.
2.3. Violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen. I difensori sostengono che il Tribunale del riesame ha errato nel ritenere che il COGNOME, seppur in maniera silente, si sia avvalso delle condizioni di cui all’art. 416bis cod. pen. e che le persone offese COGNOME abbiano avuto la percezione che dietro il predetto vi fosse la famiglia COGNOME o altra famiglia della criminalità organizzata calabrese. Segnalano al riguardo che il COGNOME si era presentato ai COGNOME con il falso nome di ‘NOMENOME e non con le proprie generalità che potevano indurre le persone offese a sospettare trascorsi di vicinanza alla criminalità organizzata né lo stesso ha fatto alcun riferimento ai COGNOME o alla città di Platì. Aggiungono che dalle conversazioni intercettate emerge che i COGNOME non avevano alcun timore che, a supporto del NOME, vi fosse un’associazione mafiosa e avevano scarsa considerazione per la sua persona; inoltre, il predetto non usò alcun tipo di violenza né formulò minacce nei confronti dei suoi interlocutori sicché le condotte richiamate dall’ordinanza impugnata a sostegno della sussistenza dell’aggravante risultano inidonee allo scopo. Né rilevano le conversazioni tra COGNOME e COGNOME in cui si fa riferimento alla ‘ndrangheta di Platì, trattandosi di colloqui rimasti confinati tra i dichiaranti e mai resi noti alle persone offese, ovvero le origini calabresi del COGNOME. Secondo i difensori, il Collegio cautelare si è discostato dai princìpi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia ed ha svuotato di contenuto il disposto dell’art. 416bis .1 cod. pen. facendo coincidere la minaccia silente utilizzata quale metodo mafioso con quella costitutiva del delitto di estorsione, realizzata con la medesima azione.
2.4. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. I difensori deducono che il collegio cautelare ha rigettato le argomentazioni difensive con affermazioni infondate e contrarie alle evidenze versate in atti. Al riguardo, sottolineano che: la condotta contestata all’indagato è esaurita ed ha avuto carattere occasionale e non vi è alcun elemento che attesti una pregressa frequentazione con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata; risultano del tutto congetturali le asserzioni relative al rapporto con COGNOME NOME, il quale non ha precedenti per reati di tal fatta, mentre l’indagato non conosceva COGNOME NOME, incontrato occasionalmente una sola volta; l’ordinanza impugnata non ha considerato che gli esiti dell’attività di intercettazione escludono contatti dell’indagato con gli ambienti della criminalità organizzata mentre risulta del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente avrebbe sollecitato COGNOME ad inserire i COGNOME nei cantieri. I difensori lamentano, inoltre, che il Tribunale ha ritenuto priva di rilievo l’avvenuta sospensione dell’indagato dall’esercizio della professione forense sull’erroneo assunto che i fatti addebitati sarebbero stati commessi al di
fuori dell’attività professionale nonostante il ruolo di legale e consulente svolto dal COGNOME nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE La valutazione dei giudici della cautela in ordine all’attualità e concretezza del pericolo di recidiva risulta, pertanto, solo apparente in quanto fondata su congetture e in contrasto con i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto alla valutazione del pericolo di reiterazione alla luce del tempo trascorso dal fatto addebitato, i difensori contestano che l’ordinanza cautelare si sia limitata a considerare esclusivamente l’astratta gravità della imputazione provvisoria, affermando il mancato superamento della presunzione cautelare per i rapporti dell’indagato con contesti di criminalità organizzata, omettendo di motivare puntualmente in ordine all’attualità dell’esigenza ritenuta in rapporto al tempo trascorso, come dovuto anche nelle ipotesi di reati aggravati ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen., e senza tener conto RAGIONE_SOCIALE elementi allegati a sostegno dell’insussistenza del rischio cautelare.
2.5. Vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari anche con riferimento alle intercettazioni telefoniche e ambientali riportate nell’ordinanza impugnata e in quella genetica, alla richiesta di sospensione dall’RAGIONE_SOCIALE Avvocati formulata dall’indagato, all’interrogatorio di garanzia di COGNOME NOME. I difensori deducono che il Tribunale ha fornito risposta solo apparente alle censure difensive in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, affermando, in contrasto con le risultanze probatorie acquisite, l’esistenza di una relazione decennale dell’indagato con COGNOME NOME ovvero la sua inclinazione a delinquere a ogni costo nonostante il COGNOME avesse da tempo antecedente l’ordinanza restrittiva reciso i legami con i coindagati e dalle intercettazioni non fosse emerso alcun elemento circa frequentazioni sospette o coinvolgimenti in azioni delittuose.
