Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4695 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4695 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME – di fiducia; 2.COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE di Napoli il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO COGNOME – di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emesso in data 30/04/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la COGNOME il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha c dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria scritta; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per la parte civile NOME e in so degli avvocati delle altre parti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato c scritte e nota spese;
uditi gli avvocati COGNOME, anche in sostituzione di COGNOME, e COGNOME per gli imputa hanno insistito nei ricorsi;
vista le memorie e relative note spese depositate in data 13/11/2025 dall’AVV_NOTAIO del foro di Napoli, per le parti civili RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Napoli in persona del AVV_NOTAIO, e COGNOME NOME con le COGNOME si chiede il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30/04/2025 la Corte di appello di Napoli in parziale rifo sentenza del Tribunale di Nola in data 12/06/2024, ha ridotto la pena irrogata agli imput NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermando nel resto e condannandoli al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili NOME NOME e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Napoli, i relazione al reato di tentata estorsione in concorso con l’aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALE commessi dal settembre 2022 al gennaio 2023.
Ricorrono per cassazione gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo dei loro difensori.
NOME NOME presenta due distinti ricorsi, affidati entrambi a tre motivi.
3.1. Quanto al primo ricorso, presentato dall’AVV_NOTAIO, si deduce:
3.1.1. con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191 e 562 cod. proc. pen. in o all’utilizzabilità della deposizione dell’ispettore COGNOME, non essendo stati acquis supporto né la copia forense dei dati del cellulare della parte civile NOME COGNOME, sui q teste ha riferito in dibattimento e che sono stati utilizzati come prova ai fini della decis difesa censura anche l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., già richiesta in sede di appello, mediante sequestro del telefono cellulare del COGNOME redazione di apposita perizia informatica per acquisire l’elenco dei contatti telefonici e tele tra COGNOME e COGNOME nel periodo di interesse, in cui si collocano la telefonata ed il mess vocale tra i due, rispettivamente del 15/09/2022 e dell’08/11/2022, che il teste di po giudiziaria NOME personalmente visionato ed ascoltato in sede di denuncia da parte del COGNOME Rileva la difesa che la traccia della conversazione telefonica del 15/09/2022 ed il messagg audio dell’08/11/2022 avrebbero dovuto essere sequestrati, estrapolati e copiati per esser messi a disposizione delle parti e che, non essendo stata effettuata tale attività di acquisi della prova, la deposizione del teste di polizia giudiziaria COGNOME, sul contenuto conversazioni, deve considerarsi inutilizzabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 526 cod. proc. pen. Si censura altresì il passaggio della motivazione della sentenza impugnata
in cui si dice che “anche escludendo l’utilizzabilità delle predette dichiarazioni (di p.g. contenuto fornito da COGNOME è confermato da vari riscontri”, osservando che nella sentenza primo grado – secondo l’impostazione confermata COGNOME sentenza di secondo grado – COGNOME riscontro alle dichiarazioni di COGNOME, si cita proprio la deposizione del teste COGNOME sul c telefonico tra COGNOME e COGNOME del 15/09/2022 (la telefonata avvenuta alle ore 10:07) e messaggio vocale dell’08/11/2022, visionati sul telefono cellulare di COGNOME COGNOME sede di denunc senza peraltro sequestrarlo. Si censura anche una contraddizione tra le dichiarazioni del tes COGNOME e quelle del teste di polizia giudiziaria COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME, all’udienza dibatti del 15/05/2024 ha affermato, mediante l’analisi dei tabulati, che il telefono di COGNOME COGNOME registrato alcun traffico tra le ore 09:44 e le ore 10:54 del 15/09/2022, portando ad esclu che sia avvenuta la conversazione sulla COGNOME ha riferito l’ispettore COGNOME (telefonat 15/09/2022 delle 10:07, in cui NOME COGNOME stato NOME da NOME per un appuntamento con NOME); né apparirebbe sufficiente, sul punto, la motivazione del tribunale (p. 43 senten che giustifica tale dato come “elemento di discrasia”, dovuto ad un possibile errore del te COGNOME nella lettura del telefono del NOME.
