Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45581 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45581 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a LENTINI il 13/02/1976
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del TRIB:RAGIONE_SOCIALE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Udito il Sostituto Procuratore generale, COGNOME cha ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH E’ impugnata l’ordinanza del 02/07/2024 con la quale il Tribunale del Riesame di Catania ha confermato l’ordinanza emessa dal G.I.P.del Tribunale di Catania, in data 30/05/2024, che ha applicato nei confronti di Piedigaci Maurizio la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso ( capo 1), di cui agli artt. 513 bis e 629 cod.pen ( capi 4-5-6-e7) e del reato di cui agli artt. 110,2,4 e 7 legge 895 del 1967.
2.11 ricorso, presentato dal difensore di fiducia, articola due motivi.
2.1. Con il primo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato per vizi di violazione di legge, in relazione all’art. 416 bis cod.pen. e di motivazione Il Tribunale del riesame, utilizzando l’espediente logico rappresentato dalla presunta appartenenza di Greco Emanuele a Cosa Nostra, ha applicato la disciplina delle vecchie mafie abdicando al dovere motivazionale sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di quell’articolo 416 bis co pen., omettendo peraltro di considerare che COGNOME NOME non è mai stato condannato per mafia e che anche la misura di prevenzione personale qualificata è stata annullata dalla Corte di appello di Catania sul presupposto della mancanza di attualità del pericolo. Sotto tale profilo, pertanto, il gruppo non potrebbe essere considerato neppure come frutto di “gemmazione mafiosa”( secondo la definizione data da un precedente di questa Corte). Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto intendere il gruppo come espressione di “mafia nuova” e pretendere la dimostrazione di una capacità di intimidazione nel territorio.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizi di violazione di legge di motivazione in relazione alle presunte estorsioni poste in essere nei confronti di imprenditori agricoli di Francofonte, di cui ai capi 4-5-6-e7. Deduce che la motivazione non avrebbe spiegato le ragioni per le quali la conoscenza del passato criminale del Greco avrebbe assunto carattere decisivo nella determinazione delle persone offese a concludere rapporti commerciali con il medesimo.
Relativamente al reato di cui all’art. 513 bis cod.pen., il provvedimento impugnato non ha considerato che la fattispecie incriminatrice punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali, perpetrate in danno di impresa concorrente, ma non anche le condotte volte a coartare l’altrui libera concorrenza.
3.11 Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è inammissibile.
Deve, innanzitutto, considerarsi che, in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione al peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se i
‘V
/
giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie; di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, è ferma nel ritenere che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di mento circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; no sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,P.M. in proc. COGNOME, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5,n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
Delineato il perimetro entro il quale deve svolgersi il giudizio rimesso a questa Corte, è inammissibile la doglianza di cui al primo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. sul presupposto che il sodalizio criminale coagulato attorno a Greco Emanuele, di cui il ricorrente è stato ritenuto intraneo, sia configurabile come “mafia storica” e non come “nuova mafia”.
2.1. L’ordinanza impugnata ha dato dettagliato risalto ai plurimi elementi acquisiti attraverso l’attività captativa e di controllo sul territorio da cui si ev la costituzione ed operatività di un gruppo criminale, operante in Vittoria, facente capo a Greco Emanuele e collegato a Cosa Nostra catanese. Sono state richiamate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che si riscontrano reciprocamente secondo il noto principio della convergenza del molteplice (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; e, in motivazione, Sez. 5 n. 25838 del 23/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) e, in particolare: le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME e NOME
secondo i quali il COGNOME aveva avviato le sue attività imprenditoriali con il sostegno economico degli esponenti mafiosi COGNOME–COGNOME, e con l’utilizzo di capitali di origine illecita, oltre che le le dichiarazioni re collaboratore di giustizia COGNOME NOME, il quale ha riferito che, volendo aprire un rifornimento di benzina a Vittoria e volendo assicurarsi una “copertura”, aveva ottenuto da COGNOME NOME il nominativo di COGNOME NOME quale punto di riferimento di Cosa Nostra sul territorio di NOME.
Il Tribunale ha, peraltro, riportato, con accurata esposizione, la messe degli ulteriori elementi di convalida dell’attendibilità del narrato dei collaboratori giustizia, costituiti dagli esiti dell’attività di captazione telefonica ed ambienta il cui inequivoco tenore ( non oggetto peraltro di specifica contestazione) è pienamente sinergico con l’interpretazione che attribuisce al sodalizio costituito attorno a Greco Emanuele matrice mafiosa in quanto espressione di Cosa Nostra nell’ambito di Vittoria ( conv. del 27/10/2021, relativa alla vicenda della detenzione di NOME, figlio del suddetto NOME, e del 05/11/2021 nella quale NOME indicava quale fosse l’ordine gerarchico all’interno dell’istituto carcerario, ricordando i soggetti autorizzati “a parlare” secondo una precisa scala).