2.6. Erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione con riguardo alla adeguatezza e proporzionalità della misura. Secondo i difensori, il Tribunale ha applicato la misura di massimo rigore valorizzando in via esclusiva la gravità del reato e l’affermata sussistenza dell’aggravante ex art. 416bis .1 cod. pen., ritenendo inadeguata la misura RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari per gli asseriti contatti con il contesto criminale calabrese, pur in assenza di evidenze a conforto, trascurando lo stato di incensuratezza dell’indagato, la distanza dal mondo della criminalità organizzata, la risalenza del fatto contestato ad oltre un anno e mezzo prima dell’emissione della misura e la circostanza che egli vive da molti anni a Roma.
2.7. Con i motivi nuovi tempestivamente depositati in data 19/09/2025, i difensori hanno ulteriormente illustrato i profili relativi all’alternativa qualificazione giuridica e ai pericula libertatis .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ai fini di un più chiaro e ordinato sviluppo argomentativo il primo motivo di ricorso sarà trattato congiuntamente ai motivi quarto, quinto e sesto relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura.
1.1. Il secondo motivo in punto di qualificazione giuridica delle condotte non è consentito in sede di legittimità in quanto reitera doglianze che il Tribunale ha adeguatamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici e s’appalesa, comunque, manifestamente infondato in tutti i suoi profili.
Il Collegio cautelare ha analiticamente ripercorso alle pagg. 19 e segg. le emergenze investigative che fondano la gravità indiziaria in ordine alle quali la difesa non ha formulato specifiche censure e che costituiscono l’ineludibile quadro di riferimento per l’apprezzamento dei rilievi in questa sede riproposti. L’ordinanza impugnata ha richiamato le scaturigini della vicenda a partire dall’iniziativa di COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, che, preoccupato per eventuali azioni giudiziarie da parte della RAGIONE_SOCIALE, della quale i COGNOME erano coamministratori, per il pagamento di fatture di circa trenta milioni di euro emesse nel corso del 2022 e relative a lavori edilizi effettuati secondo la procedura del c.d. superbonus 110%, i cui crediti lo COGNOME aveva già ceduto, incamerando il corrispettivo, senza pagare l’impresa esecutrice delle opere, si era rivolto a COGNOME NOME, amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, con il quale intratteneva consolidati rapporti professionali, perché procurasse un ‘mediatore..forte…e di malaffare’ capace di costringere i COGNOME ad accedere ad una transazione. Il COGNOME aveva individuato tale ‘mediatore’ in NOME COGNOME, soggetto pluripregiudicato e già collaboratore di giustizia, contiguo ad ambienti ndranghetisti e privo di qualsiasi competenza nel settore dell’imprenditoria edilizia, il cui compito era quello di ammorbidire le resistenze dei COGNOME per indurli alla transazione dei propri crediti per un importo variabile tra i 7 e gli 8 milioni di euro.
A fronte della ostinata opposizione manifestata dai rappresentanti di RAGIONE_SOCIALE, nell’agosto del 2023, si tenne un incontro in Calabria tra COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME e il COGNOME, legale della RAGIONE_SOCIALE, nel corso del quale l’odierno ricorrente, con l’assenso dei COGNOME, sollecitava il COGNOME a rinnovare ed intensificare le pressioni sui COGNOME e a presentarsi agli stessi come portatore RAGIONE_SOCIALE interessi RAGIONE_SOCIALE stessi COGNOME, rappresentando la necessità dello COGNOME di chiudere la trattativa. Dalla conversazione intercettata in data 30/08/2023, nel corso della quale il COGNOME ragguagliava lo COGNOME sui contenuti dell’incontro tenutosi in Calabria, emerge che il COGNOME fu invitato da NOME COGNOME, ‘numero uno di Platì’, alla cena cui fu presente anche il COGNOME proprio
al fine di metterlo in contatto con il legale e in quella circostanza chiese al COGNOME di parlare con i COGNOME riferendo loro ‘che garantiamo noi che la cosa va a buon fine’. Dal contesto della conversazione emerge, inoltre, che l’intervento dei COGNOME nella mediazione sarebbe avvenuto a fronte del pagamento di un milione di euro.
