Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23278 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23278 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 10/01/1976
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e i motivi nuovi del 07/05/2025;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, ribadito anche nei motivi nuovi – ch deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione responsabilità per il delitto di tentata estorsione aggravata, lamentand particolare, l’insussistenza della minaccia – non è consentito, poiché non ri connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ a comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura c risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disa dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati d effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha rit integrata la minaccia quale elemento costitutivo del delitto di estorsione anche luce dei numerosi atteggiamenti intimidatori posti in essere (si vedano le pa 13-14 della sentenza impugnata);
considerato che la doglianza che lamenta la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso è manifestamente infondata, atteso che il giudice di appello, con motivazione logica e lineare, ha indicato plurimi elementi (si veda pag. 15 de sentenza impugnata) che consentono di ritenere pienamente integrata l’aggravante de qua facendo, inoltre, corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «ai fini configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, previ dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), n necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazion delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla ment ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente maf del vincolo associativo» (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, COGNOME, Rv. 263525 – 01);
osservato che il secondo motivo di ricorso, ribadito anche con i motivi nuovi, che, deducendo il difetto di motivazione ed il travisamento della prova in sarebbe incorso il giudice di merito, finisce per effettuare diversa lettura de processuali non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Cort cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultan processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenu logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto t l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli
ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/20 Jakani, Rv. 216260);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rile degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 640 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato, inoltre, che il vizio del travisamento della prova può avere riliev solo quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probator rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del da processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 d 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774) e che ciò non avviene nella sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria d estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondat atteso che, in materia di reati aggravati ex art. 7 d. I. n. 152 del 1991, c legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione dispo dall’art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all’art. 51, com bis e 3 -quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; che, dunque, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall’art cod. pen. e che, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzia suscettibile di ricominciare a decorrere all’infinito (Sez. 2, sentenza n. 4085 19/4/17 – dep. 7/9/17 – Rv. 271164 – 01); che, nel caso di specie, la sentenza primo grado è del 09/07/2018 e quella di appello è del 13/02/2023, per cui termine di prescrizione ordinario – che per l’ipotesi del tentativo di estor aggravata ai sensi dell’art. 7 cit. è pari a dieci anni – non era decorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che le richieste di liquidazione delle spese avanzata dalla par civile e da NOME COGNOME debbano essere disattese, perché tardive ed in o caso perché non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitate a richiedere dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5 n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta da COGNOME
COGNOME NOME
Così deciso, il 23 maggio 2025.