Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40509 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
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RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 07/06/2022, ad esito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione penale di questa Corte con sentenza n. 28965 del 2020, per quanto qui di interesse, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Bari, appellata da COGNOME NOME, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod.pen. ed alla recidiva contestata, rideterminando conseguentemente la pena per il delitto ascritto di cui al capo d) della rubrica (artt. 110, 81, 629, comma primo e secondo, in relazione all’art. 628, comma secondo, n. 1, cod. pen. ed art. 7 della I.n. 203 del 1991).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, per mezzo del proprio difensore, deducendo quattro motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. GLYPH Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 626, 546, lett. e), 125, 192, comma 1, 194 361 cod.proc.pen., nonché artt. 110,629, 40 e 41 cod.pen.
La difesa ha richiamato la sentenza di annullamento con rinvio ed ha ampiamente contestato le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello non condividendole e ritenendole erronee perché concentrate sulla attribuzione della responsabilità in violazione del perimetro delibativo demandato dalla decisione di annullamento, che aveva esplicitamente fatto riferimento alla necessità di accertare la materialità del fatto, mentre la Corte di appello si era assestata su una deriva pericolosamente soggettiva, caratteristica del diritto penale d’autore. Si è quindi contestata la conclusione secondo la quale ricorrerebbe nel caso concreto una minaccia idonea a coartare il processo volitivo di scelta, attesa l’oggettiva mancanza di riscontro quanto alla ricorrenza di un contegno positivo diretto a condizionare le persone offese. La Corte di appello ha dunque affermato la responsabilità sulla base di un sillogismo presuntivo basato sulla equazione pregiudicato/pretesa estorsiva. Venivano, quindi, ampiamente richiamati gli esiti del giudizio di merito e le dichiarazioni rese dalle persone offese per contestare la conclusione della Corte di appello (con particolare riferimento alle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME), rilevando come tutti i soggetti escussi dagli inquirenti “hanno ricollegato determinati propri comportamenti (accondiscendenti ovvero
omissivi) ad un timore di possibili reazioni da parte del ricorrente, determiNOME da non meglio specificate notizie che circolavano sul suo conto ovvero apprese dai giornali”.
2.2. GLYPH Violazione di legge, violazione di norme processuali, vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 546, lett. e), 125, 192, comma 1, cod.proc.pen., nonché art. 629, comma secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.; risulta erroneo il riconoscimento delle più persone riunite in difetto della prova del pieno concerto tra i due fratelli, le cui vicende corrono su binari paralleli e indipendenti, in mancanza dunque dei requisiti richiesti sul punto dalle Sez. U COGNOME.
2.3. GLYPH Violazione di legge, violazione di norme processuali, vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 546, lett. e), 125, 192, comma 1, cod.proc.pen., nonché art. 7 della I. n. 203 del 1991; la motivazione è del tutto apparente in ordine alla sussistenza della aggravante predetta di cui all’art. 7 della I. n. 203 del 1991; è insufficiente il mero richiamo e collegamento con il clan RAGIONE_SOCIALE e il processo RAGIONE_SOCIALE, mentre non ricorre alcuna prova del metodo utilizzato.
2.4. Violazione di legge, violazione di norme processuali, vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 546, lett. e), cod. proc. pen. e artt. 62 -bis e 133 cod. pen.; le circostanze attenuanti generiche dovevano essere concesse con giudizio di prevalenza; inoltre, il percorso motivazionale in tema di trattamento sanzioNOMErio è inficiato dalla omessa considerazione di tutti gli indici di cui all’art. 133 cod.pen.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati.
In via preliminare occorre osservare che tutti i motivi di ricorso lamentano congiuntamente violazione di legge, violazione di norme processuali e viz o della motivazione in ogni sua forma. Tale formulazione evidenzia già di per sé la aspecificità dei motivi proposti, che non sono dunque per tale ragione consentiti. Deve qui essere ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della
mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1 lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME ed NOME, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, COGNOME ed NOME, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). In tal senso si è sottolineato come sia onere del ricorrente – che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità del ricorso – indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518-01).
Non può dunque essere consentita l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero, se come indicato nell’odierno ricorso, ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti. Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto.
Inoltre, quanto alla denunzia di violazione di legge in relazione all’art. 192 cod.proc.pen, occorre rilevare come tale motivo non sia consentito. In tal senso si deve richiamare e ribadire l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni
Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione).
1.2. La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della mancanza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01).
La Corte di appello ha, difatti, una volta dato atto del perimetro decisorio derivante dalla sentenza di annullamento con rinvio della Sesta sezione penale, ricostruito in modo analitico e persuasivo la condotta posta in essere dal ricorrente proprio in considerazione dei profili specifici evidenziati dal giudice di legittimità, con piena considerazione non solo della sua portata in senso materiale, ma anche della sua chiara connotazione ambientale, grazie anche alla numerosa e univoca documentazione prodotta dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che ha riscontrato i plurimi e rilevanti precedenti penali a carico del COGNOME, più volte condanNOME per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. e per il delitto di estorsione continuata (pag.45 e seg.), oltre che della intervenuta sottoposizione alla misura della prevenzione speciale, con analisi specifica dei provvedimenti in questione (proprio al fine di connotare come richiesto dalla Sesta sezione penale il ruolo svolto all’interno della consorteria mafiosa richiamata anche nel capo di imputazione, con riferimento non solo
all’contiguità, ma anche ad una vera e propria intraneità alla stessa e vicinanza ai suoi componenti di vertice, anche tenuto conto di riscontrate relazioni a carattere familiare, avendo il COGNOME sposato la sorella di NOME ed NOME COGNOME) e considerazione della coincidenza spazio-temporale tra le condotte predette e la condotta oggetto di contestazione, che, dunque, con motivazione immune da illogicità, è stata correttamente ritenuta inserita in un ambito chiaramente collegato al profilo criminale del ricorrente.
La Corte di appello, con motivazione logicamente articolata e del tutto priva di aporie, ha dunque ricostruito in modo univoco gli elementi caratterizzanti la condotta di estorsione ambientale oggetto di imputazione evidenziando: – l’inadempienza all’obbligo di rendere la prestazione lavorativa per la quale il ricorrente era stato assunto; – l’inibizione con la propria presenza, sentita come imposizione, e temuta dalle persone offese, della funzione di ispezione e controllo; – l’imposizione della propria presenza, senza alcuna valida ragione, non solo all’interno degli uffici degli ispettori, ma anche la gestione di tale personale per destinarli ad una funzione del tutto servente al proprio personale interesse, con evidente coartazione direttiva ed impositiva, ottenendo mediante l’implicita spendita del proprio capitale criminale, percepito come vera e propria minaccia, un evidente ingiusto profitto.
La difesa non si confronta con tale ampia ed approfondita motivazione, limitandosi a reiterare una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, citando elementi in realtà estremamente significativi in senso contrario alla propria prospettiva in un reiterativo richiamo alle dichiarazioni delle persone offese ritenute, invece, in modo corretto, estremamente evocative dalla Corte di appello quanto al contesto e timore provocato dalla condotta del ricorrente, rispetto alla quale mostravano acquiescenza per paura e timore di ritorsioni personali e familiari.
Gli elementi di prova così considerati, in logica connessione tra loro, che hanno portato a disattendere le ulteriori censure difensive in modo esplicito ed implicito (con riferimento a mero titolo esemplificativo alla oggettiva irrilevanza delle dichiarazioni della COGNOME) hanno portato la Corte di appello a ritenere compiutamente provata una ipotesi di estorsione ambientale. È stato, in tal senso, correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale non è necessario che la vittima conosca l’estorsore o il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità della richiesta in sé estorsiva, che pur formalmente priva di contenuto miNOMErio, ben può manifestare una energica carica intimidatoria,
come percepita dalla vittima stessa, alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all’influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rg. 270175-01). In tal senso, la anomala presenza all’interno degli uffici, piuttosto che lo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale erano stati assunti con il fratello NOME, l’imposizione a soggetti qualificati di prestazioni a carattere servente ed estranee alle loro mansioni, le dichiarazioni rese dalle stesse persone offese di timore per conoscenza del contesto di provenienza ed appartenenza e l’evidente sottomissione delle stesse alle richieste ingiustificate di due teorici dipendenti, sono state ritenute, in assenza di aporie, elementi validamente costituenti la minaccia ambientale oggetto di contestazione. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta.
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Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte di appello ha ricostruito specificamente le condotte imputate ai due fratelli COGNOME e la contemporanea presenza degli stessi, nel pieno rispetto delle coordinate ermeneutiche affermate dalle Sez. U COGNOME. È emersa, dunque, la portata rafforzativa derivante dalla compresenza di COGNOME NOME e COGNOME NOME (la cui posizione è stata stralciata in relazione all’intervenuto decesso dello stesso) e risulta pienamente rispettato, con motivazione immune da illogicità, il principio secondo il quale la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minacci (Sez. U, n.21837 del 29/03/2012, COGNOME, Rv. 252518-01; Sez. 2, n. 671 del 23/10/2019, COGNOME, Rv. 277817-01; Sez. 2, n. 27368 del 08/05/2024, COGNOME, n.m. allo stato). La Corte di appello ha in tal senso richiamato la simultanea azione dei due fratelli, quale chiaro indice di una unitaria e condivisa progettualità delinquenziale capace di rafforzare il potere intimidatorio azioNOME.
Il terzo motivo di ricorso è generico, attesa la mancanza di confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondato. La Corte di appello ha specificamente motivato sul punto (pag. 11), richiamando la fama criminale, nella chiara considerazione di un contesto territoriale e familiare, effettivamente noto e percepito senza incertezze dalle persone offese. In tal senso, è stato correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ricorre l’aggravante in questione quando l’evidente
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contiguità ad una associazione mafiosa si manifesti in relazione diretta e funzionale al fine di creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come evidente riflesso del pericolo chiaramente, ma implicitamente prospettato, di trovarsi a fronteggiare le istanze a carattere prevaricatorio di un gruppo criminale a carattere mafioso e non di un criminale comune (Sez.5, n. 14867 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281027-01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, COGNOME, Rv. 277222-01).
4. Il quarto motivo di ricorso è totalmente generico, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente si limita ad affermare che le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse in regime di prevalenza senza neanche allegare elementi a sostegno della propria valutazione, senza confrontarsi con la valutazione della Corte di appello che ha ritenuto possibile la concessione in regime di equivalenza a fronte di un solo parziale e del tutto relativo risarcimento del danno, non correlato (come evidenziato in motivazione) alla effettiva offensività della condotta posta in essere. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, senza allegare elementi significativi ulteriori e positivamente valorizzabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01). Del tutto generica anche le censura in relazione al mancato richiamo ed applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. La Corte di appello ha reso una adeguata motivazione quanto al trattamento sanzioNOMErio, con la quale il ricorrente non si confronta. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 28121701, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio d determinazione della pena “non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 23885101).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024.