Le fonti intercettive documentano i successivi contratti tra COGNOME e COGNOME, che informava il primo delle iniziative del COGNOME, raccogliendone le sollecitazioni ad interventi più decisi, tanto che l’indagato, in una conversazione con lo stesso COGNOME, lo invitava a dire ai COGNOME (testualmente) ‘chiaro chiaro che se lì non si chiude scoppia l’inferno da tutti i punti di vista’, ottenendo in risposta (testualmente) ‘gli ho detto ti arriva la squadra in casa a te e a tuo figlio e ti taglia le gambe’. A questo si aggiungono: le reiterate richieste, anche al COGNOME, perché l’azione del COGNOME fosse più incisiva; la programmazione di un incontro con le controparti per il 22 settembre 2023, fallito per il ritardo del COGNOME, in ordine al quale era stato disposto nei pressi del luogo convenuto una sorta di presidio che vedeva la presenza di NOME, COGNOME NOME, nipote di COGNOME NOME, e COGNOME NOME, pronti ad intervenire in caso di necessità; le ulteriori sollecitazioni rivolte a NOME dall’indagato in vista dell’incontro del 03/10/23 con i legali dei COGNOME a fronte delle quali l’interlocutore lamentava che (testualmente) ‘se gli avessero dato carta bianca … sarebbe già finita la storia, ve lo portavo legato, firmi e poi vieni via con me’, aggiungendo di aver interessato anche altri calabresi (COGNOME NOME) affinchè avvicinassero i COGNOME e chiarissero la ‘serietà’ dei loro interlocutori; l’accertata predisposizione del contenuto della proposta transattiva da discutere nella riunione tra legali del 03/10/23 nel corso di una cena cui parteciparono il COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in cui venne fissato in otto milioni il tetto massimo dell’offerta sebbene i COGNOME auspicassero una chiusura ad un importo inferiore per poter lucrare la differenza, e lo stupore denotato per il rifiuto opposto dai COGNOME nonostante la convinzione di aver ben ‘preparato il terreno’, creando le condizioni perché la proposta fosse accettata.
1.2. Questo, dunque, il contesto, succintamente richiamato per quanto di rilievo ai fini della decisione, cui inerisce la questione della qualificazione giuridica sollevata dalla difesa, la quale incentra le proprie deduzioni sull’asserito sviluppo dei princìpi fissati da Sezioni Unite ‘ COGNOME ‘ in tema di diagnosi differenziale tra i delitti di estorsione e ragion fattasi con riguardo alla partecipazione del terzo derivante da alcuni pronunce delle sezioni semplici, che hanno posto l’accento sulla necessità di differenziare il movente dell’azione dall’esame dell’elemento soggettivo. La difesa trascura, tuttavia, di considerare il profilo del tutto preliminare relativo alla tutelabilità della pretesa, negata dall’ordinanza impugnata
alle pagg. 40/41 con ampiezza di argomenti. I giudici della cautela hanno evidenziato, sulla base dell’accurata descrizione delle risultanze investigative, che COGNOME NOME e i coindagati non miravano ad ottenere dalla RAGIONE_SOCIALE il riconoscimento del diritto al risarcimento per la ritardata o cattiva esecuzione dei lavori ma a rinunciare a larga parte del credito, portato da fatture sostenute da SAL, azionato con decreto ingiuntivo. La pretesa di imporre alla controparte una transazione, atto qualificato dal reciproco consenso in ordine ai contenuti abdicativi, non è all’evidenza munito di tutela né è surrogabile con la pretesa risarcitoria su cui fa leva la difesa giacché la giurisprudenza di questa Corte ha autorevolmente chiarito che, ai fini dell’integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l’agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 01; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263589 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268362 – 01).
Nella specie, non può ragionevolmente sostenersi che il creditore, e tantomeno i terzi, tendessero ad ottenere dal debitore ‘proprio e soltanto la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile’. Né la difesa si confronta in termini puntuali con le considerazioni dei giudici della cautela nella parte in cui evidenziano che, alla luce dei contenuti dell’intercettazione tra COGNOME e COGNOME in data 26/05/2023, lo COGNOME, attraverso le condotte contestate, intendeva far valere un accordo illecito sottostante il contratto di appalto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la sovrafatturazione dei lavori per consentire alla RAGIONE_SOCIALE la maggiorazione dei crediti legati al bonus edilizio e alla appaltatrice maggiori guadagni. E’ di tutta evidenza che la natura illecita di un siffatto accordo, ove esistente, non ne consentirebbe la tutela in ambito giudiziario (prestandosi al contrario ad integrare fattispecie di rilievo penale) e sarebbe pertanto insuscettibile di qualificare la condotta alla stregua del reato di ragion fattasi.
