Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10563 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10563 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Cetraro
avverso l’ordinanza del 14/10/2025 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/10/2025 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato NOME COGNOME ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell’ordinanza di applicazione della custodia in carcere del G.i.p. di Catanzaro del 16/09/2025, ha annullato l’ordinanza limitatamente ai capi 22 ed E dell’imputazione provvisoria, confermando nel resto il suddetto provvedimento.
La misura cautelare era stata applicata all’indagato per i reati di cui all’art. 416 cod. pen. (capo 1, così riqualificati i fatti originariamente sussunti dal PM nell’ipotesi di cui all’art. 416bis cod. pen.), nonché per numerosi altri delitti, tra i quali tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso, detenzione e porto illegale di armi e di materiale esplosivo, furti aggravati consumati e tentati, ricettazione, riciclaggio, lesioni dolose aggravate dal metodo mafioso.
Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 56, 629, 416bis.1 cod. pen. in relazione al capo 7 dell’imputazione provvisoria.
La difesa evidenzia che, nei motivi di gravame, aveva dedotto che non vi era alcuna prova che l’attentato dinamitardo (cui avrebbe preso parte il COGNOME nel febbraio del 2023) era collegato a richieste di denaro o di altre utilità avanzate nei confronti della presunta persona offesa COGNOME (classe ’56). Il Tribunale aveva invece ritenuto sussistente il collegamento in forza delle dichiarazioni rese dalla suddetta vittima, la quale aveva riferito di aver appreso nell’agosto dal cugino omonimo NOME COGNOME (classe ’76) che ignoti avevano avanzato nei suoi confronti richieste di denaro sotto minaccia di intimidazioni. Osserva il difensore che i giudici dell’impugnazione non avevano però preso in considerazione i plurimi elementi, dedotti dalla difesa, con i quali si contestava l’attendibilità della fonte diretta (cioè NOME COGNOME classe ’76), sia perché quest’ultimo aveva chiamato in causa ‘persone di NOME‘ e non aveva mai fatto riferimento al COGNOME o ad alcuno degli altri indagati in questo procedimento, sia perché, come emergeva dalle intercettazioni, lo stesso dichiarante aveva tenuto un atteggiamento ‘sospetto’ essendovi motivo di ritenere che fosse partecipe di un complotto finalizzato ad estromettere il cugino (COGNOME classe ’56) dall’amministrazione delle società di famiglia. L’omessa motivazione in ordine all’attendibilità del NOME (classe ’76), a detta del ricorrente, incideva poi anche sulla circostanza aggravante dell’art. 416bis.1 cod. pen., in quanto proprio sulle sue dichiarazioni era stata desunta la prova della direzione finalistica dell’attentato e dell’esteriorizzazione del gruppo criminale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione ai capi 11 e 13 della rubrica. In particolare, il difensore contesta la riconducibilità della condotta intimidatoria ascritta al COGNOME alla fattispecie della cd estorsione ambientale. A detta della difesa non vi era infatti
alcun elemento da cui desumerne la finalità estorsiva della condotta, la quale era anzi stata negata dalla persona offesa COGNOME NOME. Evidenzia poi il difensore, che in difetto di tale prova, non si poteva neppure far ricorso alla figura della cd estorsione ambientale, invocata dai giudici di merito, posto che tale tipologia di reato presuppone pur sempre che, a monte, sia dimostrata l’esistenza di una richiesta illecita di prestazione determinata, alla quale l’intimidazione è collegata. La motivazione sul punto, oltre che illogica, sarebbe stata anche contraddittoria in quanto, in relazione a situazioni del tutto sovrapponibili a quella in esame, vale a dire quelle di cui al capo 4 e al capo e), il G.i.p. (nel primo caso) e il Tribunale del riesame (nel secondo) avevano escluso la configurabilità dell’estorsione. Si lamenta infine che la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. sarebbe apodittica e stereotipata e dunque meramente apparente.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione ai capi 15, 16, 17, 18, 19, 19 bis, 19 ter, 20, 26, 27, 28, 29 della rubrica. In particolare:
