Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50666 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50666 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/03/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO del Foro di IBO VALENTIA che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME per due episodi d estorsione aggravata dall’appartenenza ad associazione di tipo mafioso ed avvalendosi delle modalità conseguenti nonché per un episodio di violenza privata analogamente aggravato.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza adducendo quattro motivi incentrati su diversi profili di violazione della legge processuale penal contraddittorietà della motivazione.
In primo luogo si contesta l’appartenenza dell’imputato ad una cosca mafiosa, circostanza che non risulta da alcuna condanna o imputazione per partecipazione associativa. Ogni valutazione sul punto è pertanto il frutto di un pregiudizio privo di fondatezza.
Altrettanto infondata appare poi la ricostruzione della vicenda contrattuale nella qual inserisce la posizione del COGNOME. Il rapporto lavorativo di costui era garantito da contra tempo indeterminato per il servizio di custodia e portineria che va inquadrato nel più amp
scenario delle relazioni commerciali tra la proprietà, titolare della società RAGIONE_SOCIALE (che vantaggio dei contratti di appalto che stipulava con i fornitori di alcuni servizi al vill RAGIONE_SOCIALE), e il rappresentante della società che gestiva il villaggio turistico.
Sempre in relazione al primo motivo di ricorso, si evidenzia la carenza di prova de minaccia e dell’effetto intimidatorio delle parole usate da COGNOME COGNOME convincere la perso offesa a mantenere il rapporto contrattuale per sé e per l’imputato.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la erronea ricostruzione fattuale in relazi all’ulteriore ipotesi di estorsione ascritta all’imputato. Risulta infatti che la persona of ha subito alcuna pressione e che le rimostranze di COGNOME COGNOME COGNOME fossero rivolte nei confronti di COGNOME COGNOME COGNOME nei suoi confronti.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta nuovamente la errata ricostruzione fattuale e violazione della legge penale in relazione all’applicazione delle aggravanti dell’art.416 bis1 n.2 c.p. in relazione all’episodio che ha visto l’imputato assieme al COGNOME COGNOME la mar al mezzo con cui COGNOME svolgeva i servizi di navetta per conto del villaggio turistico. L’ non ebbe alcuno dei profili tipici del metodo mafioso e la motivazione addotta (con il rimand tutte le occasioni in cui l’agente avrebbe avuto un approccio in grado di evocare il sostegno un gruppo ‘ndranghetista) è del tutto generica e non corrisponde allo svolgimento dei fat risoltasi in un’azione eclatante ed estemporanea, immediatamente rientrata e seguita addirittura dalle scuse da parte dell’autore. Anche in questo caso l’azione non fu diretta confronti del direttore del villaggio turistico ma di altro soggetto.
Con l’ultimo motivo di ricorso si ribadisce la mancanza di concretezza della valutazione su esigenze cautelari: il tribunale fonda la decisione su elementi meramente congetturali e astratti sganciati dalla peculiarità della posizione del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché i motivi sui quali si fonda non sono consentiti e son ogni caso manifestamente infondati.
L’esame degli argomenti difensivi deve partire da una preliminare osservazione, che ne espone l’erroneità concettuale e, conseguentemente, la loro inammissibilità.
La violazione di legge alla quale i primi tre fanno riferimento è la violazione dell’art.292 c.p.p. cui si aggiunge la contraddittorietà della motivazione. Il quarto ed ultimo m (erroneamente indicato con il numero 2) lamenta la violazione delle regole processuali (274 e 275 c.p.p.) unitamente alla illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Su tali premesse, non si può allora ignorare che in tema di ricorso per cassazione, inammissibile il motivo con cui, come nel caso di specie, si deduca la violazione dell’art. cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisit o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere supera ricorrendo alla violazione della legge processuale (art.192 c.p.p.). Ciò sia perché la deducib per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali “stabilite a pena
nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza” (conseguenze non previste in cas violazione dell’art.192 c.p.p.), sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) r a tale limite ogni vizio motivazionale. D’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazion categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduz dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provve impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravam (questo il testo della lett. e), laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai se lettera c) per violazione dell’art.192 c.p.p., in relazione ad essi questa Corte di leg sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei ca in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all’esame diretto degli atti processuali, che r al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nel lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad alt del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 – 04).