In detta prospettiva, le articolate osservazioni dei giudici cautelari in ordine all’infondatezza della domanda riconvenzionale formulata a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dallo COGNOME con il ministero dell’odierno indagato, entrambi impegnati a ricercare vizi delle costruzioni e ad amplificare i danni, contribuiscono sotto il profilo del dolo a connotare le condotte nel senso del perseguimento di un profitto ingiusto.
Anche con riguardo al ruolo dei terzi le censure difensive, oltre che travolte dall’inesistenza di un diritto tutelabile in sede giudiziaria, appaiono generiche. Infatti, la difesa appunta le proprie obiezioni sul compenso promesso a COGNOME per sostenere che simile convenzione atterrebbe al movente senza, tuttavia, considerare la c.d. seconda fase che, a partire dall’agosto 2023, ha visto l’intervento nella ‘mediazione’ dell’odierno indagato e dei COGNOME, che hanno dato rinnovato impulso alle pressioni nei confronti dei COGNOME con precise direttive impartite al COGNOME di essere più incisivo nei confronti delle persone offese onde indurle ad accedere alla proposta transattiva. In tal caso, gli esiti processuali dimostrano che se il COGNOME, nell’arco di quattro mesi, aveva percepito per le proprie prestazioni almeno cinquecentomila euro (pag. 46 ordinanza impugnata), i COGNOME, oltre ad aver chiesto un milione a remunerazione del proprio intervento, avevano altresì direttamente stabilito l’entità della proposta transattiva, prevedendo una forbice tra il minimo e il massimo che avrebbe dovuto consentire loro ulteriore lucro e, come attestato in maniera inequivoca dagli atti, perseguivano l’ulteriore fine di sostituire imprese di loro gradimento alla RAGIONE_SOCIALE presso i cantieri della RAGIONE_SOCIALE, come effettivamente accaduto, circostanze di cui l’indagato aveva piena consapevolezza. A tanto consegue anche la manifesta infondatezza delle doglianze in punto di ingiusto profitto, attesa l’illiceità della pretesa e la connotazione RAGIONE_SOCIALE interessi perseguiti dai c.d. mediatori, certo non riconducibili al foro interno del movente.
1.3. Destituite di pregio s’appalesano le censure svolte in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE elementi costitutivi della violenza e della minaccia. Sul punto l’ordinanza impugnata ha fornito congrua risposta alle deduzioni difensive alla pag. 23 e segg., illustrando in dettaglio le iniziative del COGNOME per avvicinare i COGNOME, anche con il coinvolgimento dell’ ex commercialista delle persone offese, COGNOME, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che in quanto vecchio conoscente di COGNOME NOME, avrebbe dovuto rappresentare a quest’ultimo l’interessamento di ‘amici calabresi di Treviglio’ alla definizione di un accordo con la RAGIONE_SOCIALE, e per informare di tale interesse anche COGNOME, vicino ai COGNOME ed ostile alla trattativa; richiamando le reiterate telefonate non solo a NOME e NOME COGNOME ma anche alle utenze della compagna e del figlio del primo a dimostrazione della disponibilità di dati strettamente personali di tutto il nucleo familiare; facendo riferimento ai ripetuti transiti nei pressi dei luoghi di lavoro e residenza RAGIONE_SOCIALE stessi nonchè alle sue origini e agli interessi di familiari pronti ad intervenire, segnalando che l’atteggiamento cauto ed obliquo tenuto dal NOME, venuto meno dopo l’incontro del 3 ottobre e il fallimento della prospettata transazione, integra una condotta di minaccia silente in quanto idonea ad evocare che l’iniziativa intrapresa aveva l’appoggio di un gruppo criminale ndranghetista. Il messaggio del NOME,
non platealmente minatorio ma subdolamente ed efficacemente inteso a minare le resistenze delle vittime all’ipotesi di un accordo con la controparte a condizioni inique, adombrando retrostanti interessi della criminalità organizzata, è stato esattamente percepito dalle vittime le quali, come ammesso da COGNOME NOME, non hanno esitato ad opporgli le proprie amicizie con soggetti calabresi proprio per contrastare le pressioni di cui erano oggetto, affermazioni cui il NOME ha obiettato con la proposta di un incontro personale e diretto del suo interlocutore con il ‘NOME‘ COGNOME NOME. Dalla conversazione del 20/09/2023 tra COGNOME NOME e il proprio legale emerge con chiarezza la consapevolezza dello stesso di avere a che fare quali emissari della controparte con ‘personaggi di stampo mafioso’ dai quali era intimorito. L’ordinanza impugnata ha evidenziato (pag. 34) che le persone offese furono intimidite in particolare dall’insistente approccio del NOME, con telefonate ad utenze private di famigliari non coinvolti nella gestione della RAGIONE_SOCIALE e il provocato intervento di una pluralità di persone che effettivamente conoscevano i COGNOME e che erano stati incaricati di convincerli ad accedere alla transazione anche attraverso la specifica evocazione di interessi dei ‘calabresi di Treviglio’, dando dimostrazione per tal via di avere la possibilità di controllare la loro vita e le loro relazioni.