3.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 co pen. assumendo l’inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, pri riscontri oggettivi, e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sul pun dettaglio, la difesa osserva quanto segue: quanto al primo episodio estorsivo, contestato 15/09/2022, COGNOME ha riferito di un unico incontro con NOMENOME avvenuto tra il 2018 e il 2019, NOME era stato detenuto dal 2009 al 2022; il secondo episodio estorsivo, in data 08/11/2022 COGNOME consistito nell’avere gli imputati costretto NOME a recarsi presso l’abitazione di NOME in lavori di scavo con il suo bobcat e senza compenso; la relativa richiesta sar avvenuta tramite NOME NOME corso di una telefonata in data 08/11/2022, durata soltanto ot secondi (p.12 ricorso); COGNOME poco credibile che tale richiesta estorsiva sia avvenuta sen contatti diretti tra NOME NOMENOME con una conversazione telefonica di pochi secondi con NOME NOME lavoro, peraltro, non veniva nemmeno eseguito per le dimensioni del bobcat, che, giunto s posto, non riusciva ad entrare nel cantiere sito nella proprietà di NOMENOME inoltre, la ric formulata da NOME NOME fornire a NOME un vantaggio indebito, è stata considerata intimidator dai giudici del merito, pur in assenza di minaccia esplicita; mancano riscontri documentali, essendo stato acquisito il messaggio audio dell’08/11/2022 tra NOME NOME NOME e nessun teste ne ha riferito con precisione il contenuto; in relazione al terzo episodio estorsivo contesta data 05/01/2023 NOME NOME NOME NOME NOME NOME un caffè con NOME NOME NOME Tribunale, con l’avallo della Corte territoriale, avrebbe concluso automaticamente per un’ulteriore richi estorsiva ai danni di NOMENOME sulla base di una mera supposizione dello stesso, il COGNOME, in qu data, non accettava di incontrare NOME NOME NOME NOME sporgeva denuncia; le dichiarazioni di NOME sono prive di riscontri esterni: i plurimi riscontri valorizzati COGNOME Corte di appello (dich
dei testi, dati documentali come la compatibilità delle celle telefoniche attivate dai cell NOME NOME nei luoghi e orari indicati, analisi del traffico telefonico da cui emergono c ripetuti tra NOME NOME nel periodo di interesse, acquisizione di dichiarazioni di collab di giustizia circa le modalità operative del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel settore edilizio) non sarebb sufficientemente solidi per confermare la credibilità della parte offesa; quanto all’unico in che COGNOME avvenuto tra NOME NOME, in data 15/09/2022 in località Cittadella di Casoria, n è stato rilevato alcun aggancio della cella telefonica di NOME e neanche di NOME; il princ riscontro alle affermazioni di NOME – contradette in dibattimento da quella di NOME NOME NOME rappresentato COGNOME chiamata da lui ricevuta da NOME alle ore 10:07 del 15/09/2022 (p organizzare l’incontro), che però non è risultata dall’analisi dei dati del telefono di NOME il dispositivo non è mai stato sequestrato e il riscontro è basato soltanto sulla testimonianz teste COGNOME; per di più, come dichiarato dal teste COGNOME, il telefono di COGNOME risu spento tra le ore 09:44 e le 10:54 del 15/09/2022; elemento che, nella sentenza di primo grado avallata da quella di secondo grado, NOME considerato irrilevante ai fini della valuta dell’attendibilità di COGNOMECOGNOME ritenendo che il teste COGNOME possa avere errato nell’an l’orario della conversazione.
3.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazio sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 62 pen. per insussistenza dei presupposti del tentativo di estorsione ed omessa o apparente motivazione sul punto. Secondo la difesa, anche ritenendo credibile la versione del COGNOME, l pretesa del COGNOME di ottenere la somma di 10-15 mila euro per ogni appartamento da lui costruito, COGNOME eventualmente rivolta ai lavori futuri e non a quelli in corso; appare ill l’interpretazione dei giudici del merito, secondo la COGNOME la pretesa COGNOME stata diretta ai in corso, in quanto, in tal caso, non avrebbe senso quanto avvenuto successivamente, in data 08/11/2022, quando, su richiesta di NOMENOME NOME NOME dovuto portare il suo bobcat presso il RAGIONE_SOCIALE per eseguire lavori gratis a suo favore, senza, invece, subire alcuna pressione pe mancato pagamento del denaro (che COGNOME stato) richiesto due mesi prima, il 15/09/2022; ciò dimostrerebbe che non vi era stata alcuna richiesta concreta di denaro e che durant l’incontro si era parlato soltanto di lavori futuri.
3.2. Nell’interesse sempre di Rea è stato proposto un separato ricorso dall’AVV_NOTAIO per i motivi seguenti, sostanzialmente sovrapponibili a quelli del ricorso propo dall’AVV_NOTAIO.
