Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30011 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 20 febbraio 2024, il Tribunale della libertà di Napoli, respingeva istanze di riesame avanzate nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che aveva disposto custodia cautelare in carcere nei riguardi dei predetti, in quanto gravemente indiziati dei de di concorso in estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 cod.pen. e lesion personali.
Avverso detta ordinanza, proponevano ricorso per cassazione i difensori degli indagati.
2.1. L’AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, deduceva con distinti motivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
GLYPH difetto di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati al ca che dovevano ricondursi all’ipotesi di cui all’art. 393 cod. peri, posto che il ricor
aveva agito esclusivamente al fine di fare valere le ragioni creditorie vantate da COGNOME nei confronti della persona offesa COGNOME, senza che potessero valere le argomentazioni spese in ordine alla destinazione di parte della somma;
difetto di motivazione ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla contestat aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso, mancando qualsiasi riferimento all’agevolazione dei gruppi associativi come risultante dal contenuto delle conversazioni e dall’assenza di condanne a carico del ricorrente significative di collegamenti con i clan.
2.2. L’AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, deduceva con unico motivo, qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., motivazione apparente e manifestamente illogica ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen. quanto alla identificazione dello stesso quale parte dell’aggressione ai danni del COGNOME, basata su una sola ricognizione fotografica, pur a front di dichiarazioni della persona offesa non totalmente attendibili quanto alla causale dei debi alcun elemento a carico del COGNOME si ricavava poi dalle conversazioni intercettate ed alcuna risposta rispetto alle doglianze dedotte con la memoria difensiva era presente nell’ordinanza impugnata tanto più che in sede di interrogatorio il ricorrente aveva reclamat la propria totale estraneità ai fatti.
I ricorsi sono entrambi manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ed invero, quanto al primo motivo del ricorso COGNOME in punto qualificazione giuridica, stesso reitera doglianze già dedotte dinanzi al giudice del riesame, il quale, con le argomentazio esposte alle pagine 5-6 della motivazione, ha sottolineato come a fronte di un debito di u importi pari a 16.000 euro, fosse stato richiesto al COGNOME il pagamento di un importo doppio, co da configurare certamente un’ipotesi di cui all’art. 629 cod.pen., non avendo alcun titolo aggressori per potere richiedere alla vittima il pagamento di un importo superiore, tanto meno con violenza alla persona.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che il giudice del riesame cautelare personale ha sottolineato come per il numero di persone coinvolte nel fatto, per il luo e le modalità di consumazione, l’episodio dovesse ritenersi aggravato dal metodo mafioso senza che fosse stato acquisito alcun elemento specifico atto a superare la presunzione di pericolosità
Peraltro, a pagina 2 della motivazione, l’ordinanza segnala come la convocazione del COGNOME fosse stata operata con l’intermediazione del AVV_NOTAIO NOME all’interno di un quartiere risulta operativo proprio l’omonimo clan.
In relazione al ricorso COGNOME va ricordato come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione de provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi d colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare nat
del giudizio di legittimità e ai limiti che adesso ineriscono, se il giudice di merito abb dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di dir governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 – 01). E, nella fattispecie, il giudice del riesame personale ha sottolineato l’eleme indiziario a carico del ricorrente, costituito dal riconoscimento fotografico con assoluta cert del ricorrente quale uno degli autori dell’aggressione in danno del COGNOME. Al proposito occorr rammentare come in tema di misure cautelari personali, l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento ido affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall’accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione norma dell’art. 213 cod. proc. pen., perché lascia fondatamente ritenere il successivo svilupp in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Rv. 262599 – 01).
Ne consegue affermarsi che il denunciato vizio appare certamente insussistente.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. p la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti da ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 19 luglio 2024
IL CONSIGLIERE ES
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME Ilegrino