Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46221 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46221 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante delle più persone riunite per il capo n. 4 dell’imputazione e l’inammissibilità del ricorso nel uditi i difensori AVV_NOTAIO COGNOME i quali si riportano al ricorso e ne chi l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 17 febbraio 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. presso il Tribunale di Roma del 19-1-2022, riduceva la pena inflitt COGNOME NOME NOME NOME NOME reati ascrittigli di usura aggravata, estorsione aggravata esercizio abusivo dell’attività finanziaria ad anni 5, mesi 8 di reclusione ed C 6.000,00 di m confermando la statuizione di confisca disposta nei confronti del predetto.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: – violazione dell’art. 606 lett. b) ed e ) cod.proc.pen. per difetto di motivazione sotto della contraddittorietà, della mancanza e della manifesta illogicità, in NOME alla ri responsabilità dell’imputato per i reati di usura, estorsione ed esercizio abusivo del credito ascritti ai capi 3), 4) e 5 della rubrica; si lamentava in particolare che la pronuncia imp
aveva omesso di valutare i rilievi difensivi ed aveva attuato la mera riproposizione considerazioni proprie della sentenza di primo grado; si evidenziava ancora che la persona offesa COGNOME non aveva confermato le accuse provenienti dalla moglie, limitandosi a riconoscere l’esistenza di un debito nei confronti di NOME COGNOME ma negandone la natura usuraria tuttavia, la corte di appello, aveva giustificato l’atteggiamento della persona offesa fac riferimento al timore per l’incolumità propria e dei propri familiari nonché alla personalit stessa omettendo di considerare che, stante la natura di teste indiretto della COGNOMECOGNOME mogli della p.o., la stessa aveva appreso circostanze esclusivamente da parte del marito il qual avrebbe certamente potuto mentirle; in sostanza, quindi, l’inaffidabilità del COGNOMECOGNOME def dai giudici di appello uomo incline al delitto, rendeva i fatti riferiti dalla donna non at Quanto all’incontro presso il centro commerciale Appio, al quale aveva direttamente partecipato la moglie della persona offesa, la COGNOME, si eccepiva l’assenza di riscontri circa lo st verificarsi dell’incontro nonché l’omessa risposta alle censure difensive in NOME contraddizioni emerse dal racconto di tale accaduto; in particolare si era rilevato come la don aveva riferito circostanze difformi in NOME al momento di consegna della somma di denaro nonché sulla determinazione del tasso di interesse, sbrigativamente considerate irrilevanti dal corte di appello; le suddette contraddizioni dovevano evidenziare, invece, gli atteggiamen ondivaghi della testimone la quale aveva altresì riferito di un presunto appunto avente ad ogget le pattuizioni tra le parti di cui non vi era alcuna traccia; quanto al contenuto delle interce la sentenza si era limitata a trascriverne interi stralci senza mai ricavare però dalle stesse elemento che potesse confermare la natura usuraria del prestito; dalla lettura delle conversazio riportate nelle sentenze di primo e secondo grado si desumeva esclusivamente l’esistenza di debiti della presunta persona offesa nei confronti del ricorrente, del fratello NOME ed anche altri soggetti ma, in nessun passaggio, veniva fatto preciso riferimento ad interessi di na usuraria; in tal modo il fatto delittuoso era stato ricostruito sulla base di elementi incer forza delle dichiarazioni di un soggetto, la presunta vittima, espressamente ritenuto abitu mentitore; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– violazione di legge e difetto di motivazione anche con riferimento al delitto di estorsion era stato ricostruito in forza delle presunte telefonate subite dalla COGNOME e dell’aggress patita dal COGNOME; tuttavia, quanto alla conversazione del ricorrente con la donna, mancav qualsiasi carica intimidatoria sicché, il generico stato di timore in cui versava la stess poteva fare ritenere integrato un elemento della fattispecie trattandosi di circostanze estra alla condotta del ricorrente; quanto alla supposta aggressione in danno della persona offesa, s osservava come la sentenza aveva errato nel richiamare considerazioni relative ad altri capi d imputazione essendo emerso soltanto che il COGNOME fosse autore di continue lamentele per i ritardi nei pagamenti da parte del COGNOME; in relazione alla vicenda dell’aggressione danno dello stesso, si rappresentava come i fatti erano accaduti nel marzo e non nel maggio 2019 cosicché le dichiarazioni dei coniugi dovevano ritenersi false e relative a fatti verificatisi, frutto dell’artata concertazione tra marito e moglie; in ogni caso ove mai acc
