Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40089 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40089 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, l’avvocato COGNOME del foro di AVELLINO in difesa di COGNOME NOME, che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 21/9/2021 ha confermato il giudizio penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Noia il 14/1/2021 in ordine reato di estorsione aggravata ascrittogli come consumato i danni di COGNOME NOME (classe 61) costretto a versare del denaro a COGNOME NOME, per aver acquistato senza permesso del clan omonimo un terreno in località INDIRIZZO, presso la residenza della famiglia COGNOME.
A sostegno del ricorso, il COGNOME ha articolato nove motivi di impugnazione:
2.1. Con i primi quatto motivi, esposti in maniera congiunta, ha dedotto: a) violazione degli artt. 2, 101 e 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.; b) la violazione dell’art comma 3 e 546 cod. proc. pen.; c) la violazione degli artt. 125 e 533 cod. proc. pen., per no essere stata rispettata la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio; d) la violazione di legge,
di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrent Assume il ricorrente che la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, COGNOMEa parte in cui si il COGNOME come la persona avvicinatasi per primo al COGNOME, non corrisponderCOGNOME a quanto emergente dagli atti processuali, così i dati processuali smentirCOGNOMEro anche l’assunto secondo cui le dichiarazioni di COGNOME NOME, c1.61, sarCOGNOMEro state riscontrate da quelle del cu COGNOME NOME cl. 77. Si assume anche che non sarCOGNOME stato il COGNOME:ino il primo ad incontra il COGNOME COGNOME parlare del terreno di cui si tratta, bensì COGNOME NOME, ed altresì che conversazioni captate quest’ultimo non avrCOGNOME fatto riferimento al ruolo secondario del COGNOME COGNOME‘episodio estorsivo, e si sarCOGNOME, invece, riferito al figlio dello stesso COGNOME quanto da questo appreso dal difensore del padre. Analogamente, le indicazioni con le quali il COGNOME si riferiva al COGNOME indicandolo quale marito della signora che ha due fratelli carabin evidenzierCOGNOMEro la mancata conoscenza tra lo stesso COGNOME ed il ricorrente.
2.2. COGNOME Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 110 cod. p per essersi riconosciuto il concorso del COGNOME COGNOME‘estorsione di cui si tratta sul presupp che questo avrCOGNOME contribuito all’azione illecita convocando COGNOME NOME NOME anticipandogl che sarCOGNOME stato chiamato da altri: ad avviso della difesa, invece, il COGNOME si sarCOGNOME s limitato a chiedere informazioni circa la possibile vendita del terrer o e dall’acquisizion tabulati sarCOGNOMEro emersi fitti contatti tra il COGNOME ed il COGNOME, a fronte dell’assenza di qua contatto del ricorrente con questi.
2.3. COGNOME Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 203 e 1 cd. proc. pen.: assume il ricorrente che “COGNOME voleva acquistare il terreno e chiede tramite il cugino del 1997 un prezzo di favore a COGNOME NOME del 1961, avuta notizia che e stato venduto dallo stesso non se ne è parlato più, anche se i contenuti amicali sono perdurat nel tempo, circostanze tutte valutabili correttamente ex art. 192 cod. proc. pen. e su nemmeno un rigo di motivazione è stato speso”. La difesa ha richiamato COGNOME contesto per affermare che il pubblico ministero non poteva acquisire i tabulati sulla base di una mera font
confidenziale e . che, comunque, poiché l’acquisizione dei tabulati provava la falsità de delazione, non avrCOGNOME potuto ricercare ulteriori prove a carico del COGNOME.
