Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4789 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4789 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI PALERMO
nel procedimento a carico di
COGNOME nato a Sciacca il 5 settembre 1978
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo resa il 24/6/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in ordine ai capi 4 e 5 dell’incolpazione provvisoria. Sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME che hanno chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, accogliendo la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato NOME COGNOME ha annullato l’ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Palermo il 24 maggio 2024 che aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in
carcere relativamente alle ipotesi di reato contestate ai capi 1, 3, 4, 5 e 6 della incolpazione provvisoria, e ne ha disposto la scarcerazione.
Nella motivazione del provvedimento il gip ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso contestata al capo 4 della rubrica e di atti di illecita concorrenza contestato al capo 5 nei confronti della persona offesa COGNOME NOMECOGNOME mentre ha ritenuto non raggiunta la gravità indiziaria in ordine ai reati di estorsione contestati ai capi 1, e 6 della incolpazione provvisoria.
Il collegio ha poi ritenuto che, nonostante la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari connessa all’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen. , nel caso di specie dette esigenze cautelari sarebbero escluse dal alcuni elementi di fatto e ha pertanto disposto l’annullamento dell’ordinanza cautelare limitatamente alla posizione del COGNOME, ordinandone l’immediata scarcerazione.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero deducendo vizio di motivazione avuto riguardo alle risultanze probatorie oggetto di valutazione da parte del Tribunale.
In particolare, dopo aver esposto e richiamato il compendio indiziario a sostegno dell’incolpazione provvisoria, il ricorrente ha osservato:
che i collaboratori di giustizia e le persone offese hanno reso dichiarazioni univoche in ordine alla coartazione della volontà subita dai proprietari ad opera degli indagati, che imponevano di destinare i terreni a pascolo per il loro gregge, senza corrispondere un compenso:
che il tenore delle conversazioni intercettate non è stato preso in adeguata considerazione da parte del collegio del riesame;
che in ordine ai delitti di estorsione e illecita concorrenza di cui ai capi 4 e 5 per i quali il Tribunale ha comunque riconosciuto la gravità indiziaria, l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen deve ritenersi sussistente anche sotto il profilo della agevolazione mafiosa, poiché le finalità personali si coniugano in maniera inscindibile con l’obiettivo di rafforzamento dell’associazione mafiosa in loco, e non può dubitarsi che l’indagato abbia posto in essere una condotta intimidatoria al fine di mantenere ben saldo il controllo mafioso del territorio, salvaguardando anche gli interessi economici dell’azienda di famiglia;
che in ragione della ritenuta aggravante, sotto il profilo del metodo mafioso, sussiste la presunzione relativa in ordine alle esigenze cautelari, che il Tribunale ha ritenuto di superare con motivazione carente, in quanto l’avere agito in esecuzione di una direttiva ricevuta dal suocero detenuto costituisce indice di particolare gravità e non sminuisce la pericolosità del COGNOME; la condotta di quest’ultimo non era da ritenersi occasionale ed, essendosi consumata nell’anno 2021, non è così risalente da incidere sul pericolo di recidiva, che risulta ancora attuale e concreto, considerato il suo persistente inserimento nel territorio.
Con memoria trasmessa il 5 dicembre 2024 gli avv. COGNOME nell’interesse dell’indagato hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché propone censure di merito e invoca una diversa valutazione del compendio indiziario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti.
1.1 A dispetto di quanto ritenuto dai difensori dell’indagato, l’impugnazione, che si confronta dettagliatamente con le emergenze processuali e sembra in effetti in alcuni passaggi invocare una ricostruzione alternativa in punto di fatto del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, nel suo complesso mette in luce, attraverso il necessario confronto con le emergenze processuali, che l’intero apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata è affetto da una stridente contraddittorietà logica, derivante dal concorso di proposizioni testuali concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep.2013, COGNOME, Rv. 255141-01, in motivazione).
In particolare, risulta evidente il contrasto tra la descrizione del contesto generale in c agiscono i vari soggetti, attivi e passivi, che emerge dalle dichiarazioni dei collaborator di giustizia e la nninimale valutazione delle singole condotte poste in essere in tale scenario, attraverso una considerazione frammentata delle varie fonti dichiarative, valorizzando alcuni passaggi delle testimonianze delle persone offese e il mancato esplicito riferimento a minacce ad opera dell’indagato.
Il Tribunale, per un verso, sembra concordare con quanto espresso nell’ordinanza genetica quanto all’indiscusso potere esercitato, da epoche assai risalenti, dalle locali articolazioni di Cosa Nostra sulla pastorizia e sul settore agricolo nella valle del Belice sovrintendendo alla suddivisione dei terreni tra i diversi pastori, conculcando la libertà contrattuale dei proprietari e subordinando all’assenso del gruppo criminale dominante l’ingresso di nuovi operatori economici di settore.
Le condotte intinnidatrici si estendevano abitualmente anche ad altre forme di taglieggiamento, come l’acquisizione gratuita della paglia e degli scarti della mietitura.
Tuttavia, con riferimento alle condotte contestate ai capi 1,3 e 6, valorizza l’apparente libertà dei proprietari di non ottemperare alle richieste e comunque di rispettare lo status quo, e l’assenza di esplicite minacce da parte del Guzzardo, senza considerare che le dichiarazioni dei testi GLYPH e anche le loro condotte potrebbero risultare inficiati dalla consapevolezza dei dichiaranti di dovere affrontare intuibili conseguenze negative.
