Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51278 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51278 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Enna il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 27/07/2023 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in sede cautelare, ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con la quale, a sua volta, il Tribunale di Gela aveva respinto l’istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicata all’imputato in relazione reato di concorso in estorsione aggravata di cui al capo 16 della imputazione provvisoria.
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Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato contestato.
Il Tribunale non avrebbe offerto motivazione alcuna in ordine all’emersione di elementi nuovi, prospettati dalla difesa, idonei ad incidere sul quadro indiziario originario.
La novità sarebbe costituita dalle dichiarazioni rese dalla vittima al dibattimento, avendo costei negato di aver ricevuto minacce dal ricorrente, sicché si sarebbe escluso ogni ruolo illecito di natura concorsuale assunto da quest’ultimo nella dinamica del fatto, anche alla luce della inconsistenza di ogni altro elemento probatorio;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, non essendo stato valutato lo svolgimento di attività lavorativa e l’assenza di precedenti analoghi ai fatti per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Quanto al primo motivo, il Tribunale ha fornito una motivazione completa sulle doglianze difensive, rimarcando il fatto che le dichiarazioni della persona offesa non avessero del tutto escluso la partecipazione concorsuale del ricorrente e che, comunque, dovessero ancora essere vagliate al dibattimento altre testimonianze e prove rivenienti da intercettazioni ancora oggetto di perizia.
Le valutazioni contrarie del ricorrente su tali ultimi elementi attengono al merito tentano di offrire una lettura alternativa favorevole all’imputato finanche di prove non ancora acquisite al giudizio e sulla base RAGIONE_SOCIALE quali, però, si era formato i quadro indiziario in sede di riesame cautelare.
Il secondo motivo è generico avendo il Tribunale spiegato che nessuna novità era intervenuta in ordine alla valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, rispetto al quale si era formato il giudicato cautelare dopo la procedura di riesame, senza che avesse rilievo, vista la gravità degli addebiti, il tempo decorso dalla esecuzione della misura, gli altri elementi addotti in ricorso non essendo stati proposti in sede di appello e non essendo comunque inerenti ad elementi nuovi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro duemila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
2 COGNOME
7t,r
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v
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.11.2023. Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
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