2.4. COGNOME Sono stati anche dedotti, con il settimo motivo di ricorso, la violazione di legg in particolare degli artt. 187, 192 commi 1 e 2, 546 e 125 cod. proc. pen. – ed il vi motivazione, per non aver dato contezza la sentenza impugnata dei risultati probatori acquisit e dei criteri adottati, in particolare per essersi ritenuto, al fl. 6 della sentenza, che avrCOGNOME attribuito una precisa condotta al COGNOME e che quest’ultimo si sarCOGNOME recato da lu per parlare del terreno. Si assume nel ricorso non potersi attribuire alcun significato contestazioni al teste COGNOME, durante la sua deposizione testimoniale, mediante lettura precedenti dichiarazioni, nessuna certezza potendo emergere dalle affermazioni del teste secondo cui ..”se sta scritto per amor di Dio..”. L’unica condotta attribuita al COGNOME, sarCOGNOME quella di essersi recato dal COGNOME per parlare del terreno. Analogamente, si contest l’affermazione secondo cui dalle intercettazioni delle conversazioni in carcere sarCOGNOME emerso che il COGNOME aveva detto che il COGNOME aveva fatto solo il mandato: a dire del ricorren invece, si trattava di conversazione COGNOMEa quale era il figlio del COGNOME a riferire che il aveva “solo fatto il mandato”.
2.5. COGNOME Con l’ottavo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legg ed il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona off si assume, in particolare, che COGNOME NOME NOME corso dell’esame dibatl:imenCOGNOME avrCOGNOME cercat di far emergere una verità diversa da quella contenuta nel verbale delle dichiarazioni rese a P.G., ma il pubblico ministero avrCOGNOME COGNOMEa sostanza trasfuso questo nel verbale dibattimenCOGNOME Rilevando non potersi ritenere tutti gli imputati colpevoli del reato solo perché questo è s commesso dai COGNOME, si assume nel ricorso che COGNOME NOME del DATA_NASCITA ha confermato tutto ciò che dice di aver scritto, tra cui anche un incontro smentito dal cugino COGNOME NOME del 1 che ha riferito di un solo incontro tra il primo ed il COGNOMECOGNOME avente ad oggetto la vendi terreno.
2.6. COGNOME Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, sono state dedotte la violazione di legge il vizio di motivazione con riferimento al difetto di qualsiasi prova di un accordo del Sorre facoltoso imprenditore agricolo, ed il COGNOME o il COGNOME, ed altresì dell’aggravante di cui al 416bis.1 contestata, avendo riferito anche il COGNOME dell’assenza di qualsiasi minaccia implic o esplicita da parte del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va premesso che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando – come nel caso in esame – non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima
sia COGNOMEa ricostruzione del fatto sia COGNOMEe parti non oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617).
Tanto premesso, deve rilevarsi in primo luogo l’inammissibilità dei motivi di ricor volti a sostenere l’inutilizzabiltà di fonte confidenziale e dei tabulati acquisiti, atteso che modo i giudici di merito hanno fondato il giudizio di penale responsabilità del COGNOME s risultanze di una fonte confidenziale che, invece, risulta soltanto aver dato impulso alle inda né, in relazione al sesto motivo di ricorso, può riconoscersi alcun interesse del COGNOME dedurre l’asserita inutilizzabilità dei tabulati telefonici dai quali lo stesso ricorrente ass essere emerso alcun elemento di prova a suo carico, bensì solo elementi a suo favore.
Allo stesso modo, dal percorso argomentativo delle sentenze di merito non emerge alcuna violazione dei principi posti dall’art. 500 cod. proc. pen., fondandosi la ricostruzion fatti non già sulle contestazioni di precedenti dichiarazioni della persona offesa, a questa ri durante l’esame dibattimenCOGNOME, bensì sulle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso teste, pure a seguito di contestazioni volte a superare la sua reticenza.
Premesso, peraltro, che lo stesso ricorrente riconosce di essersi recato dalla persona offes per parlare del terreno già di proprietà del COGNOME e dallo stesso venduto, senza incorrere alcun vizio logico i giudici di merito hanno dato adeguatamente conto delle ragioni per le qual soprattutto alla luce delle dichiarazioni della persona offesa – deve ritenersi provato che in r il COGNOME COGNOME ad anticipargli che alcune persone, ad avviso del teste evidentemente “influenti”, avevano urgenza di parlargli, per poi riferirgli anche che nei giorni successivi sa passato un altro soggetto per accompagnarlo in un luogo prestabilito.
