Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31831 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME, nato a Catanzaro il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO – di fiducia rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
NOME, nato a Catanzaro il giorno DATA_NASCITA AVV_NOTAIO – di fiducia
avverso la sentenza in data 21/12/2023 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta dai difensori degli imputati la trattazione or
procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore dell’imputati, AVV_NOTAIO, che ha conclus riportandosi ai motivi di ricorso;
udito il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sostituz dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi
RILEVATO PRELIMINARMENTE
Che alle ore 10.51 del giorno dell’udienza è stata trasmessa dallo studio dell’AVV_NOTAIO un’ordinanza di custodia cautelare della quale il predetto difensore ha chiesto l’acquisizione agli atti.
AVV_NOTAIO si è associato alla richiesta di acquisizione del documento mentre il AVV_NOTAIO generale si è opposto.
Al riguardo deve evidenziarsi che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «Nel procedimento trattato, in sede di legittimità, con il cd. “rito Covid”, i documenti nuovi o, comunque, non presenti in atti che la difesa intende produrre per chiederne la formale acquisizione in funzione dell’utilizzazione a fini decisori devono essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo posta elettronica certificata, improrogabilmente “entro il quinto giorno antecedente l’udienza”, in quanto tale termine, previsto, per il deposito RAGIONE_SOCIALE conclusioni, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, “in parte qua” senza modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (e più favorevole di quello di “quindici giorni prima dell’udienza” previsto, per il deposito di motivi nuovi e memorie, dall’art. 611 cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha natura generale, in assenza di una specifica disciplina riguardante le produzioni documentali» (Sez. 2, n. 7140 del 19/01/2024, PG c/Martiradonna, Rv. 285994). A ciò si aggiunge l’ulteriore rilievo che «Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto RAGIONE_SOCIALE prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione di nuovi documenti da parte del difensore della parte civile) (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, PC in proc. Platamone, Rv. 254302 ed altre in senso conforme). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La Corte ha quindi provveduto con ordinanza letta in udienza a rigettare la richiesta di acquisizione del predetto documento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 dicembre 2023 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 21 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima città ha:
assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo B della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni per non avere commesso il fatto;
dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME in ordine al reato loro ascritto al capo F, come riqualificato nella sentenza impugnata, per difetto di querela;
escluso l’aggravante di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen. in relazione ai reati ascritti ai capi A-B-C-D-E ed N rideterminando in termini ritenuti di giustizia il trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati.
La condanna è quindi intervenuta:
per il solo NOME in relazione ai reati di concorso in tentata estorsione ai danni di NOME COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE aziende facenti capo a quest’ultimo (capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni), di estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME e dei suoi fratelli (capo B) e di tentata estorsione aggravata ai danni del RAGIONE_SOCIALE (capo N);
per NOME e COGNOME in relazione ai reati di concorso in estorsione aggravata e continuata ai danni di COGNOME NOME e dei suoi fratelli (capi C, D ed E) nonché di concorso in violazione della legge sulle armi (capi G ed H).
Ricorrono congiuntamente per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. in ordine all’attendibilità di NOME COGNOME.
Sulla premessa che il COGNOME risulta essere indagato in procedimento connesso a quello di cui alla sentenza in esame, rilevano i ricorrenti che:
non è dato conoscere il reato per il quale il COGNOME risulta indagato e di conseguenza la eventuale connessione con i fatti di cui al presente procedimento;
gli omissis presenti nei verbali di sommarie informazioni del COGNOME non consentono di apprezzare il dato dichiarativo dello stesso nella sua integrità;
il fatto che il COGNOME ha interloquito con gli odierni imputati pur chiamato periodicamente e talvolta spontaneamente a rendere sommarie informazioni alla P.G. rende trascurabile la qualità dei riscontri alle dichiarazioni dello stesso.
2.2. Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 629 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni riguardante il tentativo di estorsione ai danni della azienda RAGIONE_SOCIALE.