1.3.1. La valutazione dei giudici cautelari è coerente con gli approdi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la minaccia costitutiva del reato di estorsione, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa (tra le tante, Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281467 – 01; Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010, COGNOME, Rv. 249183 01). Nella specie, non può dubitarsi dell’efficacia coercitiva del comportamento minaccioso del COGNOME, sebbene attuato in forma indiretta e reale, mediante condotte quali i ripetuti e insistenti tentativi di contatti telefonici, la prospettazione di cointeressenze della criminalità organizzata effettuata con l’intervento di terzi, noti alle vittime, la spendita delle proprie origini con richiami alla ‘famiglia’ e al ‘NOME‘ COGNOME, implicitamente evocativi di un’attività svolta con il sostegno di un gruppo organizzato, elementi tutti dotati di concreta attitudine intimidatoria e integranti oltre all’elemento strutturale del delitto ex art. 629 cod. pen. l’aggravante del metodo mafioso in relazione al peculiare e qualificato carattere della minaccia.
1.3.2. Non hanno pregio i rilievi della difesa circa la pretesa impossibilità di configurare nella specie l’aggravante in contestazione, che presuppone una notoria
penetrazione mafiosa nel territorio capace di giustificare l’intimidazione in forma silente nei confronti di soggetti a conoscenza di mezzi e modi tipici dell’agire mafioso, dal momento che vengono ignorati gli esiti irrevocabili di plurimi processi che hanno accertato da tempi risalenti sedimentate infiltrazioni ndranghetiste in Lombardia, specialmente nella provincia milanese e in particolare nel settore dell’edilizia, con diretto coinvolgimento della famiglia RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Quanto ai residui motivi sul trattamento cautelare e sulla dedotta violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. deve rilevarsene la manifesta infondatezza.
2.1. Con riferimento alla mancata individualizzazione della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e, in particolare, all’affermato rischio di reiterazione, la difesa lamenta che il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe concentrato sull’esame della posizione del COGNOME, effettuando valutazioni calibrate sul profilo del predetto che non sono suscettibili di mera traslazione ad altri indagati, ciascuno con una storia personale e giudiziaria diversa. L’ordinanza impugnata ha disatteso le censure difensive sottolineando che il Giudice per le indagini preliminari emittente si è soffermato sulla figura del NOME, autore materiale RAGIONE_SOCIALE approcci illeciti con le persone offese, al fine di analizzare le modalità e circostanze della condotta, senza estendere impropriamente ai coindagati le considerazioni legate alla caratura criminale del predetto, trattandosi di un aspetto rilevante al fine della valutazione della pericolosità di tutti i soggetti coinvolti e dell’apprezzamento richiesto dalla presunzione relativa posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i reati aggravati ex art. 416bis .1 cod. pen. Il Tribunale ha in maniera pertinente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in punto di esigenze di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte esclusivamente dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i coindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni RAGIONE_SOCIALE stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa (Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, COGNOME, Rv. 282978 -02; Sez. 2, n. 9483 del 04/11/2015, dep. 2016, Magnifico, Rv. 266355 – 01).
La difesa, peraltro, non spiega le ragioni che, con riguardo alle modalità della condotta, avrebbero dovuto condurre ad una separata valutazione del profilo dell’indagato, posto che il COGNOME, alla stregua della ricostruzione fattuale operata in sede cautelare, ha rivestito un ruolo di primo piano nella gestione della fase dell’intermediazione che ha visto il coinvolgimento dei COGNOME.