Neppure è revocata in dubbio la fama criminale di Campo, suocero del COGNOME, la sua intraneità al sodalizio mafioso, perfettamente risaputa nella comunità del luogo, che lo rendeva il soggetto più influente nell’area di Santa Margherita di Belice, nel settore agropastorale e il suo attuale interesse al controllo di quel settore, che si desume dalla
telefonata che fa al COGNOME riportata a pag 23, ma con argomentazione intrinsecamente contraddittoria, valorizza tale elemento solo per ritenere raggiunta la gravità indiziaria i ordine ai fatti contestati ai capi 4 e 5 e non considera detta ingerenza del Campo e l’effetto intimidatorio in relazione alle analoghe condotte che integrano gli altri capi.
Il collegio avrebbe, invece, dovuto verificare la configurabilità di un’estorsion cosiddetta ambientale, e cioè quella particolare azione estorsiva perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti della zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell’associazione di appartenenza del soggetto agente, quand’anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, COGNOME, Rv. 279474-02; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 270175-01; Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, COGNOME, Rv. 261632-01).
Deve infatti ribadirsi che anche una richiesta formalmente priva di esplicite minacce come nel caso di specie, anche a prescindere dai toni apparentemente rilassati – ben può manifestare in realtà un’allarmante carica intimidatoria, chiaramente percepita come tale dalla vittima, alla luce della sottoposizione del territorio in cui la richiesta è formu all’influsso di notorie consorterie criminali.
A ciò si aggiunga che non vale ad escludere il carattere estorsivo, la costatazione che non vi sia concorrenza nel settore e che si tratti di margini di profitti molto contenuti, poic tali elementi non escludono la coartazione della libertà contrattuale, come emerge con evidenza dalle dichiarazioni del COGNOME riportate a pag. 29 dell’ordinanza, il quale ha chiaramente ammesso di avere paura di subire ritorsioni; dichiarazioni che sono state tacciate di imprecisione e genericità, senza spiegare le ragioni di tali valutazioni apparentemente apodittiche.
Altra intrinseca contraddizione del provvedimento consiste nel ritenere raggiunta la gravità indiziaria in ordine alle condotte contestate ai capi 4 e 5 – nonostante non emerga prova concreta delle modalità con cui l’amministratore o il proprietario del terreno sia stato raggiunto dalla richiesta avanzata dal carcere da Campo Pietro – desumendola dalla contestualità tra l’incarico al COGNOME e la modifica delle originarie decisioni della part offesa, riguardo alla destinazione del terreno – ma nell’escluderla per le altre analoghe fattispecie, consumate con modalità molto simili e nel medesimo territorio, da parte dei medesimi soggetti, valorizzando l’assenza di esplicite minacce o i toni formalmente cortesi utilizzati dal COGNOME in occasione di alcuni contatti.
Questa aporia argonnentativa dovrà essere risolta, nella pienezza del merito cautelare, rivalutando l’intero quadro investigativo alla luce dei principi di diritto sopra riportat relazione ai capi 1, 3 e 6 .
Restano assorbite, in quanto strettamente connesse all’ulteriore ponderazione sopra accennata, le ulteriori censure concernenti la mancata applicazione della circostanza di
cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. , limitatamente al profilo soggettivo, in relazione ai cap e 5.
1.2 Anche le censure in ordine alle esigenze cautelari appaiono fondate poiché la presunzione sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che nel caso in esame deriva dal riconoscimento del metodo mafioso in ordine ai reati di cui ai capi 4 e 5, può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in spec alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla su risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. “tempo silente”, posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo. (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Rv. 286698 – 01).
Gli elementi valorizzati dall’ordinanza per ritenere superata la presunzione relativa di pericolosità, e cioè, il tempo decorso dalla commissione dei fatti, consumati alla fine del 2021, e il carattere occasionale della condotta e il ruolo meramente esecutivo del COGNOME, sembrano trovare smentita in atti, posto che COGNOME si mostra coinvolto e interessato nella gestione di numerosi appezzamenti di terreno e si attiene scrupolosamente alle indicazioni del suocero detenuto, operando come suo alter ego, con un ruolo di sicuro rilievo sul territorio, considerata la caratura mafiosa del suo affine.
Anche la cessazione della collaborazione tra COGNOME e COGNOME, che il Tribunale afferma essere stata desunta da una dichiarazione proveniente dall’indagato, ma che , secondo la difesa, ( v. memoria trasmessa il 5 dicembre 2024) troverebbe riscontro in diverse conversazioni intercettate, non sembra integrare quell’allontanamento del COGNOME dal contesto e dal territorio in cui si sarebbero consumate le condotte contestate, che solo può assumere rilevanza per superare la presunzione. Al riguardo il Tribunale è quantomeno laconico e dovrà, in ipotesi, argomentare in maniera più specifica.
L’annullamento dell’ordinanza in relazione alla gravità indiziaria per i capi 1,3 e 6 richiede, inoltre, all’esito del nuovo giudizio sulla sussistenza del quadro dei gravi indizi altresì la rivalutazione dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura cautelare, che al mutare della gravità dell’imputazione dovrà essere rivalutata.
2.L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio al Tribunale di Palermo, quale Tribunale del riesame, che, nel procedere ad un nuovo giudizio, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
I
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art 309 comma 7 cod.proc.pen.
Così deciso, il 12 dicembre 2024.