Rileva parte ricorrente la non ammissibilità nel nostro ordinamento della cosiddetta “estorsione ambientale” atteso che la condanna sarebbe stata fondata esclusivamente sulla base di una presunzione della volontà del soggetto agente,
in assenza di una concreta condotta di violenza o minaccia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà della vittima, al punto che la persona offesa non si recò immediatamente a denunciare il fatto ma ne ha parlato solo allorquando è stato convocato dai Carabinieri.
Anche il positivo riconoscimento fotografico del NOME operato dal COGNOME sarebbe poi stato indotto da quanto il COGNOME ebbe a riferirgli al riguardo, tanto è vero che altro teste presente ai fatti (NOME COGNOME) non è stato in grado di effettuare analogo riconoscimento.
Inoltre, dalla successiva attività tecnica compiuta sulle utenze degli allora indagati non vi è alcun riscontro della consumazione dell’azione delittuosa de qua.
2.3. Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo B della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni.
Sulla premessa che per tale capo è intervenuta pronuncia di condanna nei confronti del solo COGNOME, mentre il COGNOME è stato assolto per carenza di riscontri alle dichiarazioni del COGNOME, osserva parte ricorrente che i riscontri mancherebbero anche nei confronti del condannato, non potendosi certo considerare come riscontro il fatto che il COGNOME si è recato più volte presso il bar del COGNOME.
A ciò si aggiunge che poiché la consegna di una prima somma di denaro sarebbe avvenuta in epoca antecedente e prossima al 30 maggio 2020, nessun elemento è emerso, nonostante le intercettazioni in corso, con riferimento all’eventuale consegna della somma residua oggetto dell’estorsione.
2.4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 629 cod. pen. con riguardo agli elementi costitutivi del reato di estorsione.
Rileva, in particolare, la difesa dei ricorrenti che la sentenza impugnata presenterebbe una carenza di motivazione con riguardo all’elemento soggettivo del reato in esame.
Sul punto parte ricorrente richiama il contenuto di una conversazione intercettata il 14 dicembre 2020 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME dal contenuto della quale si evincono i rapporti di lunga data tra i due nonché la comunità di intenti e di preoccupazioni per le indagini in corso, situazione che si pone in contrasto con un atto intimidatorio subito dal COGNOME nel 2020 e che potrebbe ricondurre la consegna del denaro ad una controversia di natura civilistica.
2.5. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo N della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni.
Rileva parte ricorrente che l’intervenuta affermazione della responsabilità del COGNOME sarebbe fondata esclusivamente sulle emergenze di attività di
intercettazione dalle quali non è neppure dato desumere quali siano l’esercizio commerciale ed il destinatario della presunta richiesta estorsiva.
Né può ritenersi esaustiva e sufficiente la ricerca effettuata sulla piattaforma Facebook relativamente alle inaugurazioni RAGIONE_SOCIALE attività commerciali previste in zona dato che nessuna ulteriore investigazione risulta effettuata e che nessuna denuncia risulta essere stata raccolta al riguardo.
2.6. Vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. in relazione all’aggravante mafiosa.
Rileva la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello non avrebbe rispettato i principi giurisprudenziali in materia avendo fondato la ricorrenza della predetta circostanza aggravante quanto al reato di cui al capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni sulla base di una semplice richiesta in assenza di minacce esplicite od implicite e, quanto al reato di cui al capo B, alla verifica di una circostanza in alcun modo ascrivibile agli odierni ricorrenti.
La sentenza impugnata sarebbe poi silente in ordine al riconoscimento della predetta circostanza aggravante anche in relazione ai reati di cui ai capi C, D, E ed N.
Quanto, infine, al reato di cui al capo G sarebbe intervenuta sul punto una valutazione parcellizzata RAGIONE_SOCIALE emergenze probatorie creando una commistione non provata tra la detenzione RAGIONE_SOCIALE armi e la finalità mafiosa, situazione da escludersi sia sulla base del contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni ove si fa riferimento a danni che gli animali potrebbero arrecare al bestiame del COGNOME, sia al fatto che la condotta addebitata risalente al 2020 sarebbe stata finalizzata per agevolare l’attività di una associazione non più operativa dal 2019.
