Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1272 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1272 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 11/01/2021 dalla CORTE di APPELLO di TORINO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Biella, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 11/01/2021 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Biella del 17/06/2019 con la quale l’imputato appellante NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata in concorso, in danno di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del COGNOME, sulla base di tre motivi: violazione di legge penale per la mancata
riqualificazione giuridica dell’estorsione . in esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE ragioni, in quanto le somme richieste erano dovute dal marito della persona offesa per lav pregressi; violazione di legge per erronea sussistenza dell’aggravante di cui a 628, comma terzo cod. pen. per la mancata certezza sull’uso dell’arma; violazi di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della Mart
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su censure che reiterano i mot di appello, riproponendosi in sede di legittimità questioni in fatto ed in adeguatamente esaminate dalla corte territoriale.
3.1. L’attendibilità della persona offesa attiene ad una valutazione rise al giudice di merito che con motivazione immune da rilievi sul piano logico evidenziato la coerenza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ed i riscontri costituiti, in par dalla testimonianza della persona che accompagnava la vittima e che ebbe modo quindi di percepire la minaccia e l’esibizione della pistola (pag. 6 della se impugnata); la cd. doppia conforme sancisce – in assenza di travisamento del prova e di manifesta illogicità – l’intangibilità della valutazione nel me risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01
3.2. Anche il motivo sulla qualificazione giuridica della condotta è correttamente esaminato, evidenziandosi l’insussistenza di una pret astrattamente azionabile in sede civile, posto che – sulla base della prospettazione del ricorrente – la persona offesa non era debitrice del Furfar alcuno dei concorrenti nel reato, qualità attribuita al marito, peraltro in vir rapporto obbligatorio neppure specificato in atti (solo l’inadempimento di c tenuto alla prestazione di pagamento può infatti giustificare la tutela giudizi che va esclusa a priori la possibilità di ricondurre la fattispecie all’art. pen.).
L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. pro pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniar
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2022
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DEPOSITATO IN CANCELLEIRAC°nsig I iere estensore
Il Presidente