3.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazion sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191 e 56 proc. pen. assumendo l’inutilizzabilità della deposizione dell’ispettore COGNOME e del COGNOME, rese alle udienze del 29/11/2023 e del 24/01/2024, non essendo stati acquisiti né supporto né la copia estrapolata dei dati e dei file audio dai quali il teste ha dedotto le concl
investigative riferite in dibattimento ed utilizzate come prova in sentenza. Nel dettaglio, la osserva che: i dati estrapolati dal telefono cellulare del COGNOME non sono stati veicolati nel pr con un procedimento garantito, in contraddittorio con le difese né messi a disposizione di quest ma sono stati introdotti attraverso la deposizione dei testi di polizia giudiziaria, gli ispe COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME, i quali hanno riferito ciò che risultava dall’analis chiamate, in particolare in relazione alla traccia telefonica del contatto tra NOME NOME NOME 15/09/2022 – con cui si COGNOME fissato l’incontro tra NOME NOME NOME con NOME – e dall’asc del messaggio vocale inviato da NOME NOME NOME il giorno 08/11/2022, in cui NOME riferirebb NOME NOME non avere potuto usare il suo bobcat presso il cantiere di NOME, a causa delle dimensi troppo grandi; tali dati, letti ed ascoltati COGNOME Polizia giudiziaria e sinteticamente un’informativa, sono stati poi richiamati nel corso della deposizione, senza alcuna acquisizi formale mediante sequestro del supporto, né trasposizione su dvd o altra forma di estrapolazione garantita mediante estrazione di copia forense e anche in assenza di un provvedimento autorizzativo adottato dall’autorità giudiziaria; NOME citata sul punto giurisprudenza di Corte in materia di acquisizione della messaggistica istantanea contenuto all’interno di telefono cellulare, richiamando la rilevanza, in tale contesto, anche dell’art. 15 Cost. (sen Corte Cost. n. 170/20023); il ricordo dell’ispettore COGNOME, per ammissione del Tribun (che parla di “mero errore materiale”, consistente nella “discrasia di qualche minuto”), potre essere errato, scontrandosi con la deposizione del teste COGNOME, il COGNOME, all’udienza 15/05/2024, affermava che il telefono cellulare del COGNOME, tra le ore 09:44 e le ore 10:54 15/09/2022, NOME registrato “un’assenza di traffico dati”, rendendo quindi impossibile che conversazione ispezionata dall’ispettore COGNOME (delle 10:07 del 15/09/2022, quella in NOME NOME NOME NOME NOME NOME recarsi all’appuntamento con NOME) possa essere avvenuta, perché il tabulato del cellulare di NOME registrava assenza di campo (pp. 7-8 ricorso); anch rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di rinnovazione istruttoria per acq dato probatorio in modo formale e garantito per le parti appare errato in quanto addebi all’imputato NOME la mancata effettuazione di un’analisi tecnica su supporto che non è nella s disponibilità, essendo in quella del NOME, e in quanto considera inutile la ric rinnovazione, poiché finalizzata a provare la frequenza dei contatti tra NOME e NOME, esse il dato già noto in base alle dichiarazioni del NOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 19 cod. proc. pen. in tema di dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, in re alla tentata estorsione aggravata contestata, nonché intrinseca illogicità e carenza de motivazione, in ordine alla presenza di elementi oggettivi di contrasto con il narrato della civile, acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Nel dettaglio, la difesa osserva ch non appare credibile perché l’incontro con NOME presso il bar Mosè avvenuto tra il 2018 e il 201 COGNOME impossibile, in quanto NOME era stato ininterrottamente detenuto dal 2009 al 2022, né
COGNOME avvenuta la conversazione telefonica del 15/09/2022 tra NOME e COGNOME alle ore 10:07 perché dalle 09:44 alle 10:44 il telefono del COGNOME era spento (v. motivo di ricorso preceden appare anomalo che nell’unico incontro del 15/09/2022 in cui COGNOME stata proferita un richiesta estorsiva, il Rea non abbia richiesto al COGNOME il versamento di una somma per lavori in corso, ed abbia invece avanzato una richiesta collegata a lavori futuri ed eventuali; qu all’episodio dell’08/11/2022, COGNOME si è limitato ad affermare di essere andato a vedere il can presso l’abitazione di NOME NOMEanzi della figlia) con il suo bobcat, per essere stato chiamat NOME, senza avere parlato con NOME e senza riferire di richieste del NOME di effettuare a favore lavorazioni edili senza pagare; le dichiarazioni dei testi COGNOME, AVV_NOTAIO di Casalnuo Napoli, COGNOME e COGNOME COGNOMEro irrilevanti perché frutto delle confidenze del COGNOME perché “neutri”, rispetto al thema probandum costituito COGNOME richieste estorsive avanzata dal COGNOME al COGNOME nell’incontro (ipotizzato) del 15/09/2022, quali i dati dei tabulati o dell’anal celle di aggancio tra NOME e NOME, che documentano semplicemente i loro rapporti, ovvero perché negativi, come il contatto telefonico del 15/09/2022 che, secondo quanto riferito dal t COGNOME, non COGNOME avvenuto (v. primo motivo di ricorso).