A ciò si aggiunge che le armi di cui ha parlato il AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME erano arrugginite e sono state buttate via, che il COGNOME non è mai stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e che il medesimo AVV_NOTAIO ha riferito che lo stesso è rimasto all’interno del clan solo fino al 2014.
2.7. Vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. in relazione all’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen. e riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
Si duole, come detto, parte ricorrente del contenuto della motivazione relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno atteso che l’importo offerto non è stato ritenuto idoneo ma che tale situazione si pone in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale e dalla più recente giurisprudenza in materia che pone l’accendo sul ravvedimento che
caratterizza tale azione, nonché della motivazione ritenuta insufficiente a stabilire le ragioni del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso sopra riassunto al par. 2.1. è manifestamente infondato.
Giova immediatamente evidenziare che entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto che il COGNOME abbia reso dichiarazioni prive di intenti calunniatori, lineari e coerenti, oltre che sovrapponibili con le ulteriori emergenze probatorie.
La stessa Corte di appello ha nel dettaglio ricostruito la posizione processuale del COGNOME, ha doverosamente evidenziato (v. pag. 4 e segg. della sentenza impugnata) gli elementi a riscontro RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dello stesso (intercettazioni, dichiarazioni di altri soggetti e servizi di osservazione effettuati dal personale di P.G.), trattandosi di soggetto che risulta indagato in procedimento connesso, ed ha altresì adeguatamente evidenziato le ragioni per le quali la valutazione di attendibilità dello stesso non rende inutilizzabili le propalazioni del dichiarante e può ben prescindere dall’esame di atti relativi ad altro procedimento ed ancora segretati.
La stessa Corte di appello ha altresì preso in considerazione i rapporti e le collusioni tra il COGNOME, gli imputati ed altri esponenti mafiosi del territorio per trarne benefici o, quantomeno, per evitare pregiudizi alle aziende «sostanzialmente portando rispetto a detti personaggi», anche sottolineando che l’inizio della collaborazione dello stesso non è stato legato ad uno zelo accusatorio quanto piuttosto al crescente timore di subire ritorsioni e ciò anche a seguito di un incendio doloso di un container pertinente all’area della propria impresa avvenuto nel febbraio 2020.
Nessun vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. è quindi ravvisabile nella sentenza impugnata.
A ciò si aggiunge l’osservazione che «In tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241) il che, nel caso in esame, non è avvenuto.
Manifestamente infondato è, poi, anche il secondo motivo di ricorso come riassunto al superiore par. 2.2.
La Corte di appello alle pagg. da 12 a 15 della sentenza impugnata ha dettagliatamente ricostruito la vicenda di cui al capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE
imputazioni, puntualmente rispondendo alle doglianze difensive che sono state riproposte anche in questa sede e ciò, sia con riguardo alle dichiarazioni del COGNOME che sono riscontrate da quelle del COGNOME, sia con riguardo all’evoluzione dei fatti, chiarendo, in presenza di un positivo riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso COGNOME, anche la irrilevanza del fatto che il teste COGNOME non sia stato in grado di effettuare un analogo riconoscimento.
Quanto, poi, alla natura estorsiva RAGIONE_SOCIALE azioni realizzate la stessa traspare dall’intero contesto ricostruito nelle sentenze pronunciate all’esito di entrambi i gradi di merito. E’ infatti emerso che i soggetti coinvolti nelle vicende (sia imputati che persone offese) operano in un contesto ambientale nel quale la presenza di sodalizi criminali è assolutamente nota e che gli stessi erano altresì consapevoli dello spessore criminale dei soggetti con i quali avevano rapporti.