A ciò si aggiunge, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che in tem impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltant se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità d motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma n anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano i una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 de 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Se 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell’adeguatezza motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare na del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 1 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Sotto quest’aspetto, va rilevato che le censure mosse al provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro rappresentano una mera rilettura degli elementi indiziari senza indicare in che cosa in concreto la censura di contraddittorietà (int alla motivazione, non rispetto agli indizi) si risolva, così rivelando la propria reale n critica di merito, diretta ad ottenere un non consentito terzo grado di giudizio.
Unificati dalla comune carenza concettuale, i primi tre motivi che riguardano sussistenza degli indizi possono essere trattati unitariamente, per economia e logi espositiva.
Particolarmente significativa, in relazione tanto alla sussistenza delle minacce che al qua complessivo in cui esse si inseriscono, è la circostanza che i due coindagati (oltre al COGNOME era il COGNOMECOGNOME parlassero apertamente, come emerso dal materiale intercettato, del ricorso ‘metodi di convincimento’ tradizionali calabresi (cioè il ricorso alla violenza) e che la vi del COGNOME COGNOME vertice del clan RAGIONE_SOCIALE, essendone il genero (relazione nota alla pers offesa), assicurasse la verosimiglianza e realizzabilità delle minacce.
Né vale sostenere che le minacce non vi siano state, indicando le dichiarazioni successiv rese da NOME COGNOME il 16 gennaio 2020. Ciò non solo perché esse appaiono una postuma rilettura (non si sa quanto spontanea) di quanto dichiarato in precedenza, ma soprattut poiché attraverso la loro riproposizione non si fa altro che suggerire una lettura altern piuttosto che dimostrare (o pretendere di dimostrare) la sussistenza di uno dei v motivazionali elencati nell’art. 606 lett. e) c.p.p. che, soli, possono elevare la critica al livello di vizio di legittimità, valutando la motivazione ‘dall’esterno’ piuttosto che ‘dal Ma nel caso concreto, ciò che si lamenta è la asserita contraddittorietà motivazionale, un v che sicuramente non sussiste data l’omogeneità di approccio e la unidirezionalità dei fil argomentativi adottati dalla Corte. Né si può ragionevolmente sostenere la illogicità (e t meno la manifesta illogicità -lo standard richiesto dalla norma) della opzione interpreta fatta propria dal Tribunale non essendo essa palesemente arbitraria.
Analoghe considerazioni valgono per la valutazione della vicenda inerente agli ulteriori d capi di imputazione, esplosa nella ‘azione di forza’ attuata dal COGNOME e dal COGNOME all’i del mese di maggio 2019 con la ‘bloccata’ del veicolo commerciale destinato ai serviz accessori alla attività del villaggio turistico all’interno del quale i due indagati volevan assunti.
Sia sufficiente evidenziare che la ricostruzione difensiva, con una tecnica espositiva err seppur frequente, favorisce la parcellizzazione del quadro indiziario, frammentandolo in un pluralità di fatti nel tentativo di disarticolare il perimetro dell’accusa. In verità, è valutare che l’escalation di comportamenti rappresentati nelle tre accuse provvisorie è giun all’acme nella stessa epoca (1-2 maggio 2019) per comprendere che ci si trovi dinnanzi ad un comportamento unitario correttamente ricostruite in prospettiva unica dal Tribunale (cfr. p .6 del provvedimento impugnato: il “capo 7-1 … appare un naturale sviluppo della condotta già contestata al capo precedente”). Simul stabunt, simul non cadent.
Infine, l’ultimo motivo è formulato in maniera aspecifica ed è pertanto inconducente.
Il Tribunale incentra la propria decisione, fin dall’esordio, sulla sussistenza della presunzione cautelare originata dal combinato disposto degli artt. 275, comma 3 e 51 comma 3 bis c.p.p. (sussistenza esigenze cautelari e adeguatezza della custodia cautelare in carcere originate dalla specifica contestazione provvisoria. Non accontentandosi del dato formale tuttavia né soddisfatto dal mero passaggio di un ‘tempo silente’ e quindi non idoneo a superar il doppio ostacolo presuntivo, il Tribunale spiega le ragioni della permanenza di un quadro recidiva basato sulla appartenenza ‘familistica’ e sulle modalità e protrazione dell’azi
Ebbene, contro tale impostazione, la difesa articola un motivo che non si confronta realmente con gli argomenti adottati, limitandosi a denunciarne l’astrattezza ma condannandosi così all a-specificità ed alla inammissibilità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condan del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presen provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrent l’inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 27 ottobre 2023
Il Conigliere rela ore
Il residente