La moltitudine degli elementi, così analiticamente vagliata, è stata ritenuta dimostrativa della fattispecie di cui all’art. 416 bis cod. pen., concretizzat attraverso l’operatività di un gruppo, coagulato attorno alla figura del NOME NOME, avente una sua proiezione imprenditoriale, volto al mantenimento del controllo economico nel settore degli imballaggi sul territorio attraverso l’imposizione di condizioni unilaterali dettate dal gruppo e supinamente accettate dagli altri operatori economici nonché la pretesa di pagamento di somme da parte dei medesimi, a titolo di “provvigione” dovuta per l’intermediazione dei Greco- in taluni casi destinate al sostentamento dell’intero sodalizio mafioso, anche catanese, come desumibile dalle conversazioni relative alla vicenda NOME NOME ( conv. del 08/08/2019 tra NOME e COGNOME NOME reggente della famiglia COGNOME di Catania riportata a pag. 21 dell’ordinanza).
2.2.In tale contesto è stato ritenuto rilevante anche il contributo causale fornito da COGNOME NOME nella espansione del gruppo al di fuori del territorio di Vittoria, ed in particolare nel territorio di Lentini e Francofonte. Dal conversazioni captate è emersa una manifesta fedeltà del ricorrente al COGNOME, denominato dal primo con l’appellativo di “patrozzo”; a quest’ultimo COGNOME, inoltre, il ricorrente formulava la richiesta di essere sostenuto per ottenere il sostegno di COGNOME NOME ( della famiglia COGNOME di Catania), per essere assunto dalla RAGIONE_SOCIALE, richiesta accompagnata dal convincimento che tale assunzione gli “toccasse” per i servigi resi in precedenza (“mi tocca.. Mi tocca..
4 GLYPH
LÌ
Mi sento parte di ‘sta famiglia e soldi non ne voglio.. Se voglio una cosa datemela però va, quantomeno! Me la merito o no patrozzo”). Il ricorrente è stato ritenuto un braccio operativo del sodalizio, con funzioni di facilitatore e intermediario e, a tale proposito, sono stati altresì valorizzati gli elementi emersi con riferimento ai reati di cui agli articoli 513 bis e 629 CP, contestati ai cap 4),5),6) e 7), rispettivamente in danno di imprenditori indotti a concludere accordi con le società del Greco NOME, sotto la minaccia implicita del ricorrente per l’evocazione del contesto di mafiosità nel quale si inseriva la relativa attività, così da integrare una estorsione “ambientale” ( in tal senso le dichiarazioni rese dalle persone offese ma soprattutto le conversazioni ambientali che hanno cristallizzato la genesi dei vari rapporti commerciali con l’evocazione della figura del Greco).
3.È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso con cui si deduce un vizio logico nella motivazione per non avere il Tribunale del riesame spiegato l’efficienza causale della consapevolezza, da parte delle persone offese, della caratura criminale del Greco. In realtà, la censura appare volta sostanzialmente ad ottenere una rivalutazione in fatto degli elementi indiziari, non consentita in questa sede, ed oblitera la puntuale motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame attraverso il richiamo di plurimi elementi che hanno indotto a ritenere i rapporti commerciali istaurati con l’intermediazione del ricorrente, longa manus operativa di COGNOME NOME, rispondenti più all’interesse di quest’ultimo che non a necessità proprie degli altri imprenditori, indotti alla conclusione degli accordi attraverso la prospettazione dello spessore criminale dello stesso COGNOME ( dichiarazioni di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, oltre che conv. del 25.2.2019 n. 1572).
3.1. Inoltre, è manifestamente infondata la censura con cui si contesta la configurabilità di gravi indizi del reato di cui all’art. 513 bis cod. pen.
In tal senso la soluzione giuridica offerta dall’ordinanza impugnata – che ha ritenuto configurabile un concorso fra le due fattispecie- è in sintonia con il principio di diritto per cui il delitto di estorsione c.d. contrattuale si real quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti e l’elemento dell’ingiusto profil:to con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente vittima sia costre1:to al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 2 , n. 12434 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278998 – 01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269364 – 01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168 – 01′ Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012,
Biondo, Rv. 252283 – 01); la fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen. presuppone la concorrenza fra i soggetti operanti nel mercato e l’alterazione della stessa da parte di soggetti inseriti nella ‘catena commerciale’; il delitto d illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli element costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez. U, 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278735 – 01; Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Rv. 283758 – 01).
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.