A ciò si aggiungono le tipiche richieste di “messa a posto” che non trovano la loro corrispondenza in pretese lecite di altra natura (del resto neppure indicate dalla difesa dei ricorrenti) alla quale si aggiunge in relazione al capo A anche il fatto che le richieste sono state proferite in stretta connessione temporale con un atto tipicamente intimidatorio quale è risultato essere l’incendio doloso di un container posto nell’area in uso al COGNOME ma anche occupata dai mezzi dell’azienda RAGIONE_SOCIALE.
La decisione assunta dai Giudici di merito è conforme a principi enunciati in materia da questa Corte di legittimità secondo i quali «Per estorsione “ambientale” si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell’associazione di appartenenza del soggetto agente, quand’anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima» (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, COGNOME, Rv. 261632 – 01) ciò in quanto «La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera» (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254797 – 01).
Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo di ricorso sopra riassunto al par. 2.3 relativo ai fatti di cui al capo B della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni.
Anche in questo caso la sentenza impugnata (v. pagg. da 15 a 17) – in uno con quella conforme del G.i.p. (v. pagg. da 17 a 19) – presenta una motivazione congrua in ordine alla ricostruzione dei fatti e non manifestamente illogica nell’individuazione degli elementi fondanti la penale responsabilità del COGNOME.
In particolare, la Corte di appello ha evidenziato da un lato come la persona offesa COGNOME COGNOMEcome detto sopra da ritenersi pienamente attendibile) ha descritto chiaramente come la richiesta economica avanzata a titolo di «regalo» si riferiva alla tangente o pizzo da pagare per aver lavorato nella zona con le sue imprese e, dall’altro, ha trattato dei riscontri alle dichiarazioni stesse costituiti dalle verifi circa gli incontri operati dalla P.G.
Del resto, è principio consolidato quello secondo il quale i riscontri esterni alle dichiarazioni del propalante possono essere sia rappresentativi che logici, purché dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall’imputato. Si è inoltre chiarito che essi non debbono consistere né in una prova autonoma della colpevolezza del chiamato, il che renderebbe superflua la dichiarazione dell’accusante, né necessariamente concernere in modo diretto il “thema probandum”, essendo invece sufficiente che gli stessi si risolvano in una conferma anche indiretta RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni accusatorie, la quale però consenta, per la sua consistenza di dedurre in via logica, a mente dell’art. 192/3 cod. proc. pen. l’attendibilità della fonte di prova.
Sul punto giova evidenziare che parte ricorrente si limita ad osservare che i documentati incontri tra COGNOME e COGNOME non possono costituire elemento di riscontro alle dichiarazioni del primo ma non ha indicato una possibile ricostruzione alternativa RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali, rispetto all’impalcatura accusatoria, il COGNOME avrebbe dovuto incontrarsi con il COGNOME nelle giornate indicate nella sentenza medesima.
Ha, poi, correttamente spiegato la Corte territoriale anche le ragioni per le quali ha ritenuto di diversificare la posizione del COGNOME rispetto a quella del COGNOME.
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Manifestamente infrondato, oltre che del tutto generico, è anche il quarto motivo di ricorso nel quale si contesta genericamente l’assenza di prova degli elementi costitutivi del reato di estorsione e, particolare, dell’elemento soggettivo del reato stesso.
La difesa, come detto, sottolinea il fatto che dalle conversazioni intercettate si evincono i rapporti di lunga data tra il COGNOME ed il COGNOME, nonché la comunanza di intenti e di preoccupazioni per le indagini in corso, situazione che si pone in contrasto con un atto intimidatorio subito dal COGNOME nel 2020 e che potrebbe ricondurre la consegna del denaro ad una controversia di natura civilistica.
Per quanto riguarda ai rapporti tra i due soggetti indicati al paragrafo che precede si è già detto che gli stessi risultano presi in considerazione dai Giudici di merito che, peraltro, vi hanno dato una precisa spiegazione (v. pag. 8 della sentenza impugnata).