fatti potevano riferirsi ad iniziative di altri creditori del COGNOME e non necessariame una iniziativa del ricorrente;
violazione dell’articolo 606 lettere b) ed e) cod. proc.pen. per difetto di motivazione, viola di legge ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato di esercizio abusiv dell’attività finanziaria; si deduceva in particolare l’assenza nei fatti ricostruiti degli costitutivi della fattispecie criminosa sia in relazione alla pubblicità dell’attività finan con riferimento alla professionalità della stessa; elementi entrambi non rinvenibili nella cond del COGNOME;
violazione dell’articolo 606 lettere b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego attenuanti generiche, al riconoscimento delle contestate aggravanti, al trattament sanzionatorio; la corte di appello aveva affermato l’esistenza dell’aggravante dello stato bisogno sulla base di una stringata motivazione mentre, la circostanza delle più persone riunit era stata fondata su una ricostruzione dei fatti che escludeva la simultanea presenza di no meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia;
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla disposta confisca posto che il gi di appello aveva mutato il titolo costitutivo della misura di sicurezza applicata in primo gra ultimo comma dell’articolo 644 cod.pen. ed invece disposta in sede di appello quale confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen. così eliminando un grado di giudizio e di controllo su tema.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto.
Ed invero, quanto alle doglianze in tema di natura usuraria del credito, va rilevato come corte di appello non abbia omesso di esaminare le censure difensive alla pronuncia di primo grado, ricostruendo i fatti in forza di plurimi elementi probatori ritenuti tutti converg senso della chiara ed evidente natura illecita del patto. Il giudice di appello ha, in primo l sottolineato la piena credibilità della teste COGNOMECOGNOME moglie del debitore e persona off COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME approfondito il tema delle ragioni della natura delle dichiarazion quest’ultimo. Il giudice di secondo grado, con valutazione conforme a quello di prime cure, h ancora sottolineato come la donna, oltre ad avere confermato di avere appreso dal marito della natura chiaramente usuraria di quel prestito, aveva partecipato direttamente ella stessa ad u incontro al quale aveva presenziato proprio il COGNOME COGNOME in quell’occasione ne aveva richies l’intervento al fine di accertarne le possidenze immobiliari, sulle quali avrebbe po eventualmente rivalersi. Così che il tema della possibile inattendibilità della COGNOME ris esplorato ed ampiamente approfondito in quelle osservazioni, svolte alle pagine 86 e seguenti dell’impugnata pronuncia, ove vengono segnalati i plurimi elementi sulla base dei quali ritene la donna soggetto pienamente attendibile ed, invece, COGNOME interessato a negare la natura illecita della pattuizione con COGNOME. Inoltre, ad ulteriore sostegno della piena veridi racconto proveniente dalla COGNOME, la corte di appello ha riportato varie conversazion intercettate che lungi dall’apparire prive di significato, sottolineano invece lo stato di ev
timore in cui versava l’uomo per avere ricevuto in prestito somme di denaro da soggetti gravitanti in ambienti della criminalità organizzata. Sul punto, pertanto, è il ricorso ad ap reiterativo fornendo ancora una volta possibili ricostruzioni alternative degli elementi prob non consentite nella presente sede di legittimità.
Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione alla contestazione di estorsione posto che anche in tal caso il ricorso, riproponendo doglianze già avanzate in fase di appell contesta quegli episodi costituiti dalle chiamate telefoniche all’indirizzo della COGNOME contenuto intimidatorio e l’aggressione al COGNOME fornendo una ulteriore possibilità di lett alternativa, a fronte della quale, però, la corte di appello ha già spiegato come il conte intimidatorio delle conversazioni telefoniche si ricavi dallo stato di assoggettamento per ef delle condizioni del prestito mentre, l’aggressione fisica, trova puntuale conferma in a conversazioni intercettate tra COGNOME COGNOME COGNOME e nelle quali questi descrive puntualment fatti, attribuendone la paternità a soggetti che erano intervenuti proprio per solleci pagamento del credito di “NOMENOME NOME
Orbene, va ricordato al proposito che è configurabile il delitto di estorsione e non quell esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minacc ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere u condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da pretesa “contra ius” (Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014 (dep. 09/03/2015 ) Rv. 262566 – 01). E proprio in applicazione del suddetto principio la corte di appello, ricostruita in prima batt natura usuraria del rapporto, ha conseguentemente stabilito la natura estorsiva delle richies dirette ad ottenere con violenza e minaccia la restituzione di quel prestito.
Pertanto, la pronuncia di secondo grado appare esente dai dedotti vizi non sussistendo né violazione di legge né difetto di motivazione in relazione alle doglianze avanzate con l’appell ciò sia in relazione all’usura che alla condotta di estorsione e le censure riproposte con il pre ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa se legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esam dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente co indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
2. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione alle doglianze avanzate con riguardo al capo n. 5 dell’imputazione; ed invero, con le ampie osservazioni svolte alle pagi 101 e seguenti dell’impugnata sentenza, la corte di merito ha fornito adeguata spiegazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi il contestato delitto di esercizio abusivo dell finanziaria; in particolare, a pagina 104, viene sottolineato come dal compendio intercett scaturisca una stabile e professionale attività di entrambi i fratelli COGNOME destinata al r di prestiti erogati in favore di soggetti differenti, alcuni dei quali puntualmente identifica sentiti sul punto, hanno pure ammesso di avere ricevuto tali somme dall’imputato. Al proposito occorre rammentare che per la sussistenza della contestata fattispecie non è richiesto che l’attività si svolga attraverso una struttura aziendale complessa od altra organizzazione articol
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di mezzi e persone, essendo sufficiente che l’erogazione del credito avvenga nei confronti d plurimi soggetti e costituisca un’attività professionale del reo; sul punto infatti si è ripetu ribadito che commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell’art. d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall’art. 106 d.lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l’attività, anche concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialme illimitato di persone (Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Rv. 279464 – 01). Proprio in applicazio dei suddetti principi la corte di appello ha evidenziato come l’attività dei COGNOME fosse esp QA-n: nei confronti di un numero potenzialmente illimitato di soggetti che aratil stzggia si rivolgevano ottenere prestiti.
Anche le doglianze in punto riconoscimento delle aggravanti appaiono infondate; ed invero lo stato di bisogno del COGNOME è stato lungamente ricostruito nell’impugnata sentenza sia i considerazione delle dichiarazioni della moglie COGNOME che in ragione dell’inequivocabile contenuto delle conversazioni intercettate.
