Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 153 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 153 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1)NOME COGNOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa il 25/02/2022 dal Tribunale del riesame di Lecce;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
Sentite, nell’interesse del ricorrente, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Lecce confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di NOME COGNOME il 3 gennaio 2022, per le ipotesi di reato di cui ai capi 1, 7 e 9 della rubrica.
Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nel contesto di una più ampia attività d’indagine, collegata allo svolgimento di un’operazione di polizia che riguardava la sfera di operatività della RAGIONE_SOCIALE, storicamente presente nel rione INDIRIZZO VI, ubicato nella periferia di RAGIONE_SOCIALE, nella quale il ricorrente gravitava.
Si accertava, in tale ambito, che la RAGIONE_SOCIALE, storicamente presente nell’area urbana periferica tarantina, operava secondo il modello tipizzato dall’art. 416-bis cod. pen. – risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul suo territorio di riferimento – e risultava collegata alla criminalità organizzata pugliese. Sulla sfera di operatività di questo sodalizio nel provvedimento cautelare genetico si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l’ipotesi accusatoria relativa all’immutata presenza criminale nell’area tarantina in esame della RAGIONE_SOCIALE, chiarendo, tra l’altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel territorio pugliese, che costituisce l’oggetto del presente procedimento cautelare.
In questa cornice, al capo 1 della rubrica, si contestava all’indagato NOME COGNOME la partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE – che, come si è detto, risulta storicamente operante nell’area urbana periferica tarantina -, all’interno della quale si occupava della gestione dei settori del traffico di sostanze stupefacenti e del racket delle estorsioni, in relazioni ai quali eseguiva le direttive impartite agli affiliati dai vertici della consorteria pugliese, con cui si raccordava abitualmente.
Si contestavano, inoltre, a NOME COGNOME, ai capi 7 e 9, due ipotesi estorsive, costituenti reati fine del reato associativo di cui al capo 1, connesse all’attività svolta dal ricorrente nel settore delle estorsioni, commesse in danno di due commercianti tarantini – NOME COGNOME detto “NOME” e NOME COGNOME – che venivano eseguite su mandato dei vertici della RAGIONE_SOCIALE, che costringevano le persone offese a corrispondere agli emissari del sodalizio RAGIONE_SOCIALE somme di denaro richieste.
Il coinvolgimento di NOME COGNOME nella realizzazione delle attività illecite contestategli ai capi 1, 7 e 9 si riteneva corroborato dalle attività di captazione eseguite nel corso delle indagini con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che venivano passate in rassegna, nelle pagine 3-7 dell’ordinanza impugnata, mediante diffusi richiami testuali. Tali intercettazioni, in particolare, consentivano di ricostruire le modalità con cui la RAGIONE_SOCIALE COGNOME si era strutturata nel corso degli anni, mantenendo, nell’area del INDIRIZZO, ubicato nella periferia di RAGIONE_SOCIALE, una posizione egemonica nei settori del traffico di sostanze stupefacenti e del racket delle estorsioni in danno di commercianti locali.
Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili all’applicazione del regime detentivo carcerario applicato ‘a NOME COGNOME dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in conseguenza dell’elevato disvalore dei delitti contestati all’indagato ai capi 1, 7 e 9 della rubrica e della loro riconducibilità a un vasto contesto criminale, ramificato nell’area urbana tarantina, collegato alla sfera di operatività della RAGIONE_SOCIALE, nel cui c – anc~ ambito le attività illecite, nelle quali risultava coinvolto il ricorrente erano state commesse.
Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Lecce emetteva nei confronti di NOME COGNOME il provvedimento cautelare di cui in premessa.
Avverso questa ordinanza l’indagato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a NOME COGNOME al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale – analizzata alla luce delle captazioni richiamate nel provvedimento censurato – tra il ruolo attribuito al ricorrente all’interno del sodalizio mafioso oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito dall’indagato alla RAGIONE_SOCIALE sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse
esaustivamente conto della configurazione dell’ipotesi estorsiva contestata a NOME COGNOME al capo 7, commessa in danno di NOME COGNOME detto “NOME“, che era il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all’assunto accusatorio, da cui si evinceva l’assenza di comportamenti intimidatori posti in essere in danno della vittima.