per i capi 15, 16 e 17 si deduce che la prova dei reati sarebbe stata desunta unicamente da intercettazioni ambientali dalle quali non era dato evincere con chiarezza né l’identità degli interlocutori né il fatto che gli stessi detenevano armi da fuoco; ciò tanto più che non era stato acquisito alcun riscontro oggettivo (perquisizioni, sequestri, ecc.); questione sulla quale i giudici del riesame non avevano motivato;
-per il capo 18 si evidenzia il difetto di prova della responsabilità dell’indagato nel furto dell’auto, non essendo a tal fine sufficiente la localizzazione dell’auto del COGNOME nei pressi dell’abitazione della vittima tenuto conto della vicinanza di quest’ultima alla residenza dell’odierno ricorrente, tanto più che non vi era certezza alcuna in ordine all’orario esatto in cui il reato era stato perpetrato (non essendo state neppure acquisite le immagini delle telecamere della videosorveglianza); anche su tali censure specifiche il Tribunale del riesame aveva dato una risposta apodittica e apparente;
per i capi 19bis e 19ter si evidenzia: a) quanto al primo che il dolo della ricettazione era stato desunto unicamente dal fatto che gli indagati avrebbero utilizzato il veicolo rubato per eseguire una rapina alla Banca Intesa di Diamante; fatto quest’ultimo di cui non vi era però traccia nell’ordinanza genetica; b) quanto al secondo che le indagini del RIS -che non avevano rivelato la presenza di impronte dell’indagato sull’arma rinvenuta -escludevano la sua responsabilità nella detenzione della stessa; anche su tali carenze motivazionali (risalenti già all’ordinanza del G.i.p.) il Tribunale non aveva motivato, nonostante le specifiche censure articolate nell’istanza di riesame;
per il capo 20 si evidenzia che l’unico elemento emerso dalle indagini, vale a dire che l’imputato aveva la disponibilità di una Fiat Multipla di colore nero (di cui non si conosceva alcun dato identificativo) era del tutto insufficiente ad affermare che tale veicolo si identificasse con utilizzato per commettere il reato; su tali censure alcuna motivazione era dato riscontrare nell’ordinanza impugnata;
per i capi 26 e 27 si rileva la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso teleologico, posto che i reati (capi 6, 9 e 10) rispetto ai quali il nesso era stato contestato non figuravano tra quelli ascritti al COGNOME.
per i capi 28 e 29 la responsabilità dell’indagato sarebbe stata desunta unicamente dai contatti telefonici tra lo stesso e gli altri indagati al momento della commissione delle condotte di riciclaggio; contatti che però lo stesso Tribunale aveva escluso (riferendoli a soggetti diversi dal COGNOME).
2.4. Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo nel ricorso) il ricorrente deduce la violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione al capo 30 della rubrica. Si deduce, di fatto, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente o contraddittoria: 1) in relazione all’eccezione di difetto di autonoma motivazione dell’ordinanza genetica, avendo il G.i.p. acriticamente recepito l’ipotesi accusatoria senza valutare le dichiarazioni dei testimoni indicati dalla stessa persona offesa; 2) in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 416bis.1. cod. pen. che avrebbe dovuto essere esclusa proprio alla luce delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti che, come detto, il G.i.p. prima e il Tribunale del riesame poi avevano omesso di valutare.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione all’art. 416 c.p. contestato al COGNOME al capo 1 della rubrica.
In particolare, la difesa evidenzia che la sussistenza dell’associazione per delinquere (e conseguentemente della condotta di partecipazione alla stessa del COGNOME) era stata desunta unicamente dalla commissione dei cd reati-fine, posto che alcun accertamento era stato effettuato in ordine al momento costitutivo del sodalizio. La motivazione dei giudici di merito era tuttavia contraddittoria e carente in quanto tutti i reati fine (escluso quello di cui al capo E per il quale l’ordinanza genetica era stata annullata) si collocavano tra la fine del 2022 e il 2023, in un arco temporale ristretto; tutto dunque induceva a ricondurre la vicenda ad una serie di reati in continuazione commessi da più persone in concorso, ai sensi degli artt. 81 e 110 cod. pen., non essendovi ulteriori elementi che consentissero di ritenere provato uno stabile vincolo associativo.