3.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazio sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 6 pen. per assenza dei requisiti minimi del tentativo di estorsione, trattandosi di minaccia impl diretta ad ottenere un profitto non identificato, futuro e incerto; carenza di motivazio punto. Assume la difesa che, secondo la ricostruzione del fatto ricavabile dal narrato della pa offesa, il tentativo COGNOME inidoneo perché arrestatosi a preannunciare una futura atti estorsiva che poi non si è verificata; peraltro, anche la richiesta estorsiva collegata a lavor ed incerti non poteva ritenersi idonea ad integrare un tentativo di estorsione, atteso che lo st COGNOME ha affermato di essere andato via senza nessuna promessa di corresponsione di denaro; difetterebbe, dunque, l’individuazione di un profitto ingiusto concretamente identifica momento della richiesta del 15/09/2022 e del correlativo danno per la vittima del reato; né tema dell’individuazione di un determinato profitto può essere affrontato, come farebbe la Cor di appello in risposta alla relativa doglianza difensiva, ricorrendo alla figura della “est ambientale” collegata al notorio inserimento degli autori del reato in circuiti criminali dell avendo attinenza esclusivamente al profilo della più o meno chiara esplicitazione della minacci (pp. 20-21 ricorso).
NOME NOME presenta ricorso tramite il difensore, affidandolo a sei motivi.
4.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fa ex artt. 56 e 629 cod. pen., osservando quanto segue: secondo la ricostruita dinamica del fatto NOME si COGNOME limitato a dialogare con NOMENOME senza alcuna forma di intimidazione, n esplicita né implicita, e ad accompagnarlo all’appuntamento con NOME (la difesa non indica la data
ma il riferimento è evidentemente all’incontro del 15/09/2022); NOME NOME ha assistit dialogo, non ne conosceva il contenuto e ha aspettato NOME NOME trenta metri di distanza, all’int della propria vettura; non vi è prova che NOME fosse al corrente delle richieste economi del Rea al NOME, che comunque non integrerebbero il reato di tentata estorsione, trattandosi mera richiesta; in ogni caso, il contributo di NOME COGNOME minimo e avrebbe dovuto riceve un diverso trattamento sanzionatorio rispetto a NOME.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazion sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al concorso nel re tentata estorsione, in considerazione del minimo contributo fornito da NOMENOME limitatosi a una “cortesia” al NOME e ad assecondare la richiesta di questi di parlare con NOMENOME senza conoscer il contenuto del colloquio avvenuto tra i due il 15/09/2022, essendo rimasto ad attendere il NOME nella sua vettura; l’ulteriore contatto telefonico con NOME, avvenuto in data 08/11/202 semplicemente dovuto al fatto che NOME necessitava del bobcat di NOMENOME anche in questo caso, NOME si limitava ad assecondare NOMENOME anche per timore nei suoi confronti COGNOME capo di rilie del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; il giudice del merito avrebbe errato, e non motivato adeguatamente, circa “l’elemento soggettivo del dolo e in particolare della consapevolezza e volontà di partecipare realizzazione dell’evento illecito” e, anche qualora si dovesse ritenere un apporto causale NOME, appare inadeguata la motivazione sulla valutazione del concorso, che COGNOME comunque “lieve, passivo e neppure morale”, in “assenza di comportamenti intimidatori, istigatori o rafforzativi” (pp.15-16 ricorso); anche il trattamento sanzionatorio avrebbe d essere molto più contenuto rispetto a quello del Rea.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazio sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’aggravante del me RAGIONE_SOCIALE, osservando che, anche volendo affermare un apporto al fatto, sia pure minimo, NOME non ha posto in essere alcuna minaccia o condotta violenta, non appartiene ad alcuna organizzazione mafiosa, ha riportato una sola condanna risalente al 2005 per fatti del 1997; Corte territoriale sul punto motiva in modo apodittico, riconoscendo l’aggravante del metod RAGIONE_SOCIALE automaticamente, soltanto per la presenza del coimputato COGNOME e senza spiegare in che modo COGNOME COGNOME COGNOME avvalso della forza intimidatrice derivante dal contesto RAGIONE_SOCIALE.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazion sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen in relazione al travisamento della p secondo la difesa il compendio accusatorio si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni dell persona offesa, NOME COGNOME, “senza riscontri oggettivi, né logici né testimoniali” ( ricorso), senza valutare quanto dichiarato a favore di NOME COGNOME “DDA”, dai collaborator giustizia, dal comandante dei carabinieri di RAGIONE_SOCIALE di Napoli, “che escludono coinvolgimento attuale di NOME in ambienti mafiosi o criminali” (p. 26); si evidenzia i
che NOME ha riportato (e scontato) una condanna oltre venti anni fa, non vedeva NOME da vent anni e non NOME mai condiviso con lui periodi di detenzione.
4.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazio sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla “circo aggravante di cui all’art. 61 cod. pen.” e alle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 114 cod. pen., osservando che l’imputato non ha più avuto contatti con ambienti camorristici d 2005, svolge lecita attività lavorativa, si è pienamente riabilitato nella società civil avrebbero dovuto essere escluse sia la recidiva contestata sia l’aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALE e invece avrebbe dovuto essere riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen considerazione dell’apporto “minimo e passivo” di NOME, limitatosi ad organizzare un incont con quantificazione della pena incongrua rispetto al Rea.
4.6. Con il sesto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi del 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla quantificazione della pena, reputata incongr sproporzionata rispetto al minimo contributo prestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Trattandosi di sentenza di condanna in c.d. “doppia conforme”, è opportuno richiamare alcuni princìpi generali, costantemente riaffermati, sull’onere di speci dell’impugnazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenzial dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale co argomentazioni del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per l mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate COGNOME decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 59 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unit questa Corte hanno statuito il principio secondo il COGNOME «l’appello (al pari del ricor cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risult esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di d a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-01, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproduco pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, lad
difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4 n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256133-01).
1.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unic complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino – come nella fattispecie – nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguard elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 19122901; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 25261501; Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, COGNOME, Rv. 281499-01, non mass. sul punto). Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, n è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in es dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del s convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal ca debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Camnni, Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281811-01, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non p comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla compl globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, COGNOME., Rv 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, COGNOME, Rv. 253445-01; Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, COGNOME, non mass.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rea NOME.
I due ricorsi vengono trattati congiuntamente, essendo corrispondenti i rispett m otiv i.
2.1. Il primo motivo, sulla inutilizzabilità della deposizione del teste COGNOME essere dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità, oltre che per manifes infondatezza. Il ricorrente deduce la sussistenza di una violazione di legge processuale e di vizio di motivazione in merito alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del teste COGNOME circa il contenuto del telefono della parte civile da lui visionato in sede di denuncia-quere riferimento al traffico voce e al traffico dati del NOME ed in particolare con riguardo alla t tra NOME NOME NOME in data 15/09/2022 (alle ore 10:07 della durata di 15 secondi) messaggio vocale inoltrato da NOME NOME NOME NOME data 08/11/2022 (della durata di 9 secondi) Secondo l’eccezione avanzata COGNOME difesa, la deposizione su tali dati COGNOME inutilizzabil quanto il telefono cellulare del NOME non è stato né sottoposto a sequestro né oggetto di co forense. La doglianza, proposta in entrambi i gradi di giudizio, è già stata affrontata e riso giudici del merito (p. sesta e settima della sentenza di secondo grado e p. 39 ss. sentenza primo grado) e non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che richiama sul punto anche quella del Tribunale di Nola, laddove spiega che il teste COGNOME come anche il teste COGNOME, hanno riferito su dati percepiti direttamente da loro nel corso attività ispettiva compiuta nella immediatezza della notizia criminis. E’ inconferente il richiamo della difesa alla giurisprudenza di legittimità in tema di acquisizione della messaggis istantanea contenuta all’interno di un telefono in assenza di un provvedimento autorizzativo de autorità giudiziaria, se si considera che proprio per gli “screenshots” di messaggi “whatsap per consolidato orientamento di legittimità in tema di mezzi di prova, che il Collegio condi l’acquisizione degli stessi forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (come nel caso di s atteso che essi sono stati esibiti COGNOME persona offesa NOME in sede di denuncia e non sono st acquisiti COGNOME polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza) non ri provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché essi afferiscono ad una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più in itinere, ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario rispetto alla COGNOME non NOME in rilievo ne un profilo di segretezza della corrispondenza tutelabile ex art. 15 Cost. – invocato COGNOME difesa poiché consegnato dallo stesso soggetto che lo NOME ricevuto e non da persone estranee alla comunicazione cui esso si riferisce (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746-01; Sez 5, n. 27250 del 15/05/2025, non mass.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1.1. Correttamente la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinnova istruttoria avanzata COGNOME difesa per acquisire il dato probatorio in modo formale, e segnatamen per effettuare un esperimento giudiziale sul telefono cellulare del NOME per permettere eseguire una copia forense e al fine di certificare effettivamente i contatti tra NOME NOME NOME per un’esatta ricostruzione dei rapporti tra gli stessi e provare la frequenza dei loro co Come spiegato COGNOME Corte territoriale (p. 8 sentenza impugnata), si tratta di attività super inutile perché l’elemento della conoscenza tra NOME e NOME è noto e confermato dagli stess interessati e, proprio grazie a tale conoscenza, NOME si è reso emissario della richiesta di
