Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22889 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22889 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
– Relatore –
Sent. n. sez. 1148/2025
CC – 13/06/2025
R.G.N. 14342/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: NOME nato a POLICORO il 10/07/1977
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. COGNOME che ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
Il Tribunale di Catanzaro, in riforma della ordinanza del G.i.p. di Catanzaro del 09/01/2025, ha sostituito la misura della custodia in carcere, che era stata applicata nei confronti di COGNOME NOME, con la misura degli arresti domiciliari in relazione alla imputazione provvisoria allo stesso ascritta (artt. 110, 629, comma primo e secondo, in relazione allÕart. 628, comma terzo, n. 1 e 3, 416bis.1 cod. pen.).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME COGNOME articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 629, comma primo e secondo, in relazione allÕart. 628, comma terzo, n. 1 e 3, ed art. 416bis.1 cod. pen., nonchŽ violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 292, comma secondo, cod. proc. pen. quanto alla ritenuta ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, nonchŽ vizio della motivazione perchŽ carente, contraddittoria e manifestamente illogica, con evidente travisamento delle risultanze processuali.
Nella prospettazione difensiva è del tutto mancato un ragionamento congruo e logicamente articolato del Tribunale, soprattutto tenuto conto dei plurimi temi introdotti dalla difesa. In tal senso, nellÕambito del primo motivo di ricorso, si è osservato, dopo aver richiamato la contestazione elevata, che era mancata qualsiasi considerazione in ordine allÕeffettivo ruolo del ricorrente, che era un mero dipendente della CMI, quanto: – alla presenza di contatti tra la CMI e il contesto Ô ndranghetistico collegato al clan COGNOME, tanto da poter ritenere il COGNOME parte del meccanismo estorsivo e, come tale, pienamente consapevole, per metodo applicato e direzione della condotta, della aggravante di cui allÕart. 416bis.1 cod. pen ; – alla totale assenza di contatti tra lo stesso ed esponenti della cosca di Lauropoli; – al ruolo del Salvo ed alla sua assoluta riservatezza quanto ai contatti con soggetti appartenenti a clan Ôndranghestistici, in assenza di qualsiasi contatto diretto o evidente collegamento tra questi e il COGNOME, anche considerato che la gestione della CMI era sempre stata a carico del padre del ricorrente; – alla sostanziale irrilevanza, quanto alla posizione del COGNOME, dellÕincontro tra dipendenti ICOP e lÕAbbruzzese (anche considerato che comunque in tale occasioni non ci furono mai contatti diretti); – alla assenza di qualsiasi elemento di carattere indiziario che potesse effettivamente far ritenere sussistente un rapporto di soggezione, chiaramente percepibile anche dal COGNOME, della Icop quale soggetto estorto, mentre invece erano emerse cointeressenze tra la stessa e la Societˆ per azioni Tre Colli per la quale agiva il Geometra NOMECOGNOME – alla effettiva lettura delle captazioni, atteso
che le osservazioni difensive avevano dimostrato che le ditte che sovrafatturavano erano le uniche di fatto lese dal meccanismo messo in piedi dal Geometra NOME (tanto che ne erano scaturite tensioni in relazione al pagamento dellÕIVA); – alla presenza di una effettiva e concreta consapevolezza da parte del ricorrente di interloquire e prendere accordi con un referente del clan COGNOME e realizzare la sovrafatturazione per consentire il pagamento della estorsione da parte della ICOP in favore della consorteria mafiosa.
2.2. Violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.; è mancata qualsiasi effettiva considerazione in ordine alla ricorrenza di esigenze cautelari quanto alla posizione del Basile.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. Il residuo motivo è assorbito, sicchŽ deve essere disposto lÕannullamento con rinvio della ordinanza impugnata per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Si deve premettere che in tema di misure cautelari personali, allorchŽ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitˆ ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravitˆ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validitˆ dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 192 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimitˆ del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione
della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilitˆ, bens’ di una qualificata probabilitˆ di colpevolezza, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01).
Tale orientamento ha trovato conforto anche in pronunce più recenti (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01). Ne consegue che: a) l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicitˆ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; b) il controllo di legittimitˆ non concerne nŽ la ricostruzione dei fatti, nŽ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilitˆ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giˆ esaminate dal giudice di merito – Cass. Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01).
Ci˜ premesso, occorre considerare come nel caso in esame, pur a fronte di un articolato e approfondito sforzo ricostruttivo del contesto indagato e oggetto di imputazione provvisoria da parte del Tribunale del riesame, la motivazione risulta carente e in parte mancante su un tema centrale devoluto allÕesame del Tribunale, con specifiche argomentazioni della difesa, ed inerente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine allÕelemento soggettivo del delitto provvisoriamente imputato in concorso (art. 629 cod. pen.), anche quanto alla aggravante contestata ai sensi dellÕart. 416bis.1 cod. pen. Il Tribunale ha difatti ampiamente ricostruito il complessivo contesto illecito nel quale è inserita la RAGIONE_SOCIALE e i gravi indizi di colpevolezza relativi alla ricorrenza di una articolata attivitˆ di rilevanza penale e tributaria volta a realizzare plurime false fatturazioni per operazioni inesistenti o parzialmente inesistenti, cos’ come è stato richiamato il rapporto con il Salvo. Tuttavia, deve essere riscontrata una carenza motivazionale quanto alla censura critica relativa alla piena
consapevolezza da parte del Basile del meccanismo estorsivo, attivato in modo inequivoco nei confronti della ICOP, la consapevolezza da parte dello stesso dellÕinoltro di una richiesta estorsiva ai responsabili di cantiere, ricevuta mediante le comunicazioni del Salvo agli addetti NOME e COGNOMEche riferivano specificamente della richiesta estorsiva e delle sue caratteristiche, mediante indicazione delle ditte con cui lavorare e sovrafatturare, al titolare della ICOP, COGNOME), la diretta riferibilitˆ di tale richiesta al clan COGNOME per il tramite del NOME, il ruolo e la funzione del NOME (anche considerato che questi non svolgeva alcun ruolo o incarico per la ICOP e contattava dunque il COGNOME in assenza di specifica legittimazione quanto a tale cantiere), con elementi indiziari volti a connotare una piena consapevolezza del ruolo svolto dal concorrente nel reato condividendone le finalitˆ.
Il Tribunale dovrˆ dunque colmare tale lacuna motivazionale, nellÕambito della propria piena discrezionalitˆ, in ordine alla effettiva ricorrenza della provvista indiziaria sul punto, anche tenendo conto del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di processo indiziario, il giudice pu˜ fondare il proprio convincimento circa la responsabilitˆ dell’imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocitˆ e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, COGNOME, Rv. 285441-02) anche quanto alla sua componente soggettiva. Principio che trova un suo evidente ambito di applicazione anche nel caso in esame, in considerazione del contesto descritto e dellÕambito territoriale di riferimento, in relazione al quale si è ripetutamente evidenziato che possono rilevare anche soltanto le modalitˆ in sŽ della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben pu˜ manifestare un’energica carica intimidatoria – come tale percepita dalla vittima stessa – alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all’influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 270175-01).
Annulla lÕordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Cos’ deciso il 13/06/2025.
La Cons. Est. NOME COGNOME Turtur
Il Presidente NOME COGNOME