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 274 lett. c) c.p.p. In particolare, il difensore rileva che il Tribunale del riesame non aveva considerato adeguatamente il cd tempo silente trascorso dai fatti.
Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio con discussione orale su richiesta dei difensori del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso inammissibile per le seguenti ragioni.
Sono doverose alcune premesse di carattere generale.
Occorre in primo luogo evidenziare che, sebbene in tutti i motivi di ricorso la difesa denunci nell’intitolazione violazione di legge penale o processuale, le doglianze si risolvono, in realtà, quasi sempre in una contestazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Il che porta ad affermare che siamo completamente al di fuori del vizio di violazione di legge. Tale vizio, infatti, ricorre unicamente quando, fermo restando il fatto ricostruito dal giudice di merito, si metta in discussione unicamente che questo sia stato correttamente sussunto nella fattispecie astratta; in altri termini, che sia stata correttamente scelta e applicata la specifica regola o le specifiche regole che governano quel fatto. Si deve invece rilevare che, nel caso in esame, i motivi di ricorso deducono in realtà censure dirette a contestare o la ricostruzione dei fatti oppure il percorso valutativo-motivazionale dei giudici di merito sui risultati forniti dalle fonti di prova, ovvero ancora, in alcuni casi, l’omessa motivazione dell’ordinanza in relazione alle doglianze articolate nell’atto di gravame.
Tanto premesso, è doveroso ribadire che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte anche nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 -01), in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge oppure la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 -01; nello stesso senso Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 -01).
Quanto poi all’omessa motivazione va precisato che il vizio di mancanza della motivazione, a norma dell’articolo 606, lett. e), cod. proc. pen., deve consistere nell’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito e non già nella semplice mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un’ottica diversa, dal giudice a quo dando una risposta solo
implicita all’osservazione della parte (Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132 -01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 -01, secondo la quale non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza).
Così individuati i limiti della cognizione e del sindacato di questa Corte in relazione all’ordinanza impugnata, occorre rilevare che nessuno dei motivi articolati dal ricorrente supera il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo denuncia, in relazione alla tentata estorsione di cui al capo 7, la mancanza di collegamento dell’attentato dinamitardo posto in essere dal COGNOME a richieste estorsive in danno della persone offesa COGNOME (classe ’56), sul presupposto della inattendibilità delle dichiarazioni di COGNOME (classe ’76) che quelle richieste avrebbe veicolato.
Al riguardo va in primo luogo rilevato che nella memoria contenente i motivi di riesame non era messa in discussione l’attendibilità del COGNOME (classe ’76) quanto la prova del collegamento tra quanto da lui appreso dalle non identificate persone di NOME – e poi riferito al COGNOME (classe ’56) – e l’attentato del febbraio del 2023. La valutazione dell’attendibilità della forte diretta delle conoscenze della persona offesa non costituiva dunque esattamente la questione sulla quale il Tribunale era stato chiamato a motivare.
In ogni caso, gli argomenti difensivi non sono idonei ad inficiare la tenuta logica e la coerenza della motivazione del Tribunale, in quanto la difesa non ha neppure chiarito se e in che termini le dichiarazioni del COGNOME (classe ’76) fossero da ritenersi non veritiere (vale a dire se lo stesso avesse inventato richieste estorsive inesistenti ovvero se fosse egli stesso coinvolto nella vicenda estorsiva nell’ambito del presunto complotto finalizzato ad estromettere il COGNOME – classe ’56 – dalla gestione delle società di famiglia).
