Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1283 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1283 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2022 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/seettite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO ) GLYPH c3,…/1^v -1 ..”YY4 era-gi – D i -e-1 GLYPH X 9)
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per Cassazione Bonaccorso Emanuele avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Catania che il 31/03/2022 ha confermato l’ordinanza del gip che gli ha applicato la misura cautelare della detenzione in carcere per concorso in estorsione continuata aggravata, anche dal metodo mafioso, ai danni dell’imprenditore COGNOME NOME, titolare della concessionaria RAGIONE_SOCIALE, sita in Misterbianco
Deduce il ricorrente:
2.1. vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Sostiene che l’ordinanza impugnata non ha considerato le deduzioni difensive con le quali sono state spiegate le ragioni della consegna del denaro dallo COGNOME al COGNOME;
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell’aggravante speciale del metodo mafioso: lamenta la mancata analisi degli elementi costitutivi di detta aggravante;
2.3. violazione di legge vizio della motivazione. Sostiene che è stato ritenuto che le esigenze cautelari possqno essere soddisfatte unicamente con la detenzione in carcere sulla scorta di una motivazione imperniata su mere formule di stile
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto.
I motivi di ricorso devono essere esaminati applicando il costante insegnamento di questa Suprema Corte in tema di misure cautelari personali, secondo il quale, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante
TARGA_VEICOLO
la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte v. Cass. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828). Nell’ambito della peculiare natura del giudizio di legittimità e con i limiti che ad esso ineriscono, occorre, inoltre, tenere presente la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, rispetto a quella di merito, poiché la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente non all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato, bensì alla formulazione di un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell’indagato, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, senza possibilità di “rilettura” degli elementi probatori (Sez. U, n. 11 del 2000, cit.; Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv, 234598)
Il tribunale del riesame ha dato atto che dall’ascolto delle conversazioni intercettate e dalle estrapolazioni dei messaggi delle chat WhatsApp, presenti sul telefono dello COGNOME, si appurava la protratta consumazione da parte di quest’ultimo e del ricorrente dell’estorsione contestata.
In particolare, il tenore dei dialoghi ha fatto emergere che il COGNOME, quale corrispettivo per la protezione garantita alla sua attività commerciale, versava mensilmente la somma di Euro 500,00 a COGNOME NOME che poi la consegnava al ricorrente, somma che era destinata al mantenimento dei detenuti appartenenti alla famiglia mafiosa degli COGNOME. Il tribunale ha ritenuto, inoltre, che le emergenze investigative hanno smentito la veridicità degli assunti difensivi con riguardo alla dazione delle somme di denaro considerato il chiaro tenore delle conversazioni intercettate e della coincidenza temporale tra la riscossione del dazio estorsivo e la consegna delle somme di denaro al ricorrente peraltro esattamente corrispondenti all’importo della somma mensile corrisposta dalla persona offesa.
È stata altresì ritenuta sussistente l’aggravante del metodo mafioso considerato che la periodica erogazione del dazio estorsivo veniva elargita dalla persona offesa proprio affinchè la sua attività commerciale venisse protetta dagli estorsori.
Rilevato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte.
Deve aggiungersi che a fronte di tale argomentare il ricorrente insiste in una linea difensiva disattesa dai giudici di merito, senza alcun confronto argomentativo.
Congrua deve ritenersi, nell’iter motivazionale dell’impugnato provvedimento, la giustificazione offerta riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, desunte dall’evidenziato rischio di reiterazione delle gravi condotte oggetto degli addebiti cautelari, che in ragione della loro entità e della specifica rilevanza, stante il collegamento con un’organizzazione criminale fortemente radicata nel territorio, in uno con la personalità dell’indagato, gravato da numerosi precedenti penali e collegato a contesti di criminalità organizzata, hanno coerentemente indotto il Tribunale a ritenere adeguata la misura cautelare in essere rispetto al grado di pericolosità oggetto di prognosi in sede cautelare.
Pur sinteticamente esposto, tale apprezzamento viene delineato, in punto di fatto, attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, rispetto alle quali il ricorrente non si è confrontato.
La circostanza che il ricorrente sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari si sia nella sostanza limitato a riproporre le stesse questioni già dedotte e disattese dai giudici del gravame, senza sottoporre ad effettiva critica – rilevante in punto di vizio di legittimità la più che esauriente motivazione esibita su ciascuna delle questioni dedotte, rende i motivi di impugnazione inammissibili anche perché nella sostanza privi del requisito della specificità.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1-ter Disp. att. cod. proc. pen.
Roma 26.10.2022
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME GLYPH
Giovan DIO ALLEVI
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