2.1.2. Il ricorrente, inoltre, non si confronta con la valutazione della non decisivit testimonianza di COGNOME, contenuta sia nella sentenza di primo grado (senza i numeri d pagina, comunque pagina 7) sia in quella di appello (pp. 39 ss.), laddove si precisa che deposizione del teste COGNOME sul traffico telefonico non è il “fulcro dell’accusa” che s sulle dichiarazioni rese COGNOME parte civile, munita di plurimi riscontri – svalutati COGNOME d i quali il punto in questione è solo una parte non decisiva (si vedano infra il punto 2.2. in re al motivo di ricorso sull’attendibilità della parte civile). Deve applicarsi, pertanto, il pr affermato da Questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo cui «È inammissibile pe aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento pro senza dedurne la decisività in forza della c.d. “prova di resistenza”» (Sez. 3, n. 39603 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02) ossia l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predett elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova ac illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le re risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 3 11/05/2017, COGNOME Matteis, Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218-01).
2.2. Quanto al secondo motivo, riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della person offesa-parte civile, NOME COGNOME, si deve osservare come la Corte territoriale abbia applica principio, che qui si intende ribadire, secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3, proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono ess legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verific corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendi intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispett quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro, questa Co anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca testimonianza dell’offeso attraverso l’individuazione di precisi riscontri, si esprime in te “opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice dì merito un ampio margine apprezzamento circa le modalità di controllo dell’attendibilità nel caso concreto; ino costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione valutazione dell’attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di f che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non pu essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in man contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004 Pacca, Rv. 227493-01); contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel COGNOME la Corte di appello ha forni congrua motivazione dell’attendibilità del racconto della persona offesa, come già NOME fatto giudice di primo grado, spiegando (p. 6 della sentenza di secondo grado) come le discrasie
emerse siano “di scarsa rilevanza”; in particolare, la Corte di appello ha evidenziato che La ha reso dichiarazioni prive di intenti calunniatori, lineari e coerenti, non ricorrendo alcun per cui la persona offesa avrebbe dovuto “accusare falsamente di un così grave reato soggetti dei quali era nota la caratura criminale” e che tali dichiarazioni, oltre ad essere intrinseca attendibili, trovano plurimi riscontri esterni (pp. 6 e 7 sentenza di secondo grado: dichiar del sindaco di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO; ispezioni presso l’abitazione di NOME attestanti lavori edi corso; riscontro sulle celle di aggancio dei telefoni cellulari che rilevano la compatibili spostamenti indicati da NOME nella giornata del 15 settembre 2022 e le celle agganciate da telefono di NOME NOME periodo di tempo in cui i due erano insieme; l’analisi del traffico tel che ha confermato l’esistenza di ripetuti contatti tra la vittima e NOME NOME rife specialmente alle date menzionate in denuncia; dichiarazioni di collaboratori di giustizia ci modus operandi del RAGIONE_SOCIALE in relazione alle pratiche estorsive nel settore edilizi dichiarazioni dello stesso COGNOME COGNOME ha riconosciuto sia l’incontro con COGNOME del 15/09/2022 s le telefonate con COGNOME, sia pure giustificate con ragioni alternative). Nel caso di specie, per nella valutazione effettuata, con motivazione conforme, dal giudice di primo e di secondo grad non è mancata una verifica accurata e rigorosa dell’attendibilità della persona offesa, con COGNOME il ricorrente non si confronta. A ciò va aggiunto che costituisce principio incontro l’affermazione che la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresent questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia inco manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342-01). Nel caso in esame, infatti, la Corte di appello, con motivazione accurata persuasiva, ha rilevato come il quadro probatorio a carico del ricorrente fosse univo convergente, tenuto conto della verificata credibilità dei contenuti accusatori provenienti persona offesa, che risultavano confermati da tutti gli altri elementi di prova; né, si sot nella motivazione (p. 8), è emersa alcuna “significativa lacuna in termini contenutistici ragionevolezza che possa far dubitare della serietà della narrazione operata dal COGNOME“. Dunque la motivazione offerta COGNOME Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e s coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite COGNOME Corte di legittimità, che c emergenze processuali, fornendo una logica e coerente valutazione degli elementi che compongono il quadro probatorio a carico del ricorrente, il COGNOME, con il ricorso, riprod reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in s grado. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, sull’insussistenza dei presupposti del tentativo di estorsione e sull’omessa ovvero apparente motivazione sul punto.
La natura estorsiva della condotta traspare dall’intero contesto ricostruito nelle sente pronunciate all’esito di entrambi i gradi di merito. Anche in questo caso la sentenza impugnat
in uno con quella conforme di primo grado, presenta una motivazione congrua in ordine alla ricostruzione dei fatti e non manifestamente illogica nell’individuazione degli elementi fon la penale responsabilità del ricorrente. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato lato come la persona offesa NOME (come sopra detto da ritenersi pienamente attendibile) ha descritto chiaramente come la richiesta economica avanzata a titolo di «regalo» si riferiva tangente o pizzo da pagare per avere lavorato nella zona con le sue imprese e, dall’altro, trattato dei riscontri alle dichiarazioni stesse costituiti dalle verifiche effettuate da giudiziaria e dalle altre dichiarazioni testimoniali sopra citate. E’ emerso che i soggetti c nella vicenda (sia gli imputati che la persona offesa COGNOME imprenditore edile) operano in contesto ambientale nel COGNOME la presenza di sodalizi criminali è assolutamente nota e che l persona offesa era consapevole dello spessore criminale del Rea, così come il COGNOME. A ciò si aggiungono le tipiche richieste effettuate con linguaggi criptici ma ben chiari al destina ricordati nella sentenza impugnata (p. 9: “Ho saputo che hai appena terminato un lavoro in vi Ancora, per questo lavoro mi devi fare un regalo … ” detto da NOME a NOME; “l’amico vu prendersi un caffè … “, detto da NOME a NOME; “facciamo così ora non mi dai niente ma oggi metti in conto che per ogni stabile che costruisci mi devi dare 10.000-15.000 euro appartamento … “, detto da NOME a NOME), che non trovano la loro corrispondenza in pretes lecite di altra natura e del resto neppure indicate COGNOME difesa. Come efficacemente spiegato da Corte territoriale, il disvalore delle richieste recapitate tramite NOME veniva immediata percepito da NOME: in particolare, a proposito della richiesta di portare il suo bobcat pre cantiere dell’abitazione di NOME, NOME evidenziato come “gli è bastata una comunicazione telefonica di 8 secondi per capire che non può rifiutarsi”, e che avrebbe “dovuto acconsentir “per fare un lavoro “non retribuito ma preteso” (p. 9 sentenza impugnata).
La decisione assunta dai giudici di merito è conforme a principi enunciati in materia questa Corte di legittimità secondo i quali «Per estorsione “ambientale” si intende que particolare forma di estorsione, che NOME perpetrata da soggetti notoriamente inseriti pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell’associazione di appartenenza del soggetto agente, quand’anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timo a coartare la volontà della vittima» (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, COGNOME, Rv. 261632 01); ciò in quanto «La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere espl palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggett passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condi soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera» (Sez. 2, n. 11922 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254797-01).
NOME NOME.