Peraltro il motivo è anche aspecifico, atteso che il Tribunale (pagg. 2-4) sembra giustamente valorizzare ai fini della sussistenza del reato di estorsione, più che le dichiarazioni dei COGNOME, principalmente le modalità della condotta del COGNOME (attentato con esplosivo, di notte, fatto con auto appositamente rubata e nascosta giorni prima); modalità che, tenuto conto del contesto ambientale (fatti occorsi in zona notoriamente caratterizzata dalla presenza di organizzazioni di stampo ‘ndranghetistico e posti in essere dal COGNOME quale partecipe di un’organizzazione criminale stabilmente dedita a reati contro il patrimonio con scopi di lucro), apparivano di per sé indicative dello scopo estorsivo, risultando
piuttosto improbabili altre e diverse finalità (quali il mero danneggiamento o simili).
Il secondo motivo contesta la riconducibilità del fatto al delitto di tentata estorsione, evidenziando da un lato la contraddittorietà della motivazione del Tribunale (che non aveva considerato che la presunta vittima aveva negato di aver mai ricevuto richieste di denaro o altro), e, dall’altro, l’improprio richiamo alla figura della cd estorsione ambientale.
Quanto al richiamo della cd estorsione ambientale il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha infatti affermato che per estorsione “ambientale” si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell’associazione di appartenenza del soggetto agente, quand’anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, COGNOME, Rv. 261632 -01). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, tale tipologia di estorsione si può realizzare tanto nell’ipotesi in cui vi sia richiesta senza minaccia esplicita tanto in quello in cui, al contrario, vi sia violenza o minaccia senza richiesta esplicita (cfr Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474 -02 resa in fattispecie in cui la condotta minacciosa era consistita in azioni di incendio di autovetture, posizionamento di bottiglie di benzina e spari alle vetrine di locali). Con specifico riferimento al tentativo di estorsione si è poi affermato che ai fini della sussistenza del delitto tentato, rilevano l’idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell’obiettivo delittuoso e la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi secondo una valutazione “ex ante” della concreta condotta dell’agente, in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stata posta in essere. (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271062 -01; Sez. 6, n. 46796 del 18/10/2023, COGNOME, Rv. 285566 -01, la quale ha affermato che in tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché univoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'”id quod plerumque accidit”, del fine perseguito dall’agente).
Né è dato ravvisare alcuna illogicità o contraddittorietà nel fatto che, nel caso in esame, la persona offesa aveva negato di aver ricevuto richieste di denaro o di altra natura. Il Tribunale, con una motivazione logica -con la quale il
ricorrente non si confronta -ha infatti evidenziato (pagg. 4-6) che il fatto che la persona offesa non avesse ricevuto richieste o percepito la valenza intimidatoria dell’attentato risiede nel fatto che la polizia aveva scoperto l’ordigno già innescato a seguito di perlustrazione e prima della sua deflagrazione. Si è altresì rilevato che, vertendosi in ipotesi di tentativo, non c’era bisogno che la richiesta estorsiva -che peraltro ben avrebbe potuto seguire l’attentato dinamitardo se lo stesso non fosse stato stroncato sul nascere dagli operanti -fosse stata formalizzata, essendo sufficiente che la prova che l’atto intimidatorio fosse univocamente finalizzato a quello scopo; univocità che si desumeva, al pari del capo 7, dalle modalità della condotta (peraltro tipica del metodo mafioso) e dal contesto ambientale.
4. Il terzo motivo risulta nel suo complesso inammissibile, poiché i vizi dedotti sono diretti a contestare la ricostruzione dei fatti, prospettando una rilettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni fattuali sindacabili solo in sede di merito, salvo che il giudizio valutativo sia frutto di un ragionamento illogico o manifestamente contraddittorio che nel caso di specie non si riscontra (e a ben vedere non è stato neppure denunciato con censure specifiche).
Per i capi 15, 16 e 17 si contesta esclusivamente l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate (peraltro oggettivamente chiaro e univoco), il cui apprezzamento spetta unicamente al giudice di merito e non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 -01); vizi, questi ultimi, neppure prospettati dal ricorrente.
Per il capo 18 le censure sono anche aspecifiche in quanto non si confrontano con tutti gli elementi posti dal Tribunale a fondamento della decisione (pagg. 7-8): quali l’atteggiamento di sospetto/paura mostrato dagli indagati alla vista dei carabinieri, nonché il fatto che l’auto della vittima è stata ritrovata proprio nel luogo in cui si erano recati gli indagati con la loro auto (i cui spostamenti erano monitorati con apparato GPS).