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell’ipotesi estorsiva contestata a NOME COGNOME al capo 9 della rubrica, commessa in danno di NOME COGNOME, che era il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all’assunto accusatorio, da cui si evinceva – in termini analoghi a quanto esposto nella censura difensiva precedente – l’assenza di comportamenti intimidatori posti in essere nei confronti della persona offesa.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a NOME COGNOME al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile – analizzata alla luce delle captazioni richiamate nel provvedimento cautelare censurato – tra il ruolo consortile attribuito al ricorrente all’interno del sodalizio oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla RAGIONE_SOCIALE sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Lecce fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di NOME COGNOME nel provvedimento cautelare genetico,
relativamente al delitto associativo di cui al capo 1, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 3-7 dell’ordinanza impugnata.
Da queste captazioni si evinceva il pieno coinvolgimento di NOME COGNOME nelle dinamiche consortili della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, forte del rapporto privilegiato esistente tra l’indagato, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che emergeva in termini incontestabili dalle intercettazioni richiamate dal Tribunale del riesame di Lecce.
Gli esiti indiziari di queste attività di captazione, dunque, facevano emergere il ruolo consortile, svolto in prima persona da NOME COGNOME nella gestione delle attività estorsive riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE Po,sce.,2A 1 attestate dalla sua partecipazione ai reati di cui ai capi 7 e 9, nei quali era coinvolto per effetto del suo rapporto privilegiato con i vertici del sodalizio RAGIONE_SOCIALE, rappresentati dagli esponenti della famiglia COGNOME. Tale coinvolgimento consortile imponeva di ribadire la stabilità dei rapporti esistenti tra COGNOME e i vertici della RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1, attestata dagli elementi indiziari che si sono richiamati, da cui si evinceva la consapevolezza del ricorrente di contribuire al perseguimento delle strategie criminali del sodalizio RAGIONE_SOCIALE, che veniva affermata dal Tribunale del riesame di Lecce nel pieno rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 271169-01; Sez 5, n. 49793 del 05/06/2013, COGNOME, Rv. 257826-01; Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, COGNOME, Rv. 253222-01).
Di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di Lecce forniva un’interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento consortile di NOME COGNOME – forte dei suoi rapporti privilegiati con NOME COGNOME e NOME COGNOME, di cui si è detto – nelle attività di pianificazione criminosa e di controllo illecito dell’area del INDIRIZZO, ubicato nella periferia di RAGIONE_SOCIALE, da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, della quale il ricorrente era uno degli esponenti di spicco.
Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da COGNOME all’interno del sodalizio criminale di cui al capo 1, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di Lecce, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 dell’ordinanza impugnata, evidenziava che gli affiliati della RAGIONE_SOCIALE e lo stesso ricorrente «erano consapevoli che la spendita del nome di COGNOME sarebbe stata sufficiente a sortire l’effetto intimidatorio nei confronti delle vittime […1».
Le conclusioni del Tribunale del riesame di Lecce appaiono pienamente rispettose del compendio indiziario acquisito nei confronti di NOME COGNOME e
conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il partecipe di un’organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo “è” ma “fa parte” della L.] stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231671-01).
Non si può, pertanto, non ribadire che, sul ruolo associativo svolto da NOME COGNOME all’interno del sodalizio RAGIONE_SOCIALE, che gli veniva contestato al capo 1, il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato è ineccepibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In materia di associazione di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l’essere a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l’essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all’inserimento di nuovi sodali» (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, COGNOME, Rv. 254915-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279507-01; Sez. 1, n. 43061 del 25/09/2012, COGNOME, Rv. 253624-01).
Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso.
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell’ipotesi estorsiva contestata a NOME COGNOME al capo 7, commessa in danno di NOME COGNOME detto “NOME“, che era il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all’assunto accusatorio, da cui si evinceva l’assenza di comportamenti intimidatori posti in essere nei confronti della vittima.
Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale del riesame di Lecce,
relativamente all’ipotesi di reato di cui al capo 7, è costituito dagli esiti delle attività di captazione svolte nel corso delle indagini preliminari.
Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza indiziaria, seguendo l’ordine espositivo dell’ordinanza impugnata, le intercettazioni numero 121 e 122 del 22 dicembre 2018, registrate tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, che venivano citate nelle pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato.
Di queste intercettazioni il Tribunale del riesame di Lecce forniva un’interpretazione sintetica ma corretta, inserendole in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di NOME COGNOME nell’attività estorsiva commessa in danno di NOME COGNOME detto “NOME“, nel cui contesto prive di rilievo, oltre che indimostrate, appaiono le censure difensive finalizzate ad affermare l’ambiguità dell’interpretazione fornita delle richiamate captazioni.