Per il resto parte ricorrente si limita a proporre, richiamando testualmente uno stralcio di una conversazione dal contenuto assai generico tra COGNOME e COGNOME, una ricostruzione alternativa alle pretese economiche ed alle consegne di denaro o beni ma è principio consolidato quello secondo il quale in materia di ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, COGNOME, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409).
Manifestamente infondato è, poi, anche il quinto motivo di ricorso riassunto al superiore par. 2.5.
Trattasi in questo caso della mera riproposizione di un motivo di appello al quale la Corte territoriale ha dato puntuale risposta a pag. 22 della sentenza impugnata, richiamando a sua volta quanto già puntualmente evidenziato dal G.i.p. alle pagg. 27 e 28 della sentenza di primo grado.
In particolare, la Corte, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di individuare l’obbiettivo della attività estorsiva nel supermercato RAGIONE_SOCIALE di Squillace Lido in relazione al rapporto temporale intercorrente tra la conversazione registrata dal contenuto autoaccusatorio del COGNOME e l’apertura del predetto esercizio commerciale.
La Corte di appello ha anche evidenziato il contenuto particolarmente analitico RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni autoaccusatorie rese dall’imputato NOME e, del resto, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale «La confessione stragiudiziale può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato.» (Sez. 1, n. 6467 del 11/05/2017, dep. 2018, Secolo, Rv. 272100 – 01).
6. La valutazione di manifesta infondatezza del ricorso attinge anche il sesto motivo di ricorso riassunto al superiore par. 2.6 riguardante la ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
E’ doveroso al riguardo evidenziare che detta circostanza aggravante è contestata in tutti i capi di imputazione qui in esame – fatta eccezione per il solo capo G – sotto il profilo del “metodo RAGIONE_SOCIALE“.
Solo per il capo G la contestazione concerne l’avere agito «avvalendosi RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dall’art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività del RAGIONE_SOCIALE onde accrescerne la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza di tipo ‘ndranghetistico».
Prima di proseguire oltre deve anche sottolinearsi la circostanza che la difesa dei ricorrenti non contesta di fatto ed in modo specifico la consumazione da parte degli stessi del reato di cui al capo G ma solo l’applicazione anche in questo caso della circostanza aggravante de qua.
Partendo da quest’ultimo profilo, anche in questo caso la Corte di appello ha prodotto sul punto una motivazione congrua e non manifestamente illogica (v. pagg. da 24 a 27 della sentenza impugnata) – in tal modo compiutamente rispondendo al motivo di gravame riproposto anche in questa sede – evidenziando che l’aggravante della “agevolazione mafiosa” si fonda sulle dichiarazioni (RAGIONE_SOCIALE quali è riportato ampio stralcio in sentenza) rese dal AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME, dichiarazioni per l’appunto riscontrate dal contenuto della conversazione intercettata tra il COGNOME ed il COGNOME.
La stessa Corte territoriale, rispondendo alla contestazione difensiva che ha evidenziato che le dichiarazioni del COGNOME risalgono al 2018 mentre la conversazione intercettata è del 2020 ha anche affermato che «non può dirsi che l’associazione mafiosa non fosse più operativa dal 2019 atteso che non era stata del tutto disarticolata dagli arresti».
Sul punto appare però doveroso evidenziare che quella che viene contestata al capo G della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni è la data di accertamento del reato, ma le armi erano già detenute in epoca precedente dal COGNOME quando l’associazione era ancora in vita, con la conseguenza della strumentalità della detenzione RAGIONE_SOCIALE stesse agli scopi perseguiti dall’associazione criminale.
Nessun vizio motivazionale è altresì riscontrabile con riguardo agli altri fatti estorsivi in contestazione dell’aggravante del “metodo RAGIONE_SOCIALE“.
La Corte di appello, facendo corretta applicazione dei principi in materia dettati da questa Corte di legittimità, anche richiamando la complementare motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, ha dato atto del contesto
territoriale nel quale i fatti si sono svolti e la circostanza che gli imputati hanno in ogni occasione evocato una sfera di potere più ampia.
Quanto al capo A – si è osservato nella sentenza impugnata – il metodo RAGIONE_SOCIALE è certamente integrato attraverso il riferimento inequivocabile operato dal COGNOME alla necessità, per l’impresa che voleva lavorare nel territorio di Squillace, di “mettersi a posto” «facendo riferimento alla tassa ambientale da pagare al RAGIONE_SOCIALE della zona, tipica del modo di agire e dell’esercizio del potere RAGIONE_SOCIALE sul territorio».
Quanto poi al capo B i Giudici del merito hanno evidenziato l’evocazione del rischio, dopo l’incendio che NOME subisse qualche danno, ancora una volta evocando metodologie tipiche RAGIONE_SOCIALE consorterie mafiose operanti sul territorio.
Con riguardo poi agli altri capi di imputazione – si legge sempre nella sentenza impugnata – la sussistenza dell’aggravante contestata si desume dal fatto che le condotte sono state poste in essere dopo il compimento RAGIONE_SOCIALE condotte di cui ai capi A e B (connotate dall’evocazione RAGIONE_SOCIALE regole imposte dalle cosche operative sul territorio) ai danni di un imprenditore che era consapevole dell’impossibilità di sottrarsi alle richieste di qualsivoglia natura provenienti da NOME e veicolate dal COGNOME, con la conseguenza che pur trattandosi di richieste caratterizzate da “minaccia silente” era comunque noto alla persona offesa che le stesse provenivano da soggetti portatori di una forza intimidatrice derivante dalla loro collateralità alla cosca tale da rendere superfluo ogni ulteriore avvertimento esplicito.
Quanto esposto dai giudici di merito risulta conforme a quanto stabilito in numerose pronunce da questa corte di legittimità secondo le quali «In tema di estorsione, è configurabile l’aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALE anche a fronte di un messaggio intimidatorio “silente”, in quanto privo di un’esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento RAGIONE_SOCIALE, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi» (ex ceteris: Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669 – 01).
Manifestamente infondato è, infine, anche il settimo ed ultimo motivo di ricorso nel quale si contesta il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen.
Corretta e non contestata dai ricorrenti è, innanzitutto, l’osservazione operata dalla Corte di appello relativa al fatto che mentre il giudizio abbreviato è stato ammesso in data 25 marzo 2022 l’offerta di risarcimento del danno è stata formulata, tramite ufficiale giudiziario, solo in data 12 aprile 2022, quindi tardivamente alla luce del principio secondo il quale «Ai fini del riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito» (ex ceterls: Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043 – 01).
A ciò si aggiunge, come anche in questo caso ha correttamente osservato la Corte di appello, che l’importo offerto anche a volerlo comparare non al reato più grave ma come sostiene una parte della giurisprudenza di legittimità condivisa dall’odierno Collegio (cfr. Sez. 2, n. 49478 del 31/10/2023, Tosti, Rv. 285673 02), ad ogni singolo reato ritenuto in continuazione, non è comunque idoneo a rappresentare una congrua riparazione per nessuno dei reati contestati tenuto conto anche dei danni morali subiti dalle persone offese.
In ogni caso la determinazione della congruità del risarcimento, ai fini dell’applicazione della attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., è rimessa al giudice di merito e costituisce, se motivata, come nel caso in esame, una valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità.
Quanto, infine, al mancato riconoscimento agli imputati RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. i Giudici di merito hanno sottolineato il peso preponderante assunto al riguardo la reiterazione in un ristretto arco temporale di condotte estorsive ai danni di più persone offese nella stessa zona territoriale e la personalità incline al delitto di entrambi gli imputati desumibile dall’esercizio stabile e continuativo di un potere avente connotazioni mafiose.
Questa Suprema Corte ha, sul punto, più volte affermato che, «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549) e, ancora, che «Nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quell ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dell RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024.