Per i capi 19bis e 19ter il Tribunale (pag. 9) ha risposto alle censura (peraltro generiche) rilevando: che COGNOME era indiziato sia per capo 19, sia per 20 e 23; che il motivo di gravame (peraltro incentrato sul solo elemento psicologico) era infondato posto che il dolo della ricettazione era insito nella detenzione di auto pacificamente provento di furto rubata; che il mancato rinvenimento di impronte sull’arma da sparo era ininfluente visto il contenuto univoco delle intercettazioni.
Per capo 20 la motivazione del Tribunale c’è ed è adeguata (pagg. 9-10), ed è fondata anche su rilevanti circostanze di fatto indizianti che il ricorrente omette di considerare, quali ad esempio: la circostanza che l’indagato la notte del fatto non era rincasato: il fatto che aveva riconsegnato il giorno dopo l’illecito una Fiat Multipla al noleggiatore, il quale, peraltro, gliel’aveva data senza contratto; la circostanza che quando la compagna gli aveva parlato di tale auto al telefono il COGNOME si era arrabbiato temendo evidentemente possibili intercettazioni.
Per i capi 26 e 27 si contesta unicamente la configurabilità di una circostanza aggravante comune di cui non si tiene conto ai fini cautelari (art. 278 cod. proc. pen.) sicché difetta anche l’interesse ad impugnare.
Per i capi 28 e 29 a fronte di una motivazione congrua e non illogica (pag. 11), il difensore contesta la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice a quo prospettando in maniera generica travisamento della prova senza neppure adempiere al necessario onere di allegazione o indicazione degli atti che si assumono travisati (cfr Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 -01).
5. Il quarto motivo è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti aderente alle risultanze probatorie, dal giudice di merito.
Va solo precisato che l’eccezione di nullità dell’ordinanza del G.i.p. per difetto di autonoma valutazione, peraltro già genericamente articolata in sede di riesame, era altresì manifestamente infondata, atteso che la verifica dell’esistenza di una autonoma valutazione rispetto alla richiesta del PM va fatta sul complesso del provvedimento cautelare e non su singoli episodi, né può derivare dalla sola (presunta) omessa valorizzazione di elementi che la difesa ritiene invece rilevanti. Ciò detto, il motivo di ricorso -nella parte in cui deduce l’omessa valutazione dell’eccezione da parte del Tribunale del riesame – è inammissibile per difetto di interesse. Ed infatti questa Suprema Corte ha costantemente ribadito il condivisibile principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine manifesta infondatezza o inammissibilità (per genericità, difetto di specificità o per altra causa), in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, tenuto anche conto che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice
dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 -01).
Quanto poi alla mancata valutazione delle dichiarazioni dei due testimoni che avrebbero contraddetto la persona offesa in ordine al movente dell’aggressione da quest’ultima subita, è la stessa difesa ad ammettere che tali dichiarazioni rilevano solo ai fini della sussistenza dell’aggravante della agevolazione dell’associazione mafiosa, non considerando però che il Tribunale ha ritenuto la circostanza di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. sotto il diverso profilo dell’uso del metodo mafioso. Il motivo, dunque, difetta anche di specificità.
Il quinto motivo, avente ad oggetto la sussistenza stessa dell’associazione per delinquere di cui al capo 1), è inammissibile in quanto interamente versato in fatto.
Il Tribunale del riesame (pagg. 13-15) ha infatti tratto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza tanto in ordine all’esistenza del sodalizio quanto in ordine alla partecipazione del ricorrente allo stesso dal numero e dalla varietà degli episodi criminosi contestati in un arco di tempo significativo e riconducibili ad un medesimo gruppo di soggetti (tra i quali il COGNOME), che erano tra loro in costante contatto.