L’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è stata desunta non illogicamente una pluralità di convergenti elementi, quali: in primo luogo il rilievo che il COGNOME n denunciato alcunché spontaneamente, ma si è solo limitato a rispondere alle domande che gli venivano rivolte perché convocato dalla P.G.; inoltre, non vi era alcuna inimicizia del COGNOME c il COGNOMECOGNOME COGNOME da lasciare ipotizzare intenti calunniatori, ma tra i due vi erano r commerciali, peraltro continuati anche dopo COGNOME episodio; dalle dichiarazioni del COGNOME intercettate mentre questo era detenuto in carcere Io stesso risulta lamentarsi di essere sta coinvolto solo per fare un favore ad altri.
Per contro, soprattutto la sentenza di primo grado ha reso adeguatamente conto delle ragioni per cui, contrariamente all’assunto difensivo, le dichiarazioni del COGNOME non posso ritenersi smentite da quelle del cugino COGNOME NOME, del DATA_NASCITA, che ha riferito di un solo inco tra il primo ed il COGNOME, avente ad oggetto la vendita del terreno, attesi sia il cara mero contorno delle circostanze su cui le dichiarazioni divergono, sia e soprattutto il mi coinvolgimento del predetto, limitatosi a riferire quanto da lui percepito, ovvero dei contat il COGNOME ed il cugino, con riferimento al terreno che quest’ultimo aveva acquistato e che momento dei fatti in contestazione era già stato ceduto al COGNOME, Peraltro, la sentenza primo grado ha spiegato anche come dalla deposizione testimoniale della persona offesa sia
emerso con chiarezza ché l’incontro con i COGNOME fosse finalizzato. esclusivamente alla formulazione della richiesta estorsiva, sicché ben si spiega perché il COGNOME COGNOME sia re immediatamente ad avvisare l’acquirente NOME NOME avvisarlo che c’erano persone interessate al terreno da questo acquistato.
Deve, però, rilevarsi che la stessa sentenza della Corte territoriale in questa s impugnata, per quanto estremamente sintetica COGNOME‘esposizione dei fatti, COGNOME‘evidenziare che d colloqui tra il COGNOME COGNOME i suoi familiari captati in carcere era emerso che il primo lame di aver preso parte alla vicenda oggetto del processo solo su richiesta di altri, ha riferito, che lo stesso affermava anche “di non aver compreso la finalità delittuosa perseguita dai correi
Si tratta di questione non adeguatamente affrontata né dalla sentenza del Tribunale di Noia, né da quella della Corte territoriale, in quanto anche dalla non illogica ricostruzione de operata dal primo giudice non emerge se il COGNOME abbia spiegato alla persona offesa quale e sarCOGNOME stato l’oggetto dell’incontro con i COGNOME (le persone influenti di cui il COGNOME ha par Più in particolare, se l’annunciata presenza dei COGNOME, persone la cui fama criminale COGNOMEa zon era nota, di per sé poteva lasciar supporre quantomeno una generica consapevolezza di finalità dell’incontro probabilmente non lecite, la sentenza impugnata non spiega da quali elementi la Corte territoriale abbia desunto con certezza la consapevolezza, da parte del COGNOME, dell finalità estorsive dell’incontro che annunciava al COGNOME.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad all:ra sezione della Corte d Appello di Napoli per nuovo giudizio volto a verificare la piena consapevolezza, da parte de ricorrente, delle finalità estorsive dell’incontro tra la persona offesa ed i COGNOME che lo stes anticipato.
P.Q.MI.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo giudizio.
Così deciso il 6 aprile 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Preside te