Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41506 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati;
lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, per NOME, che ha chiesto l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata e AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, che ha chiesto l’annullamento e cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso del 15/12/2015, riconosciuta la lieve entità del fatto ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME e NOME per il delitto agli stessi ascritto in concorso al capo b) della rubrica (artt. 110, 629, comma primo e secondo, cod.pen.).
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e COGNOME NOME, a mezzo dei rispettivi difensori, proponendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Ricorso NOME COGNOME.
3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché insufficiente, contraddittoria e illogica in relazione all’art. 629 cod.pen.; la Corte di appello ha erroneamente valutato i fatti accertati, le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni ed ha ritenuto la ricorrenza della estorsione contestata sulla base di elementi diversi rispetto al giudice di primo grado (che aveva di fatto richiamato una minaccia implicita collegata alla situazione dei familiari della persona offesa); non ricorre dunque nel caso in esame una c.d. doppia conforme ed è del tutto mancato l’accertamento in ordine ad un effetto costrittivo nei confronti della persona offesa; era difatti la persona offesa a dichiarare in dibattimento che aveva deciso di non avvalersi del servizio volto a far avere indietro la restituzione del suo telefono cellulare, mentre contrariamente a quanto affermato nessuna portata avevano avuto le asserite minacce nei confronti dei familiari della persona offesa; era mancata del tutto una valutazione ex ante della effettiva portata minacciosa della condotta posta in essere; i ricorrenti erano stati meri intermediari tra la persona offesa e gli autori del furto; era comunque mancata qualsiasi trattativa anche in ordine alla restituzione della sim card.
3.2. Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod.pen. per non avere la Corte di appello concesso la relativa diminuzione nella misura massima prevista, con oggettiva insufficienza ed apparenza della motivazione sul punto.
3.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, atteso che è emerso dall’istruttoria che le eventuali richieste estorsive sono promanate unicamente dal NOME, seppure alla presenza del NOME. GLYPH
Ricorso NOME.
4.1. Vizio della motivazione perché omessa in relazione al primo motivo di appello, con il quale si ea evidenziata l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; è stato affermato in modo apodittico che il concorso degli imputati nella condotta estorsiva sarebbe emerso dalle dichiarazioni della persona offesa, in assenza di qualsiasi reale argomentazione a supporto.
4.2. Violazione di legge ed erronea applicazione della disciplina del concorso nel reato ai sensi dell’art. 110 cod.pen. sia quanto all’elemento oggettivo, che soggettivo; non è comprensibile quale sia stato il contributo del ricorrente, non potendosi ritenere tale la circostanza che abbia avanzato la prima richiesta di denaro alla persona offesa, è stata una semplice fatalità la presenza sui luoghi e l’aver egli riferito le intenzioni del NOME al Simionato.
4.3. Violazione di legge ed erronea interpretazione degli art. 110 e 629 cod.pen.; nel caso concreto le diverse motivazioni adottate dalla Corte di appello fanno escludere la ricorrenza di una c.d. doppia conforme, non essendo stata richiamata una minaccia implicita e larvata, ma una minaccia esplicita conseguente alla richiesta di denaro per ottenere la restituzione del proprio cellulare; non ricorre in concreto alcuna minaccia, essendo emerso senza alcun dubbio che era stata la stessa persona offesa a richiedere l’intervento del NOME e aveva poi alla fine rifiutato il suo aiuto, come esplicitamente dichiarato in dibattimento; non ricorreva dunque l’idoneità ex ante della minaccia al fine di poter ritenere integrata la condotta estorsiva; la persona offesa aveva semplicemente effettuato una valutazione di opportunità e utilità quanto al servirsi dell’aiuto del NOME e la somma di 200,00 euro è stata spontaneamente versata.
4.4. GLYPH Vizio della motivazione perché contraddittoria, non essendo presente alcun riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, nessuno era presente al momento in cui asseritamente erano state profferite delle minacce.
4.5. Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. per la mancata applicazione della diminuente per le circostanze attenuanti generiche nella sua massima estensione.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati.
La Corte di appello ha confermato la affermazione di responsabilità a carico dei ricorrenti, modificando il trattamento sanzionatorio in considerazione della accertata ricorrenza di un fatto di lieve entità.
A fronte delle argomentazioni adottate dalla Corte di appello, con motivazione del tutto immune di illogicità, i ricorrenti si limitano a reiterare i motivi di appello, senza effettivo confronto con la decisione impugnata. Tali motivi non sono, dunque, consentiti.
In tal senso, si deve ribadire che censure così articolate, del tutto versate in fatto e riferite ad una erronea interpretazione dell’esito dibattimentale (con particolare riferimento alla considerazione delle dichiarazioni della persona offesa), si risolvono in una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione che si presenta del tutto esente da aporie o manifesta illogicità, con la quale i ricorrenti non si confrontano.