Del tutto generica ed assertiva risulta, dunque, l’affermazione secondo cui la valutazione effettuata dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza impositiva, alle pagg. 90/91, in punto di esigenze cautelari sarebbe ripropositiva delle considerazioni formulate dal pubblico ministero senza che il giudice abbia specificamente valutato la posizione del ricorrente.
2.2. Quanto all’omessa motivazione del Giudice per le indagini preliminari emittente in ordine alle esigenze cautelari e con riguardo al tempo trascorso, è d’uopo precisare che l’obbligo di un’esplicita motivazione, alla luce del tenore della disposizione, concerne direttamente gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, elementi che devono essere individuati con chiarezza, nonché gli elementi di fatto da cui essi sono desunti e le ragioni per cui assumono rilevanza mentre il dato del tempo trascorso rappresenta esclusivamente uno dei parametri a cui il giudice deve ispirarsi nella formazione del convincimento in ordine alla anzidetta rilevanza.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, con arresti risalenti ma non superati, ritiene che l’omissione del riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato non determina la nullità dell’ordinanza allorché risulti l’incidenza complessiva RAGIONE_SOCIALE elementi di giudizio a carico dell’indagato, atteso che il riferimento al decorso del tempo, introdotto nel testo dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. dall’art. 1 della L. 8 agosto 1995 n. 332, non ha valenza semantica autonoma e indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria RAGIONE_SOCIALE elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari, ed è integrabile dal giudice del riesame che può esplicitarne i contenuti (Sez. 1, n. 3634 del 17/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245637 – 01; Sez. 1, n. 6237 del 06/11/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209518 – 01).
Al riguardo, il Collegio cautelare (pag. 49 e segg.) ha segnalato che la vicenda a giudizio si è protratta almeno fino al mese di novembre 2023 e il periodo di circa un anno e mezzo trascorso prima dell’emissione del provvedimento coercitivo non è tale da far ritenere maturato il distacco dell’indagato dalla contiguità con contesti criminosi evidenziata dagli esiti investigativi, confutando, altresì, efficacemente la tesi dell’occasionalità della condotta in ragione della protrazione temporale della stessa e del parallelo, illecito, percorso intrapreso a sostegno delle pretese dello COGNOME, debordando dai confini del mandato professionale.
2.3. L’ordinanza impugnata ha formulato un argomentato giudizio di concreta ed attuale pericolosità dell’indagato alla luce delle modalità del fatto e della personalità che emerge in atti, evidenziando che, anche dopo il fallimento dell’incontro del 3 ottobre 2023, l’indagato aveva continuato ad interloquire con COGNOME nell’interesse dei COGNOME, perorando il loro inserimento nei cantieri della
RAGIONE_SOCIALE, interessandosi della ripresa delle attività di ristrutturazione e proponendo all’imprenditore l’assunzione per il controllo RAGIONE_SOCIALE stessi del figlio di NOME NOME, con riproposizione dello schema classico della guardiania (‘mettiamolo un po’ là a controllare … così ci dice come vanno le cose’).
Con riguardo alla richiesta di sospensione dall’Ordine professionale formulata dal COGNOME, i giudici della cautela hanno evidenziato come le attività illecite in contestazione siano state poste in essere a margine e non nell’ambito del mandato ricevuto sicché la volontaria interruzione dell’esercizio della professione legale non incide in senso decisivo sull’elisione del rischio di recidiva, restando insuperata la presunzione relativa di sussistenza del rischio di reiterazione.
Con riferimento all’adeguatezza della misura, il Tribunale ha valorizzato la spregiudicatezza dimostrata nel coinvolgere nella mediazione illecita una potente famiglia di ‘ndrangheta insediata al Nord, attivando rapporti risalenti nel tempo di cui non è provata la recisione, e ha sottolineato come la denotata capacità di gestire da Roma, luogo di residenza, i rapporti con i coindagati calabresi e milanesi sulla base di contatti e accordi a largo raggio rende inadeguata l’invocata misura autodetentiva, anche se presidiata da dispositivi di controllo elettronico. La motivazione rassegnata dal Collegio cautelare risulta, dunque, immune dai vizi denunciati in quanto sostenuta dal richiamo a corretti principi giuridici ed esente da aporie e fratture logiche e, pertanto, insuscettibile di censura in questa sede.
L’inammissibilità dei motivi contenuti nel ricorso principale si estende ai motivi aggiunti.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen., come da dispositivo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME