Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3858 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3858 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Villaricca il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/08/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/08/2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame che era stato proposta da NOME COGNOME contro l’ordinanza del 09/08/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto, nei confronti dello stesso COGNOME, la misura della custodia cautelare in carcere:
per essere egli gravemente indiziato di un delitto di tentata estorsione e di tre delitti di estorsione, tutti pluriaggravati (dall’essere stata la minacc commessa da più persone riunite, dal cosiddetto metodo mafioso e dalla cosiddetta agevolazione mafiosa del clan camorristico di cui NOME COGNOME era il referente
nel territorio di Frattamaggiore) e tutti commessi ai danni di NOME COGNOME, titolare di un bar in Frattamaggiore, costringendolo a pagare il cosiddetto “pizzo” (capo “a” dell’imputazione provvisoria: tentata estorsione in concorso, con NOME COGNOME, commessa in Frattamaggiore il 09/07/2025 e il 30/07/2025; capo “e” dell’imputazione provvisoria: estorsione commessa in Frattamaggiore nel dicembre 2023; capo “d” dell’imputazione provvisoria: estorsione in concorso, con NOME COGNOME, commessa in Frattamaggiore nel marzo 2024; capo “e” dell’imputazione provvisoria: estorsione in concorso, con NOME COGNOME e con NOME COGNOME, commessa in Frattamaggiore nell’agosto 2024);
b) per essere sussistente il concreto e attuale pericolo che egli commettesse altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo o gravi del con uso di armi o altri mezzi di violenza personale.
Avverso l’indicata ordinanza del 29/08/2025 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a cinque motivi.
2.1. Il primo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’inosservanza degli artt. 134, 357, commi 2 e 3-bis, e 407, comma 2, lett. a), dello stesso codice, con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa NOME COGNOME nonostante la mancata riproduzione fonografica delle sue dichiarazioni.
Dopo avere trascritto parte del terzo capoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata e il testo del comma 3-bis dell’art. 357 cod. proc. pen., il COGNOME deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli, il fatto che il suddetto comma 3-bis non preveda una specifica sanzione processuale per la mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti nell’ambito delle indagini riguardanti taluno dei delitti di particolare impatto social di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., non escluderebbe che, trattandosi di una prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, sensi dell’art. 191, comma 1, cod. proc. pen. – atteso che il legislatore ha previsto come unica deroga «la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico» – la riproduzione fonografica secondo l’art. 134 cod. proc. pen. si debba considerare «elemento ineludibile ai fini della utilizzabilità dell’atto».
Sotto altro profilo, il COGNOME deduce che il Tribunale di Napoli avrebbe «trascurato l’incidenza della denunciata omissione sul giudizio di credibilità del testimone», atteso che la mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni dell’COGNOME avrebbe «contribuito a connotare di maggiore genericità ed inattendibilità l’unica fonte indiziante», soprattutto alla luce dell’elemento emergente dagli atti del procedimento, che l’COGNOME non si era «presentato
spontaneamente a denunciare i reati commessi in suo danno» e aveva «assunto, come si legge nel verbale, un iniziale atteggiamento di reticenza» (così il ricorso).
2.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., con riferimento all’inosservanza degli artt. 63, 64 e 210 dello stesso codice.
Dopo avere evidenziato come anche il Tribunale di Napoli abbia dato atto di una «iniziale reticenza alla richiesta di indicazioni sui predett soggetti» (primo paragrafo della pag. 7 dell’ordinanza impugnata) – cioè sui soggetti che, il 09/07/2025, erano stati visti dagli agenti del Commissariato di Frattamaggiore nei pressi del bar dell’COGNOME -, il COGNOME contesta che, considerato ciò, «le dichiarazioni dell’COGNOME, anche a prescindere dalla violazione o meno degli artt. 62 e 63 c.p.p., avrebbero dovuto essere valutate secondo i parametri di cui all’art. 210 c.p.p. posto che la iniziale reticenza dello stesso, all luce degli elementi già in possesso dei verbalizzanti e che avevano indotto questi ultimi a convocarlo , gli attribuiva, dal punto di vista sostanziale , la di soggetto “indagabile” per il delitto di favoreggiamento».
Il Tribunale di Napoli avrebbe trascurato tale aspetto, così «fin con l’attribuire valore probatorio ad una dichiarazione che, in quanto non riscontrata, non può ex se integrare le condizioni legittimanti ex art. 273 c.p.p.».
Il Tribunale del riesame non avrebbe infatti evidenziato alcun riscontro individualizzante alle dichiarazioni dell’COGNOME, con la conseguenza che «il giudizio di gravità indiziaria è erroneamente fondato su un unico elemento che, tuttavia, presenta un insanabile vizio genetico (iniziale reticenza; mancata presentazione spontanea; mancata applicazione degli artt. 62 e 63 c.p.p.)».
2.3. Il terzo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 273 dello stesso codice, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei contestati reati di tentata estorsione e di estorsione.
Il COGNOME contesta in particolare la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, della persona offesa NOME COGNOME, motivazione che sarebbe generica e apodittica.
Ciò assumerebbe un particolare rilievo in ragione del fatto che le presunte condotte estorsive si protraevano da anni e non erano mai state in precedenza denunciate dalla vittima. Tale «contegno assunto dall’COGNOME» non sarebbe stato adeguatamente valutato.
Il ricorrente ribadisce che le dichiarazioni dell’COGNOME avrebbero dovuto essere valutate «alla luce dei parametri giurisprudenziali in tema di applicazione dell’art. 210 c.p.p.», laddove, nell’ordinanza impugnata, non vi sarebbe «alcun
riferimento ad eventuali specifiche ed oggettive emergenze processuali idonee a ‘riscontrare’ il narrato della parte lesa».
Né i denunciati vizi motivazionali si potrebbero ritenere «sanati» in virtù del riferimento operato dal Tribunale di Napoli all’ordinanza “genetica”, atteso che la motivazione della stessa in punto di attendibilità delle dichiarazioni dell’COGNOME sarebbe «parimenti lacunosa».
2.4. Il quarto motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui a tale articolo.
Il COGNOME deduce anzitutto la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale di Napoli si sarebbe «limitato ad un generico giudizio di condivisibilità delle argomentazioni contenute» nell’ordinanza “genetica” e non avrebbe «spiegato le emergenze processuali utilizzate per affermare la riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all’art. 416 bis 1 c.p.».
Il Tribunale del riesame avrebbe anche violato tale norma, atteso che, «nel caso di specie, l’indagato, secondo la stessa narrazione della parte lesa, non avrebbe mai prospettato ritorsioni da parte di qualsivoglia organizzazione criminale».
2.5. Il quinto motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 274 e 275, comma 3, dello stesso codice.
Dopo avere richiamato e illustrato i principi di proporzionalità e di adeguatezza delle misure cautelari personali, il COGNOME lamenta che essi sarebbero stati violati.
La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe «ancorata ad una visione “statica” e non, come dovuto, “dinamica” della fase cautelare», atteso che il Tribunale di Napoli non avrebbe spiegato perché ogni altra misura, diversa dalla custodia in carcere, si dovesse ritenere inadeguata a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari.
Tale vizio motivazionale non si potrebbe ritenere «sana» dal riferimento, nella stessa ordinanza, alla gravità del fatto, in quanto essa «non è un indicatore che, da solo, può sostenere una presunzione insuperabile di pericolosità».
Infine, difetterebbe una «motivazione adeguata in merito ad ulteriori elementi oggettivi favorevoli all’indagato, quali la mancanza di dati per ritenere il pericolo di recidiva».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché è proposto per dei motivi manifestamente infondati o non consentiti.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Quanto al primo profilo di esso, si deve ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione e correttamente richiamato dal Tribunale di Napoli (nel penultimo capoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata), secondo cui la mancata fonoregistrazione delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa da uno dei reati di particolare impatto sociale di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., prevista dal comma 3-bis dell’art. 357 dello stesso codice, non ne determina l’inutilizzabilità, né integra una nullità, non essendo prevista alcuna specifica sanzione processuale (diversamente da quanto è stabilito dal comma 3ter dello stesso art. 357 con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa minorenne, inferma di mente o in particolari condizioni di vulnerabilità non documentate con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica: Sez. 2, n. 11842 del 24/01/2024, COGNOME, Rv. 286138-01; Sez. 2, n. 8016 del 24/01/2024, COGNOME, Rv. 285937-01).
Si deve aggiungere che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, le sommarie informazioni non documentate mediante riproduzione fonografica non costituiscono una prova acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge, ai sensi dell’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma una prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte, con riguardo alla cui inosservanza, come si è detto, la legge non prevede alcuna specifica sanzione processuale.
Ciò anche a prescindere dal fatto che il Tribunale di Napoli ha anche rilevato come la polizia giudiziaria operante avesse rappresentato la contingente indisponibilità sia di strumenti di riproduzione sia di personale tecnico (secondo capoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata).
Quanto al secondo profilo del motivo, il quale attiene all’invocata necessità di un esame “più penetrante” delle dichiarazioni di cui era stata omessa la fonoregistrazione, il ricorrente appare non considerare la puntuale valutazione dell’attendibilità di tali dichiarazioni che è stata compiuta dal Tribunale di Napoli nel primo e nel secondo capoverso della pag. 11 dell’ordinanza impugnata, avendo il Tribunale apprezzato adeguatamente: a) sia il carattere logico, coerente e circostanziato delle stesse dichiarazioni, corroborate anche dal positivo riconoscimento fotografico di tutti gli indagati; b) sia la mancanza di qualsivoglia intento calunnioso dell’COGNOME, come era logicamente confermato, contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, proprio dal fatto che egli non aveva denunciato i suoi estortori per ben quattro anni, per l’evidente timore di subire ritorsioni – considerata la personalità degli stessi quale emergeva anche dai loro certificati penali e dalle loro schede personali – e, quando, su sollecitazione della polizia giudiziaria, li aveva infine denunciati, lo aveva fatto in modo del tutt
misurato. Il che costituisce, ad avviso del Collegio, una valutazione del tutto razionale.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Si deve infatti ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non integra alcun illecito penale la condotta della persona offesa che abbia inizialmente taciuto alla polizia giudiziaria la vicenda estorsiva di cui era vittima, con la conseguenza che le dichiarazioni successivamente rese sono pienamente utilizzabili, senza che ricorrano i presupposti per l’applicazione delle formalità previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. e a prescindere dall’eventuale esistenza della scriminante dello stato di necessità (Sez. 2, n. 48261 del 23/09/2016, Schiavone, Rv. 268368).
Con tale sentenza, è stato in particolare precisato che l’indicata condotta della persona offesa non integra: né il reato false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, di cui all’art. 374-bis cod. pen., il quale ha a oggetto condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro relativi all’imputato; né il reato di favoreggiamento personale, di cui all’art. 378 cod. pen., atteso che non integra tale delitto la mera omissione di denuncia di reato, anche nei casi in cui essa sia obbligatoria (Sez. 6, n. 15923 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 254707-01); né il reato di cui all’art. 495 cod. pen., atteso che la nozione di «altra qualità della propria o altrui persona», cui si riferisce la norma, comprende soltanto le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, a individuare il soggetto e a consentire la sua identificazione (Sez. 5, n. 9195 del 19/01/2016, COGNOME, Rv. 266244-01; Sez. 4, n. 30192 del 18/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 257737-01).
Si deve peraltro anche ricordare che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza “Lo Presti” (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, COGNOME Presti, Rv. 264481-01), hanno chiarito che le dichiarazioni «indizianti» di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio nemo tenetur se detegere, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo (in motivazione, le Sezioni unite hanno precisato che, se il dichiarante non è chiamato a rispondere di fatti diversi da quelli che integrano il tessuto delle sue dichiarazioni, egli rimane compatibile con l’ufficio di testimone, ponendosi solo un problema di attendibilità della deposizione, che dovrà essere valutata secondo gli ordinari criteri).
Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Da quanto si è detto al punto 3, discende che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, NOME COGNOME si deve ritenere persona offesa dai contestati reati di tentata estorsione e di estorsione e non persona indagata in un procedimento connesso.
Ciò ribadito, si deve rammentare come la Corte di cassazione affermi costantemente che, in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di attendibilità estrinseca (Sez. 1, 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981-01; Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258870-01; Sez. 5, n. 27774 del 26/04/2010, NOME, Rv. 247883-01).
Come si è visto esaminando il primo motivo, il Tribunale di Napoli ha compiuto una puntuale valutazione dell’attendibilità sia intrinseca sia estrinseca delle dichiarazioni dell’COGNOME, valutazione a proposito della quale si può rinviare a quanto si è esposto al punto 2 con riguardo, in particolare, al secondo profilo del primo motivo.
Il Tribunale del riesame ha anche logicamente argomentato come né gli indagati (i quali si erano legittimamente avvalsi della facoltà di non rispondere) né i loro difensori avessero né indicato degli specifici intenti calunniatori dell’COGNOME né fornito una differente ricostruzione fattuale delle vicende (primo capoverso della pag. 14 dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale ha infine correttamente evidenziato come le dichiarazioni di NOME COGNOME fossero corroborate sia da quanto era stato direttamente osservato il 09/07/2025 dagli agenti del Commissariato di Frattamaggiore davanti al bar della persona offesa, sia dalle riprese delle telecamere, interne ed esterne, dello stesso bar (ultimo paragrafo della pag. 12 e primo paragrafo della pag. 13 dell’ordinanza impugnata).
La motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di gravi indizi di colpevolezza si deve pertanto ritenere, oltre che affatto mancante, del tutto priva di illogicità, tanto mano manifeste.
Il quarto motivo non è consentito perché è aspecifico ed è, comunque, manifestamente infondato.
Preliminarmente, si deve rammentare il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso l’utilizzo di un messaggio intimidatorio anche “silente”, cioè privo di un’esplicita richiesta, qualora l’associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure
implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884-01).
La motivazione del Tribunale di Napoli risulta del tutto coerente con tale principio, là dove lo stesso Tribunale ha evidenziato come la richiesta di una “tangente” tre volte all’anno in occasione delle principali festività costituisca uno schema classico delle organizzazioni camorristiche e, in quanto tale, non richieda neppure la pronuncia di frasi espressamente intimidatorie, essendo di per sé evocativa del potere camorristico sul territorio esercitato da chi una siffatta richiesta avanza.
Il Tribunale del riesame ha altresì evidenziato come, in occasione del fatto di cui al capo e) dell’imputazione provvisoria: a) ad avanzare la richiesta della “tangente” all’COGNOME si fosse presentato lo stesso NOME COGNOME, cioè il referente del clan camorristico nel territorio di Frattamaggiore; b) a “ritirare” l stessa “tangente”, si fosse presentato NOME COGNOME, cioè il figlio di NOME COGNOME.
Il Tribunale di Napoli ha infine evidenziato come i collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME avessero indicato il COGNOME come un soggetto che gravitava nel gruppo camorristico che faceva capo a NOME COGNOME.
Con la conseguenza che le “tangenti” che venivano estorte all’COGNOME si dovevano ritenere anche agevolare l’attività del suddetto gruppo.
A fronte di tale motivazione, la quale appare del tutto logica, oltre che in linea con il ricordato principio, affermato dalla Corte di cassazione, il motivo risulta del tutto aspecifico, atteso che il ricorrente ha completamente omesso di confrontarsi con la stessa motivazione.
Il quinto motivo non è consentito perché è aspecifico ed è, comunque, manifestamente infondato.
Posto che, nel caso di specie in cui sussistono gravi indizi di colpevolezza dei reati di tentata estorsione ed estorsione aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che è prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., si deve anzitutto rilevare che il ricorrente non ha indicato alcun elemento idoneo a superare tale doppia presunzione.
Diversamente, il Tribunale di Napoli ha compiutamente analizzato sia le caratteristiche dei fatti contestati sia i profili soggettivi della personalità COGNOME, desumendone, con una valutazione del tutto coerente con i dati considerati e del tutto logica, sia la permanenza delle esigenze cautelari, sia la possibilità di fronteggiarle unicamente con la custodia cautelare in carcere, attesa l’impossibilità, tenuto conto dei suddetti elementi oggettivi e soggettivi, di poter fare affidamento, come avviene nel caso degli arresti domiciliari, sulla capacità di
autodeterminazione dell’indagato (terzultimo capoverso della pag. 16 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di una motivazione, come si è detto, del tutto coerente e logica, con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi compiutamente, avendo avanzato delle censure sostanzialmente generiche.
In conclusione, come si è anticipato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 07/01/2026.