3. I motivi di ricorso dal primo al quarto possono trattarsi unitariamente, per es strettamente connessi, e sono inammissibili in quanto totalmente generici, aspecifici, ripet Il ricorrente si limita, in sostanza, a proporre una rilettura del fatto, non consentita i legittimità, per di più in modo totalmente reiterativo rispetto all’atto di appello, non rispo sin COGNOME tecnica di formulazione, ai canoni di ammissibilità del ricorso in cassazione. La Co cassazione ha infatti avuto modo di precisare che in tema di ricorso per cassazione, inammissibile, per aspecificità,.ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. p il motivo che denunci l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, nonché, in mod cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogic della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i sin distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (Sez. 4, n. del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870-01). La difesa contesta l’assenza di prova degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione contestato e, in particolare, dell’e soggettivo del reato stesso. Nel sostenere che NOME NOME stato del tutto inconsapevole de contenuto delle richieste economiche di NOME verso NOMENOME limitandosi a fare da tramite sia per loro incontro sia per le ulteriori richieste di NOME, la difesa non si confronta minimamente c motivazione dei giudici del merito, che, su tali aspetti, hanno reso motivazione esaustiva, illogica e giuridicamente corretta. Si è già detto (al precedente paragrafo 2.3.), com motivazione della sentenza impugnata abbia dato conto del contesto nel COGNOME le condotte si inseriscono, della piena consapevolezza, sia del COGNOME sia del COGNOME, dello spessore crimina del COGNOME e del tipo di pretese dallo stesso avanzate verso gli imprenditori della zona (” … è ricordare che, quando NOME si trova in auto con il COGNOME per andare all’appuntamento con NOME, il COGNOME indica al COGNOME un tale, NOME COGNOME, anch’egli costruttore della zona, e g “vedi a questo? … Pure deve venire a dama” facendo intendere che anche quell’uomo COGNOME stato NOME . Quindi il COGNOME, non solo conosce le ragioni della convocazio del COGNOME, ma sa che NOME ha già programmato di contattare anche altri imprenditori della zona”: v. p. 9 sentenza impugnata). Parte ricorrente finisce, dunque, per proporre una ricostruzio alternativa alla condotta di COGNOME, COGNOME mero tramite tra COGNOME e COGNOME, con l’unico fine di una cortesia a quest’ultimo, anche per il timore, a sua volta, di contraddirlo, conoscendone caratura criminale. E’ peraltro principio consolidato quello secondo il COGNOME, in materia di r per cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione consider dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedi argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltant un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperie alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054-01), dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad ele Corte di Cassazione – copia non ufficiale
meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/201 COGNOME, Rv. 259204-01; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409-01).
3.1. La valutazione di manifesta infondatezza del ricorso attinge anche il motivo attine la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.l. cod. pen., contesta il profilo del “metodo RAGIONE_SOCIALE“, “avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis.1 pen. ovvero al fine di agevolare l’attività del RAGIONE_SOCIALE, dominante territorio di RAGIONE_SOCIALE, Volla e zone limitrofe”. Anche in questo caso, va richiamato il preced paragrafo 2.3. in cui si è già evidenziato come la Corte territoriale ha prodotto sul punto motivazione congrua e non manifestamente illogica (v. p. 9 della sentenza impugnata), evidenziando che l’aggravante si fonda non solo sulle dichiarazioni della parte offesa, ma anch su quelle rese dai collaboratori fi giustizia, in relazione al modus operandi del RAGIONE_SOCIALE con riguardo alle pratiche estorsive nel settore edilizio. Come sopra detto, nessun vizi travisamento o illogicità presenta la motivazione della Corte di appello, che, facendo corre applicazione dei principi in materia dettati da questa Corte di legittimità, anche richiaman complementare motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, ha dato atto del contesto territoriale nel COGNOME i fatti si sono svolti.
3.2. Manifestamente infondati sono, infine, anche il quinto e sesto motivo di ricor relativi alla quantificazione della pena ed in particolare al mancato riconoscimento d circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 114 cod. pen. E’ necessario rammentare che l’applicazione delle circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la es così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad un nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbit o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01). Nella specie, la Corte territoriale ha escl che in favore di NOME NOME NOME l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., osser (p. 9) che la sua condotta forniva un contributo significativo alla perpetrazione del de secondo le modalità descritte in entrambe le sentenze di merito, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria e che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità. Qu al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., questa Suprema Corte ha, sul punto, più volte affermato che, «al fine di ritenere o escludere circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elem indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o me riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità de colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’ sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02) e, ancora, che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudi prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ri
dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 2 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Nella specie, la Corte di appello ha evidenziato l’assenza d elementi positivi ai fini del riconoscimento delle attenuanti in questione, segnalando anche co per entrambi i ricorrenti, la quantificazione della pena sia stata determinata in una misur poco superiore al minimo edittale, senza spazio per ulteriori riduzioni.
In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili; consegue ex lege ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spes processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
Tutti i ricorrenti, in solido tra di loro, debbono inoltre essere condannati a rimbo alle parti civili costituite – COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – le spese sostenute nel grado, liquidate complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge a favore di COGNOME NOME, ed euro 3.686,0 oltre accessori di legge ciascuno a favore del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE“.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado dalle parti civili COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 2.500, oltre accessori di legge a favore del primo e in euro 3.686,00 oltre accessori di legge ciascun favore della seconda e della terza parte civile.
Così è deciso in Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME P e llegrino 1