Quanto alla genericità dei motivi proposti, si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, come emerge dall’articolazione di una serie di considerazioni in tutto corrispondenti, al fine di introdurre un’evidente lettura alternativa del merito, non
ammissibile in questa sede, i ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza di appello.
Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
2. Inoltre, come già evidenziato, nonostante la lettura proposta in modo parcellizzato su questo tema dalle difese, nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente con motivazione del tutto conforme e piena condivisione delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado. Vi è stata, dunque, non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell’analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa. Si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche
attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01). In tal senso, neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione, determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all’evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1,1ett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, COGNOME, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 25687901).
3. In altri termini, occorre considerare che la maggior parte dei motivi di ricorso predetti, pur essendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. Con le argomentazioni
allegate sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 25309901).
4. La Corte di appello ha ampiamente ricostruito gli elementi a supporto della affermazione di responsabilità dei ricorrenti, con motivazione logica e persuasiva, considerando analiticamente i rapporti tra gli stessi ricorrenti e i contatti intrattenuti con la persona offesa, le condizioni in cui la stessa veniva a trovarsi, riscontrando tali elementi sulla base di una approfondita valutazione delle diverse fonti di prova, ritenendo ricorrente, in modo analitico e puntuale, la condotta posta in essere in un complessivo regime di minaccia, intimidazione e condizionamento.
5. In tal senso, appare evidente come il primo motivo di ricorso proposto dal NOME e i primi quattro motivi proposti dal COGNOME si caratterizzino per essere versati totalmente in fatto, al fine di proporre una lettura alternativa del merito in ordine alle condotte
dagli stessi poste in essere, in concorso tra loro, ricostruita dalla Corte di appello in modo specifico e con piena considerazione delle allegazioni difensive. Nel ricostruire, con motivazione del tutto immune da illogicità ed in assenza di qualsiasi apparenza o violazione di legge, le condotte rispettivamente ascritte ai ricorrenti la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, già affermato da questa Corte e che qui si intende ribadire, secondo il quale integra il delitto di estorsione il fatto di colui che chiede e ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo dell’attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti di una minaccia quanto meno implicita, e cioè quella della mancata restituzione del bene, in mancanza del versamento della richiesta di denaro a compenso dell’attività di intermediazione svolta (Sez. 2, n. 25213 del 1/04/2019; Parigino, Rv. 276572-01; Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501-01; Sez. 2, n. 4565 del 02/12/2004, COGNOME, Rv. 230908-01). In tal senso, si è precisato che, a prescindere dai caratteri della minaccia e della sua esplicitazione diretta o meno, colui che sia stato privato illecitamente di un bene conserva il diritto alla restituzione, con la conseguenza che la richiesta di denaro in cambio dell’adempimento dell’obbligo giuridico di restituire influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo, ed integra di per sé minaccia rilevante ai sensi dell’art. 629 cod. pen.
Quanto poi, in particolare, alla posizione del COGNOME, che reitera una serie di censure in fatto quanto alla sua estraneità e alla neutralità del suo comportamento nel caso concreto, occorre rilevare che la Corte di appello ha correttamente considerato gli elementi probatori acquisiti al fine di affermarne la responsabilità, in applicazione del principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale integra il concorso di persone nel reato di estorsione la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, sicché anche l’intermediario nelle trattative per la determinazione della somma estorta risponde di estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà, circostanza questa motivatamente esclusa dalla ricostruzione in fatto realizzata
dalla Corte di appello in assenza di aporie (Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269117-01; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, COGNOME, Rv. 254298-01; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, COGNOME, Rv. 253714-01).
La Corte di appello ha compiutamente motivato sul punto, ha ricostruito le condotte poste in essere nei diversi momenti dai due ricorrenti, il ruolo di condizionamento posto in essere dagli stessi, con modalità progressivamente sempre più incisive, ha riscontrato in modo logico il pieno accordo tra gli stessi (pag. 5). I ricorrenti non si confrontano con tale motivazione, con ciò rendendo del tutto generici ed aspecifici i motivi proposti.
6. Sono reiterativi e non consentiti il secondo motivo proposto dal COGNOME e il quinto motivo proposto dal COGNOME in ordine alla mancata concessione da parte del giudice di primo grado delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Quanto al COGNOME occorre rilevare come tale motivo non sia stato proposto in sede di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. Quanto al COGNOME, occorre rilevare che il giudice motiva esplicitamente sul punto (pag. 5) giustificando la scelta relativa a tale diminuzione, con argomentazione che non ricade in alcuna forma di illogicità o irragionevolezza. In tal senso, occorre ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01, in motivazione).
7. I motivi relativi alla ricorrenza della circostanza delle più persone riunite, proposti da entrambi i ricorrenti, anche se in forma non chiara e in parte aspecifica, non sono consentiti in quanto non devoluti in sede di appello, come emerge anche dal riepilogo dei
motivi, non contestato dalle difese nei loro ricorsi, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto.
I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024.