L’aggravante delle persone riunite trova, poi, fondamento nella descritta attuazione d condotte violente in danno del COGNOME anche ad opera di più soggetti riuniti simultaneamente presenti così che anche sul punto la censura appare non fondata. Al proposito occorre precisare che, ricostruita l’aggressione in danno del COGNOME ad opera di più soggetti come risultante dalle patite lesioni riferite nel corso delle conversazioni intercettate dallo e dalla deposizione della COGNOME, l’aggravante appare sussistere a titolo di concorso anche in relazione a chi, come NOME COGNOME, in quel momento poteva risultare assente ed è stato individuato come istigatore di quell’azione violenta; questa corte intende richiama l’orientamento secondo cui nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle pi persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518 – 01). Tuttavia va precisato che ai fini della sussistenza dell’aggravante la richiam sentenza delle Sezioni Unite richiede che più persone abbiano contestualmente agito nei confronti della vittima ma non esclude che di un tale episodio possa essere chiamato a rispondere a titolo di fatto circostanziato anche altri quale coautore morale del medesimo fatto. Il pri di diritto affermato dalle Sezioni Unite va ricollegato ai casi di estorsioni continuate e comme da più soggetti riuniti per le quali va affermato che, acclarata con certezza che almeno in un più occasioni la minaccia o la violenza sia stata portata a termine da più sogge contemporaneamente, anche gli altri concorrenti nel reato possono essere chiamati a rispondere del fatto aggravato. Sul punto questa Corte di cassazione ha già affermato come nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite – integrata dalla simultan presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia – non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l’aggravante stessa, poiché es concernendo le modalità dell’azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a
tutti coloro che concorrono nel reato (Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014, Rv. 259987 – 01). principio risulta ribadito anche successivamente da quella ulteriore pronuncia secondo cui l’aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva concernendo le modalità dell’azione e pertanto, si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato se gli stes erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Rv. 273521 – 01). Ne deriva affermare che corretta appare la decisione della corte di merito che ha applicat l’aggravante in questione al concorrente morale non presente sul luogo e nel momento in cui era attuata l’aggressione violenta della vittima dell’usura finalizzata ad ottenere il pagamento d interessi usurari, mandante della stessa azione. Può pertanto affermarsi il principio secondo c risponde di estorsione aggravata dal numero delle persone il creditore usurario che dia mandato a più soggetti di richiedere, con violenza o minaccia, al debitore usurato il pagamento deg interessi usurari.
4. Quanto all’ultimo motivo in tema di confisca e con il quale si lamenta che il giudic appello mutava il titolo del provvedimento ablativo, disposto in primo grado ai sensi dell’ult comma dell’art. 644 cod.pen. ed in secondo quale confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen., questa Corte di cassazione ha avuto modo di stabilire che non viola il divieto di “reformatio pejus” una diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di appe rispetto a quella stabilita in primo grado, pur in assenza di gravame sul punto da parte d pubblico ministero, in quanto l’attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuri costituisce un’operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado; ed in tale fattispecie la Corte ha ritenuto proprio legittima la riqualificazione giuridica della di denaro ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del in luogo dell’originaria confisca facoltativa del profitto del reato, disposta dal giudice d grado ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 9156 de 17/12/2020 (dep. 08/03/2021 ) Rv. 281327 – 01), con una statuizione del tutto analoga a quella in esame. Posto, quindi, che l’ambito applicativo del divieto di “reformatio in pejus appello riferito alle misure di sicurezza attiene all’impossibilità di applicare una misura nuo più grave da quella disposta in primo grado, deve ritenersi che restando immutata l’entità dell somma confiscata non violi detto divieto la qualificazione differente della confisca ex art. 240 cod.pen. operata dal giudice di appello.
Né sussiste alcuna violazione del diritto di difesa tale da integrare nullità posto l’imputato può dolersi con il successivo ricorso per cassazione degli eventuali vizi della oper riqualificazione della confisca, con salvezza quindi del principio del doppio grado; detto princ risulta ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudic appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche al luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6 n. 422
19/11/2019 (dep. 09/01/2020 ) Rv. 278093 – 01). Così che esclusa la possibile violazione del diritto al contraddittorio con riferimento alla riqualificazione in appello del fatto-r possibilità va ammessa anche per la misura di sicurezza della confisca.
Orbene, nel caso in esame, il ricorso ha lamentato l’assenza di un grado di giudizio pe effetto della avvenuta riqualificazione in appello, ma, tuttavia, nulla ha riferit l’insussistenza dei presupposti per l’applicabilità della confisca allargata; in tal modo il proposto si espone alla censura di genericità in quanto, a fronte degli argomenti specifici espo alla pagina 124 della motivazione in NOME alla assenza di qualsiasi giustificazione cir possesso della somma e la sproporzione rispetto ai redditi, nulla di specifico ha dedotto c argomenti idonei a confutare le conclusioni del giudice di secondo grado.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 8 novembre 2023