La motivazione è congrua rispetto alle fonti analizzate, immune da vizi logici e conforme all’insegnamento di questa Corte, secondo il quale, mancando di norma un atto “costitutivo” del sodalizio, la prova dell’esistenza di un’associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da facta concludentia idonei a rivelare come le singole intese dirette alla consumazione dei vari reati costituiscono la espressione del più vasto programma delinquenziale. Tale indagine comporta un apprezzamento di fatto nel quale assume valore un complesso di elementi, come il notevole numero e la reiterazione dei fatti criminosi, la tipologia dei reati perpetrati, la costante identità degli autori dei reati fine, le modalità di esecuzione degli stessi, i contatti continui tra gli indagati, l’esistenza di rapporti gerarchici e la ripartizione dei ruoli (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610 -01; Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999, COGNOME, Rv. 216391 -01).
Il Tribunale ha poi implicitamente disatteso l’argomento difensivo secondo il quale, essendosi i reati concentrati in un ristretto arco temporale, si doveva valutare la possibilità di ricondurre la vicenda, non ad una ipotesi associativa, ma alla figura del concorso di persone in reati in continuazione tra loro. Ipotesi quest’ultima palesemente non sostenibile alla luce delle risultanze investigative. Il vincolo della continuazione può infatti ritenersi sussistente solo qualora le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma
criminoso deliberato fin dall’inizio nelle sue linee essenziali per il conseguimento di un determinato fine. L’unicità del disegno criminoso richiede quindi la progettazione ab origine , ossia sin dalla consumazione del primo reato che si assume rientrare nella continuazione, di una serie ben individuata di illeciti già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, COGNOME, Rv. 229052 -01; Sez. 6, n. 3650 del 26/09/1997, COGNOME, Rv. 208717-01). Nel caso in esame, non è emerso (e non è stato neppure allegato) alcun elemento che consenta di affermare che l’organizzazione degli indagati fosse destinata a funzionare solo per un numero limitato e determinato di reati, già programmati e delineati ab origine; anzi le modalità operative del gruppo sono difficilmente conciliabili con l’idea di un disegno criminoso unitario che ricomprenda tutti i delitti consumati e appaiono invece indicative di un programma criminoso più vasto, che si sviluppa e si perfeziona nel tempo, tramite l’individuazione volta per volta di nuove azioni e nuove vittime.
Irrilevante è poi il dato temporale. E’ infatti pacifico che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria l’esistenza di un programma criminoso che preveda la commissione di un numero indeterminato di reati, ben potendo, tuttavia, la societas sceleris essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 3, n. 39478 del 25/06/2024, Barbarino, Rv. 287108 -01). Inoltre in tema di associazione, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’ affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 -01).
7. Il sesto motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 274 lett. c) c.p.p., è generico e privo di critiche specifiche al percorso argomentativo del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha infatti motivato la sussistenza delle esigenze cautelari sottolineando la gravità e l’elevata offensività delle condotte contestate (ivi inclusi attentati con l’impiego di esplosivi e armi da fuoco), la reiterazione dei reati in un apprezzabile lasso di tempo, i precedenti penali del COGNOME (per resistenza e reati in materia di armi) sino al luglio 2024 (e dunque anche successivi ai fatti per cui si procede). Il difensore non si confronta con tali argomenti -dai quali ben poteva desumersi una spiccata pericolosità sociale dell’indagato e dunque un concreto e attuale del pericolo di recidiva -focalizzandosi sul solo c.d. “tempo silente”; non considerando peraltro che il
tempo decorso dai fatti (che si sono protratti, quanto meno, sino alla prima metà del 2023) non è particolarmente lungo, e che il dato temporale non è l’unico elemento di cui tenere conto ai fini del requisito della attualità delle esigenze cautelari né è, di per sé, decisivo al fine di escluderla, soprattutto quando i fatti per cui si procede non siano molto risalenti (cfr Sez. 2, Sentenza n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 -01).
Fermo restando quanto precede, il ricorrente non considera che per effetto della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. trova applicazione l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il quale, come è noto, stabilisce che deve essere applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; elementi che non sono stati neppure allegati dal ricorrente, non essendo sufficiente ai fini del superamento della citata presunzione, il tempo (peraltro non considerevole nel caso in esame) decorso dai fatti.
8. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME