Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 154 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 154 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2022
SENTENZA
SuLricorsdp proposto da:
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Taranto il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa il 02/03/2022 dal Tribunale del riesame di Lecce;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentite, nell’interesse di NOME COGNOME, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Sentite, nell’interesse di NOME COGNOME, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 2 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Lecce, pronunciandosi sull’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti degli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME il 3 gennaio 2022, per quanto di interesse ai presenti fini, emetteva le seguenti statuizioni processuali.
Occorre premettere che nei confronti di NOME COGNOME il Tribunale del riesame di Lecce, respingendo il riesame dell’indagato, confermava il provvedimento cautelare genetico, relativamente ai reati di cui ai capi 1, 2, 4, 5, 10, 17 e 22; mentre, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, applicava la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui al capo 8.
Nei confronti di NOME COGNOME, invece, il Tribunale del riesame di Lecce, respingendo il riesame dell’indagata, confermava il provvedimento cautelare genetico, relativamente ai reati di cui ai capi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 22; mentre, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, applicava la misura della custodia cautelare in carcere per il reati di cui ai capi 2, 8 e 26.
Occorre premettere ulteriormente che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nel contesto di una più ampia attività d’indagine, collegata allo svolgimento di un’operazione di polizia che riguardava la sfera di operatività della RAGIONE_SOCIALE, storicamente presente nel rione INDIRIZZO VI, ubicato nella periferia di Taranto, nella quale i ricorrenti gravitavano.
Si accertava, in tale ambito, che la RAGIONE_SOCIALE, storicamente presente nell’area urbana COGNOME, operava secondo il modello tipizzato dall’art. 416-bis cod. pen. – risultando dimostrati il metodo RAGIONE_SOCIALE, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio di riferimento – e risultava collegata alla criminalità organizzata pugliese. Sulla sfera di operatività di questo RAGIONE_SOCIALE nel provvedimento cautelare genetico si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l’ipotesi accusatoria relativa all’immutata presenza criminale nell’area COGNOME della RAGIONE_SOCIALE, chiarendo, tra l’altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel territorio pugliese, che costituisce l’oggetto del presente procedimento cautelare.
In questa cornice, al capo 1, del quale non si controverte in questa sede, si contestava a NOME COGNOME e NOME COGNOME la partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – che, come detto, risulta storicamente operante nell’area urbana
COGNOME -, all’interno della quale si occupavano della gestione dei settori del traffico di sostanze stupefacenti e del racket delle estorsioni, in relazioni ai quali venivano impartite agli affiliati le direttive funzionali allo svolgimento delle attività delittuose consortili.
Si contestavano, inoltre, a NOME COGNOME – ai . capi 1, 2, 4, 5, 8, 10, 17 e 22 – e ad NOME COGNOME – ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22 e 26 – i reati fine commessi nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione delle direttive impartite dai vertici del RAGIONE_SOCIALE, funzionali alla gestione dei settori illeciti controllati nell’area del INDIRIZZO, ubicato nella periferia di Taranto. Come si è detto, sulle ipotesi delittuose di cui ai capi 2, 8 e 26 il giudizio di gravità indiziaria veniva modificato in senso sfavorevole a COGNOME e COGNOME, a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen.
Il coinvolgimento di NOME COGNOME e NOME COGNOME nella realizzazione delle attività illecite contestategli ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22 e 26 della rubrica si riteneva corroborato dalle attività di captazione eseguite nel corso delle indagini con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che venivano passate in rassegna, nelle pagine 3-27 dell’ordinanza impugnata, mediante diffusi richiami testuali. Tali intercettazioni, in particolare, consentivano di ricostruire le modalità con cui la RAGIONE_SOCIALE si era strutturata nel corso degli anni, mantenendo, nell’area del INDIRIZZO, ubicato nella periferia di Taranto, una posizione egemonica nei settori del traffico di sostanze stupefacenti e del racket delle estorsioni in danno di commercianti locali.
Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili all’applicazione del regime detentivo patito da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in conseguenza dell’elevato disvalore dei delitti contestati al ricorrente ai capi ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 26 e della loro riconducibilità a un vasto contesto criminale, ramificato nell’area urbana COGNOME, collegato alla sfera di operatività della RAGIONE_SOCIALE, nel cui contesto- ambito le attività illecite nelle quali risultava coinvolto l’indagato erano state commesse.
Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Lecce emetteva nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME il provvedimento cautelare di cui in premessa.
Avverso questa ordinanza cautelare gli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorrevano per
cassazione con atti di impugnazione separati, dei quali occorre dare partitamente conto.
3.1. L’indagato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, che doveva ritenersi inficiata da nullità, atteso che il presidente del Tribunale del riesame di Lecce dell’udienza svoltasi il 2 marzo 2022 ex art. 309 cod. proc. pen., all’esito della quale era stato pronunciato il provvedimento censurato, aveva sottoscritto, quale giudice per le indagini preliminari, i decreti di autorizzazione all’esecuzione delle operazioni di intercettazionP attivati nei procedimenti numero 70/2019 R.I.T. e 153/2019 R.I.T.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell’ipotesi estorsiva contestata a NOME COGNOME al capo 8, commessa in danno di NOME COGNOME, che doveva ritenersi il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all’assunto accusatorio, alla luce dell’assenza di comportamenti intimidatori, diretti o indiretti, posti in essere nei confronti della vittima.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3.2. L’indagata NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, che doveva ritenersi inficiata da nullità, atteso che il presidente del Tribunale del riesame di Lecce dell’udienza svoltasi il 2 marzo 2022 ex art. 309 cod. proc. pen., all’esito della quale era stato pronunciato il provvedimento censurato, aveva sottoscritto, quale giudice per le indagini preliminari, i decreti di autorizzazione all’esecuzione delle operazioni di intercettazioni attivati nei procedimenti numero 70/2019 R.I.T. e 153/2019 R.I.T.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione delle ipotesi estorsive contestate ad NOME COGNOME ai capi 2 e 8, commessa in danno di NOME COGNOME e
NOME COGNOME, che doveva ritenersi il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, alla luce dell’assenza di comportamenti intimidatori, diretti o indiretti, posti in essere nei confronti delle vittime.
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto ad NOME COGNOME al capo 26, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale – analizzata alla luce delle captazioni richiamate nel provvedimento censurato – tra il ruolo verticistico attribuito alla ricorrente all’interno del RAGIONE_SOCIALE oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito dall’indagato sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME sono infondati.
Di tali atti di impugnazione, proposti separatamente, occorre occuparsi partitamente.
Deve ritenersi infondato il ricorso proposto da NOME COGNOME, che veniva articolato in due censure difensive.
2.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, che doveva ritenersi inficiata da nullità, atteso che il presidente del Tribunale del riesame di Lecce dell’udienza svoltasi il 2 marzo 2022 ex art. 309 cod. proc. pen., all’esito della quale era stato pronunciato il provvedimento censurato, aveva sottoscritto, quale giudice per le indagini preliminari, i decreti di autorizzazione all’esecuzione delle operazioni di intercettazioni attivati nei procedimenti numero 70/2019 R.I.T. e 153/2019 R.I.T.
Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico incontroverso il principio secondo cui non è possibile fare valere a posteriori una causa di incompatibilità come motivo di ricusazione del giudice,
conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’esistenza di cause di incompatibilità, rilevante ai sensi degli artt. 34 e 35 cod. proc. pen., non incidendo «sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 25013 del 04/06/2013, Shkurko, Rv. 257033-01).
Nella stessa direzione ermeneutica si ritiene opportuno richiamare il seguente principio di diritto: «L’esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, COGNOME, Rv. 262780-01; Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263179-01).
Ne discende che non può configurarsi alcuna nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Lecce il 2 marzo 2022, quale conseguenza dell’esistenza di una causa di incompatibilità, rilevante ai sensi degli artt. 34 e 35 cod. proc. pen., atteso che tale causa, non incidendo sulla capacità del giudice, non è idonea a determinare la nullità del provvedimento adottato dal magistrato ritenuto incompatibile, costituendo esclusivamente motivo di ricusazione, che può essere fatto valere solo con le forme previste dall’art. 37 cod. proc. pen., che non risultano attivate nel caso di specie, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite in un risalente, ma insuperato, arresto chiarificatore (Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D’Avino, Rv. 204464-01).
Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso.
2.2. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell’ipotesi estorsiva contestata a NOME COGNOME al capo 8, commessa in danno di NOME COGNOME, che doveva ritenersi il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all’assunto accusatorio, alla luce dell’assenza di comportamenti intimidatori, diretti o indiretti, posti in essere nei confronti della vittima.
Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di NOME COGNOME, relativamente all’ipotesi di reato di cui al capo 8, è costituito dagli esiti delle attività di captazione svolte nel corso delle indagini preliminari.
Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza indiziaria, seguendo l’ordine espositivo dell’ordinanza impugnata, si ritietnrWPartarrliTitaraar-e-l’intercettazione registrata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, che veniva citata nelle pagine 7 e 8; l’intercettazione registrata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, che veniva citata nelle pagine 8 e 9; l’intercettazione registrata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, che veniva citata nelle pagine 9-12.
Di queste intercettazioni il Tribunale del riesame di Lecce forniva un’interpretazione sintetica ma corretta, inserendole in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’attività estorsiva commessa in danno di NOME COGNOME, nel cui contesto prive di rilievo, oltre che indimostrate, appaiono le censure difensive finalizzate ad affermare l’ambiguità dell’interpretazione fornita delle richiamate captazioni.
Né assume rilievo la circostanza che l’attività di costrizione posta in essere in danno della vittima fosse priva di connotazioni esteriori di intimidazione, atteso che, come correttamente evidenziato a pagina 14 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente era perfettamente consapevole del fatto, che presentandosi a nome della famiglia COGNOME e del suo esponente di vertice, NOME COGNOME, le richieste avrebbero sortito un effetto di intimidazione nei confronti delle persone offese e «le sollecitazioni della COGNOME all’apparenza garbate, erano puntuali, avvenivano con cadenza mensile, talora in prossimità di ricorrenze o festività e non mancavano mai di menzionare il “pensiero per NOME” o i “saluti di NOME.».
Non è, pertanto, possibile dubitare del fatto che le condotte poste in essere dagli emissari della RAGIONE_SOCIALE, analoghe a quelle poste in essere dall’indagato nei confronti di NOME COGNOME, possedessero le connotazioni di un’estorsione ambientale, posta in essere senza l’esplicitazione di comportamenti intimidatori, per la cui configurazione occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Per estorsione “ambientale” si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell’associazione di appartenenza del soggetto agente, quand’anche attuata con linguaggio e gesti
criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima» (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, COGNOME, Rv. 26163201; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254797-01; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, COGNOME, Rv. 247117-01).
2.2.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di NOME COGNOME, relativamente all’ipotesi di cui al capo 8, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01; Sez. 6, n. 11794 dell’11/02/2013, COGNOME, Rv. P_IVA-01).
Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).
2.2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
2.3. Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Deve ritenersi infondato il ricorso proposto da NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, articolato in tre censure difensive.
3.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, che doveva ritenersi inficiata da nullità, atteso che il presidente del Tribunale del riesame di Lecce ll’udienza svoltasi il 2 marzo 2022 ex art. 309 cod. proc. pen., all’esito della quale era stato pronunciato il provvedimento censurato,
aveva sottoscritto, quale giudice per le indagini preliminari, i decreti di autorizzazione all’esecuzione delle operazioni di intercettazioni attivati nei procedimenti numero 70/2019 R.I.T. e 153/2019 R.I.T.
Si tratta di una censura difensiva prospettata in termini assimilabili al primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che si è passato in rassegna nel paragrafo 2.1, al quale occorre rinviare, senza che occorra soffermarsi ulteriormente per comprendere le ragioni che impongono di ritenere inammissibile la doglianza in esame.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.
3.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione delle ipotesi estorsive contestate ad NOME COGNOME ai capi 2 e 8, commessa, in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che doveva ritenersi il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, alla luce dell’assenza di comportamenti intimidatori, diretti o indiretti, posti in essere nei confronti delle vittime.
3.2.1. Non occorre, innanzitutto, soffermarsi sulle censure difensive riguardanti il compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, relativo all’estorsione commessa in danno di NOME COGNOME, contestata al capo 8, posta in essere da NOME COGNOME in concorso con NOME COGNOME, nel contesto del racket delle estorsioni in danno di commercianti tarantini gestito dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta, infatti, di censure difensive prospettatP in termini sovrapponibili al primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che si è passato in rassegna nel paragrafo 2.1, al quale occorre rinviare, senza che occorra soffermarsi ulteriormente per comprendere le ragioni che impongono di ritenere inammissibile la doglianza in esame.
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza delle censure difensive riguardanti il reato di cui al capo 8.
3.2.2. Considerazioni analoghe devono essere espresse per le censure difensive relative al giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale del riesame di Lecce nei confronti di NOME COGNOME di cui al capo 2 della rubrica.
Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di NOME COGNOME, relativamente al reato di cui al
capo 2, è costituito dagli esiti delle attività di captazione svolte nel corso delle indagini preliminari.
Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza indiziaria, seguendo l’ordine espositivo dell’ordinanza impugnata, l’intercettazione registrata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, citata nelle pagine 5 e 6; l’intercettazione registrata tra NOME COGNOME e la moglie, NOME COGNOME, citata nelle pagine 5 e 6; l’intercettazione registrata tra gli stessi colloquianti, citata nelle pagine 6 e 7.
Dal tenore di queste captazion’Kunivocamente che NOME COGNOME era a conoscenza della natura estorsiva delle richieste di denaro che venivano rivolte a NOME COGNOME, essendo pienamente consapevole dell’illegittimità delle pretese economiche avanzate alla persona offesa, che non potevano trovare alcuna giustificazione alternativa, essendo evidente che le modalità con cui venivano avanzate le istanze estorsive alla vittima erano il frutto di una strategia concordata con i vertici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 2.1, cui si rinvia, sulle “estorsioni ambientali” pianificate dalla RAGIONE_SOCIALE (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, COGNOME, cit.; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, cit.; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, COGNOME, cit.).
Di queste intercettazioni il Tribunale del riesame di Lecce forniva un’interpretazione corretta, inserendole in un compendio indiziario omogeneo, che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento personale di NOME COGNOME nell’attività estorsiva posta in essere in danno di NOME COGNOME, gestita nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE. Si traeva, in questo modo, conferma del fatto che NOME COGNOME svolgeva per conto del RAGIONE_SOCIALE un’attività di pianificazione delle estorsioni commesse in danno dei commercianti locali, attuata con la collaborazione degli affiliati del gruppo pugliese, di volta in volta, coinvolti nelle operazioni finalizzate a farsi consegnare le somme concordate.
Non è, in ogni caso, possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di NOME COGNOME, relativamente all’ipotesi delittuosa di cui al capo 8, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181
del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, COGNOME, Rv. 208254-01).
3.2.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
3.3. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto ad NOME COGNOME al capo 26, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale – analizzata alla luce delle captazioni richiamate nel provvedimento censurato – tra il ruolo verticistico attribuito alla ricorrente all’interno del RAGIONE_SOCIALE oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito dall’indagato sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
Osserva il Collegio che, anche in questo caso, il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di NOME COGNOME nel provvedimento cautelare genetico, così come confermato dal Tribunale del riesame di Lecce, relativamente all’ipotesi delittuosa di cui al capo 26, è costituito dagli esiti delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari.
Tra queste captazioni si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza indiziaria, seguendo l’ordine di esposizione contenuto nel provvedimento censurato, l’intercettazione registrata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, citata nelle pagine 19 e 20; l’intercettazione registrata tra NOME COGNOME e il marito, NOME COGNOME, citata nelle pagine 20 e 21; l’intercettazione registrata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, citata nelle pagine 21 e 22; l’intercettazione registrata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, citata nelle pagine 22 e 23; l’intercettazione registrata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, citata nelle pagine 24 e 25.
Gli esiti indiziari di queste attività di intercettazione facevano emergere l’esistenza di rapporti tra NOME COGNOME e gli altri affiliati del RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 26, finalizzati alla gestione di consistenti quantitativi di stupefacente, che venivano immessi nel mercato RAGIONE_SOCIALE, sulla base delle indicazioni fornite ai vari sodali dalla stessa COGNOME e dal marito, NOME COGNOME.
Si riteneva, pertanto, dimostrato il ruolo verticistico svolto da NOME COGNOME nella gestione delle ingenti partite di stupefacenti di cui il RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 26 disponeva, alla quale si faceva correttamente riferimento nel
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passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 dell’ordinanza impugnata, in cui si evidenziava che la ricorrente, «quale moglie del capo, si limita a portare all’esterno le direttive del marito e a svolgere il ruolo di “paciere” qualora il gruppo diretto da RAGIONE_SOCIALE fosse entrato in contrasto con altri sodalizi finalizzati al traffico di stupefacenti».
Queste conclusioni appaiono pienamente rispettose della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 74 T.U. stup., la prova del vincolo consortile può desumersi dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli tra i var soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti. Infatti, per distinguere la condotta partecipativa, integrante la fattispecie di cui all’art. 74 T.U. stup., dal mero concorso di persone nel reato di detenzione e spaccio di stupefacenti è necessario dimostrare il carattere stabile dell’accordo criminoso e la presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 3, n. 26233 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273319-01; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, COGNOME, Rv. 26915001; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, COGNOME, Rv. 270564-01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del terzo motivo di ricorso.
Per queste ragioni, i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Consegue, infine, a tali statuizioni processuali che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale del riesame di Lecce, affinché provveda in conformità di quanto stabilito dall’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.
• oc. pen.
Così deciso il 20 ottobre 2022.