Estorsione aggravata: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di estorsione aggravata rappresenta una delle fattispecie più gravi del nostro ordinamento, specialmente quando colpisce soggetti vulnerabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui margini di contestazione relativi al calcolo della pena e al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.
Il caso di estorsione aggravata ai danni di un anziano
La vicenda trae origine dalla condanna di due soggetti per il reato di estorsione aggravata commesso in concorso. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo la condotta particolarmente odiosa in quanto perpetrata ai danni di una persona anziana e fragile. Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando un vizio di motivazione.
La critica principale riguardava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe motivato a sufficienza il motivo per cui tali attenuanti non fossero state considerate superiori alle aggravanti contestate, limitandosi a un giudizio di equivalenza.
Il giudizio di comparazione tra circostanze
Il cuore della questione giuridica risiede nell’applicazione dell’art. 69 del codice penale. Questa norma disciplina il cosiddetto giudizio di bilanciamento, ovvero l’operazione con cui il giudice stabilisce se le aggravanti debbano prevalere sulle attenuanti, se debba accadere il contrario o se le une e le altre debbano considerarsi equivalenti.
La Cassazione ha ribadito che questa valutazione è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Non esiste un obbligo per il magistrato di far prevalere le attenuanti solo perché presenti, ma deve invece ricercare la pena più idonea a sanzionare il fatto concreto.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha stabilito che il giudizio di comparazione è sufficientemente motivato quando il giudice sceglie la soluzione dell’equivalenza ritenendola la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano effettuato una valutazione complessiva tenendo conto della gravità della condotta posta in essere in danno di un soggetto fragile.
Le statuizioni relative al bilanciamento delle circostanze sfuggono al sindacato di legittimità della Cassazione, a meno che non siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Poiché la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione coerente con i fatti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
La decisione conferma un orientamento consolidato: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella determinazione del peso da attribuire alle singole circostanze del reato. Chi commette un’estorsione aggravata contro persone vulnerabili difficilmente potrà ottenere sconti di pena basati su automatismi legali, qualora la gravità del fatto giustifichi una sanzione rigorosa.
Oltre alla conferma della pena, l’inammissibilità del ricorso comporta per i condannati l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in questo caso in tremila euro per ciascun ricorrente.
Quando il giudice può negare la prevalenza delle attenuanti generiche?
Il giudice può decidere per l’equivalenza tra attenuanti e aggravanti se ritiene che tale soluzione garantisca una pena adeguata alla gravità del reato commesso.
È possibile contestare in Cassazione la scelta del giudice sulle attenuanti?
No, la valutazione discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in Cassazione, a meno che non risulti totalmente illogica o priva di motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta la conferma della condanna precedente e l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1527 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1527 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA COGNOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 25433/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di prim grado emessa nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione aggravata in concorso.
Entrambi i ricorrenti, con separati ricorsi per cassazione, hanno impugnato la suindica pronunzia deducendo, con analogo motivo, vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risu sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previ dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza de attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circosta implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano so da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluz dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 – 01), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo conto della gravità della condotta posta in essere dagli imputati in danno di un soggetto fragile ed anziano.
Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. A declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Consigliere Estensore
Il Presidente