Né assume rilievo la circostanza che l’attività di costrizione posta in essere da NOME in danno della vittima fosse priva di connotazioni esteriori di intimidazione, atteso che, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame di Lecce, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente – analogamente agli altri affiliati della RAGIONE_SOCIALE incaricati di riscuotere le somme consegnate dai commercianti estorti erano perfettamente consapevoli del fatto, che presentandosi a nome della famiglia COGNOME e del suo esponente di vertice, NOME COGNOME, avrebbero provocato un effetto di coartazione psicologica nei confronti delle persone offese e che il metodo utilizzato «dietro il paravento di una richiesta gentile e amicale, magari formulata in occasione di una ricorrenza cela in realtà la pretesa di dazioni di denaro del tutto sganciate da una situazione oggettiva giuridicamente tutelabile, in quanto illegittime e arbitrarie ».
Non è, pertanto, possibile dubitare del fatto che le condotte poste in essere dagli emissari della RAGIONE_SOCIALE, analoghe a quelle poste in essere dall’indagato nei confronti di NOME COGNOME, possedessero le connotazioni di un’estorsione ambientale, posta in essere senza l’esplicitazione di comportamenti intimidatori, per la cui configurazione occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Per estorsione “ambientale” si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell’associazione di appartenenza del soggetto agente, quand’anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà
della vittima» (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, COGNOME, Rv. 261632-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254797-01; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, COGNOME, Rv. 247117-01).
3.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle conversazioni richiamate nel paragrafo precedente, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di NOME COGNOME, relativamente all’ipotesi di cui al capo 7, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01; Sez. 6, n. 11794 dell’11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01).
Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell’ipotesi estorsiva contestata a NOME COGNOME al capo 9, commessa in danno di NOME COGNOME, che era il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all’assunto accusatorio, da cui si evinceva – in termini analoghi a quanto esposto nella
censura difensiva precedente – l’assenza di comportamenti intimidatori, diretti o indiretti, posti in essere nei confronti della vittima.
Osserva il Collegio che, analogamente a quanto evidenziato per le doglianze precedenti, il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di NOME COGNOME, relativamente al reato di cui al capo 9, è costituito dagli esiti delle attività di captazione svolte nel corso delle indagini preliminari.
In questo contesto, si attribuiva peculiare rilievo alle intercettazioni registrate tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, che riguardavano la gestione dell’attività estorsiva commessa in danno di NOME COGNOME, dalle quali evinceva l’intesa tra i due colloquianti, che operavano secondo uno schema operativo consolidato, incentrato sulla spendita da parte del ricorrente del nome della famiglia COGNOME nei confronti della persona offesa. Ci si riferisce, in particolare, all’intercettazione numero 225, citata nelle pagine 6 e 7 dell’ordinanza impugnata; nonché all’intercettazione numero 27, citata a pagina 7.
Dal tenore di queste captazioni, infatti, emergeva che COGNOME era a conoscenza della natura estorsiva delle richieste di denaro che venivano rivolte ad NOME COGNOME, essendo pienamente consapevole dell’illegittimità delle pretese economiche avanzate dai vertici della RAGIONE_SOCIALE alla persona offesa, che non potevano trovare alcuna giustificazione alternativa, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo precedente a proposito dell’ipotesi di cui al capo 7 e della natura “ambientale” dei relativi comportamenti intimidatori (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, COGNOME, cit.; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, cit.; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, COGNOME, Rv. cit.).
Di queste intercettazioni il Tribunale del riesame di Lecce forniva un’interpretazione, sintetica ma corretta, inserendole in un compendio indiziario omogeneo, che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento personale di NOME COGNOME nell’attività estorsiva posta in essere in danno di NOME COGNOME, gestita unitamente ad NOME COGNOME, nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si traeva, in questo modo, conferma del fatto che COGNOME svolgeva per conto del sodalizio RAGIONE_SOCIALE il ruolo di esattore delle somme consegnate dai commercianti estorti, alternandosi in tale funzione con altri affiliati della RAGIONE_SOCIALE, tra cui NOME COGNOME, espressamente citato nelle captazioni che si sono richiamate.
Non è, in ogni caso, possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di NOME COGNOME, relativamente all’ipotesi delittuosa di cui al capo 9, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale
preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01).
Né è possibile contrapporre alla ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati a COGNOME, effettuata dal Tribunale del riesame di Lecce – in assenza della dimostrazione che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente carente sul piano logico-processuale –; una ricostruzione diversa e alternativa, perché in tal caso verrebbe, inevitabilmente, invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del terzo motivo di ricorso.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20 ottobre 2022.