Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1903 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1903 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’istanza di riesame avverso l’ordinanza G.i.p. del Tribunale di Lecce del 3 gennaio 2022, che aveva disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione di dispositivi elettronici controllo, nei confronti di COGNOME NOME indagato per il concorso nel delitto di estorsione, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa ‘indagato deducendo, co il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 629 cod. pen., e v motivazione, in relazione al profilo della sussistenza della gravità indizia Tribunale del riesame non aveva superato il dato fattuale già denuncia concernente l’assenza di contatti diretti tra l’indagato e i debitori, dell’ipotizzata estorsione; rispetto all’originaria descrizione del fatto cos l’imputazione cautelare (ove si addebitava al COGNOME di avere agito per il recu di un proprio credito, avvalendosi della forza di intimidazione di taluni sog operanti in un sodalizio mafioso – la RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME ), i risulta indagini escludevano che il COGNOME avesse conferito alcun incarico a *COGNOMECOGNOME che risultava essersi attivata evocando il credito di altro sog (tale COGNOMECOGNOME; la stessa ordinanza aveva modificato la ricostruzione vicende ipotizzando che il COGNOME avesse contributo alla riscossione, con meto minacciosi che evocavano l’esistenza e l’interesse di un sodalizio mafioso, credito vantato dal COGNOME spalleggiando la RAGIONE_SOCIALE; rispetto a questa nu versione, non risultavano indizi tali da dimostrare che effettivamente il COGNOME avesse contributo nel rintracciare i debitori o, comunque, avesse prestato al forma di aiuto materiale alla RAGIONE_SOCIALE nella realizzazione della condott reato.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, e vizio de motivazione, in ordine all’esatta qualificazione del fatto contestato, p l’esistenza del credito vantato dal COGNOME, imponeva di qualificare la condo quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni alla dell’insegnamento della decisione a sezioni unite della Corte di Cassazione 29541/2020, difettando la prova di alcun interessamento della RAGIONE_SOCIALE che avrebbe agito al fine di agevolare un sodalizio mafioso – per la riscoss del credito del COGNOME (risultando esclusivamente l’attivazione della Bevilac per la vicenda del credito del COGNOME*).
2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione con riguar all’affermata sussistenza delle esigenze cautelari, avendo ignorato il Trib del riesame il fattore della distanza temporale tra l’epoca di commissione reato e il momento dell’applicazione della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è inammissibile
1.1. Le censure svolte con il primo motivo di ricorso, che si fondano s ricostruzione in fatto della vicenda storica oggetto dell’addebito cau
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finiscono per sollecitare una non consentita rilettura del materiale .indiziario, diversa e più favorevole per l’indagato.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di que!le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 0; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 0; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178 – 0).
Il provvedimento del Tribunale del riesame, così come l’ordinanza genetica, hanno fornito chiari elementi che attestano l’operare simultaneo e congiunto del ricorrente e della COGNOME, per il recupero sia del credito avanzato da COGNOME NOME (e per il quale la COGNOME aveva fornito la “copertura”, rappresentando ai debitori che il credito era riferibile direttamente al marito, esponente di un sodalizio mafioso detenuto in carcere), sia per il contemporaneo attivarsi del COGNOME per ottenere il pagamento delle somme a lui dovute dai medesimi debitori, attraverso minacce espresse, riferibili al contesto malavitoso in cui operava la COGNOME (che non a caso aveva richiesto al COGNOME di individuare la modalità di approccio dei debitori e di affiancarla nelle intimidazioni dirette ad ottenere l’immediato pagamento dei debiti). Rispetto a questa ricostruzione, il ricorrente insiste nel denunciare l’assenza di contatti diretti tra il COGNOME ed i debitori (i contrasto con il tenore esplicito di alcuni dialoghi intercettati, che riguardano le richieste formulate dal ricorrente con espressioni palesemente minatorie), oltre che l’autonomia delle fonti dei crediti del COGNOME e del COGNOME, trascurando però di considerare il legame tra il COGNOME e la coppia COGNOME, attestato dal contenuto di intercettazioni in cui è chiaro il comune ambito delinquenziale e l’attribuzione al COGNOME di un ruolo di rilievo, autorizzato e riconosciuto dal COGNOME.
1.2. Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato.
Nella prospettiva accolta dal Tribunale del riesame il ricorrente si è adoperato per fornire alla COGNOME, che agiva quale terzo apparentemente interessato all’adempimento dei debitori per il pagamento del credito del COGNOME, l’ausilio necessario per realizzare il profitto ingiusto – il pagamento a favore suo e della COGNOME, che avrebbe destinato una quota parte della somma versata per le
necessità relative al pagamento delle spese legali dovute per lo stato di detenzione del coniuge della donna – considerata la natura del credito pacificamente riconducibile a prestiti usurari (come messo in rilievo nell’ordinanza genetica con riguardo all’esame della contestazione cautelare di cui al capo 12), come tale non azionabile in sede giudiziaria, circostanza rispetto alla quale il ricorrente non si confronta.
1.3. Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato.
Nel provvedimento impugnato vi è adeguata valutazione del fattore temporale che il ricorrente ritiene trascurato; l’ordinanza ha stimato che, per le modalità del fatto e per il profilo criminale del ricorrente, fossero esistenti le esigenze cautelar (trattandosi, del resto, di imputazione cautelare assistita dalla presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.); ha, poi, valutato la distanza temporale quale indice della possibilità di contrastare il pericolo di reiterazione criminosa, applicando la misura meno afflittiva della custodia domiciliare.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/10/2022