Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47094 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47094 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Latina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 20/3/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita la discussione dell’AVV_NOTAIO il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Roma in data 6/6/2022, con la quale in esito al giudizio abbreviato, l’odierno ricorrente, in concorso con altri imputati, è stato
condannato per i delitti di estorsione aggravata di cui all’art. 629, co. 2, c.p. i reazione alle aggravanti di cui all’art. 628, co. 3, n. 1 e 416 bis.1 c.p., e per delitto di rapina aggravata di cui all’art. 628, co. 3, nn. 1 e 3 bis, 416 bis.1 c.p.
1.2.La Corte ha ritenuto provato, in punto di fatto e per quel che ancora interessa in questa sede, che l’imputato si fosse recato presso l’abitazione di COGNOME NOME insieme a COGNOME NOME e COGNOME NOME, per farsi consegnare somme di denaro ( dapprima 400,00 euro, poi altri 400,00 euro e ancora 300,00 euro) per la “protezione” assicurata dalla famiglia COGNOME (non richiesta da COGNOME NOME), al fine di evitare ulteriori problemi con la famiglia COGNOME, nota famiglia criminale di Latina, dopo che si era verificata una lite condominiale tra COGNOME NOME ( NOME di NOME) ed alcuni membri della famiglia COGNOME. I giudici di merito hanno ritenuto che la presenza dell’imputato nella vicenda estorsiva di cui al capo 1), materialmente posta in essere da COGNOME NOME, non fosse casuale e insignificante, ma avesse rafforzato l’azione criminosa di COGNOME NOME, come dimostrato dalle dichiarazioni della p.o., e dalla dinamica degli eventi.
In relazione a tale episodio la Corte d’appello ha ritenuto provata la circostanza aggravante delle più persone riunite, dato che la condotta intimidatoria si era realizzata con la simultanea presenza dei correi; ha accertato anche la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 c.p., in ragione delle caratteristiche della condotta intimidatoria, impositiva della “protezione”; delle espressioni utilizzate con termini spesso al plurale ed evocando continuamente legami familiari; per l’efficacia intimidatoria particolarmente pregnante dell’azione compiuta dai COGNOME, tale da assoggettare la vittima senza ricorrere ad atti di violenza.
1.3.Quanto alla rapina aggravata di cui al capo 2), i giudici di merito hanno ritenuto integrata la fattispecie di rapina pluriaggravata posta in essere in danno di COGNOME NOME, in considerazione della presenza di COGNOME NOME presso l’abitazione di COGNOME NOME, quartier generale del clan, quando la p.o. dopo avere versato la somma di denaro di 700,00 euro, ( oltre 400,00 euro versati dal NOME NOME), vedendosi accerchiato da sei componenti della famiglia COGNOME, tra cui NOME, fu NOME a consegnare altri 500,00 euro.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME, articolando otto motivi.
2.1. Con un primo motivo ha lamentato la violazione e l’errata applicazione dell’art. 110 c.p. in riferimento all’affermazione di responsabilità per il delitto estorsione di cui al capo 1). Ha sottolineato, in particolare, come la mera presenza dell’imputato sul posto, contrariamente a quanto si assume in sentenza, fu del tutto occasionale e non poteva dirsi sufficiente e ritenere
integrata la fattispecie concorsuale posto che nemmeno la p.o. ha descritto condotte o atteggiamenti significativi della partecipazione dell’imputato all’azione estorsiva.
2.2. Ha poi lamentato in relazione a tale capo, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, non ravvisandosi la simultanea presenza dei coimputati nel luogo e al momento del fatto.
2.3.Con il terzo motivo ci si duole della mancata derubricazione del reato di estorsione in quello meno grave di truffa : la Corte d’appello avrebbe disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che valorizzano l’atteggiamento del soggetto agente.
2.4. Il quarto motivo attiene alla mancanza o illogicità della motivazione in riferimento alle doglianze espresse dalla difesa in ordine alla credibilità della persona offesa NOME COGNOME, relativamente al capo 2). Questi avrebbe riferito circostanze incongruenti rispetto a quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia e generiche nella descrizione delle modalità del fatto.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta l’omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 628, co.3, n. 3 bis, c.p.
2.6. Con il sesto motivo si lamenta l’omessa ed illogica motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante del metodo mafioso. Si contesta che in assenza di elementi concreti, diversi dalla semplice condotta estorsiva, possa ritenersi integrata la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, non essendo conferente il richiamo a precedenti vicende criminali che hanno interessato la famiglia COGNOME. Distonico rispetto alla vicenda in esame sarebbe il riferimento ad una presunta gerarchia di ruoli all’interno della famiglia COGNOME, riportata dai collaboratori di giustiz aggiunge il ricorrente che la sentenza di appello non ha motivato sulla componente soggettiva dell’aggravante in parola e cioè la consapevolezza da parte dell’imputato della metodologia usata dal soggetto agente.
2.7. Con il settimo motivo si lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta difensiva di concedere le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e di riconoscere la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.
2.8. Con l’ultimo motivo si invoca un rinnovato giudizio di merito sulla ricorrenza di un fatto di lieve entità posto che con la sentenza n. 120 depositata il 15 giugno 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 629 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i
mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
1.1. Il ricorso solo in apparenza si confronta con quanto motivato dalla Corte d’appello, limitandosi, per confutare quanto affermato dal giudice di secondo grado, a ribadire i precedenti rilievi censori, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nella sentenza impugnata.
Va ricordato che il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall’art. 606 c.p.p., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell’atto di appello, lamentando un vizio di omessa motivazione, all’evidenza insussistente, o l’illogicità della motivazione perché in contrasto con la personale lettura degli atti, perciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
2.Tanto premesso si osserva che il primo motivo e il secondo motivo di impugnazione , tra loro connessi, sono aspecifici e non consentiti in quanto reiterativi di medesime censure in fatto già espresse in sede di appello ed affrontate dalla Corte di merito, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità. Il giudice di appello ha spiegato ( pagg. 12 e 13 ) che il concorso materiale e morale di COGNOME NOME nella fattispecie estorsiva era dovuto alla non occasionale presenza del stesso sul posto proprio al momento in cui COGNOME NOME, richiamata la richiesta di protezione asseritamente proveniente da COGNOME NOME e prospettando a COGNOME NOME che oramai era troppo tardi per tirarsi indietro, essendo stati coinvolti membri della sua famiglia, pretendeva la consegna di ulteriori 400 euro. Il giudice di appello ha evidenziato come la dinamica del fatto dimostrasse
inequivocabilmente la compartecipazione del ricorrente nell’estorsione visto che egli fu costantemente presente lungo tutto il dispiegarsi degli eventi, unitamente a COGNOME NOME e a COGNOME NOME così che rafforzò la pretesa estorsiva materialmente proveniente dai correi, condividendone il proposito criminoso. L’impostazione della Corte distrettuale è rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza ( Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979; Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807).
Inammissibile, è anche il terzo motivo con cui si contesta la mancata derubricazione del delitto di estorsione in quello di truffa aggravata. La Corte d’appello ha ravvisato il delitto di estorsione applicando correttamente il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd
vessatoria, indicato dalla giurisprudenza di legittimità ( pag. 14 delle sentenza ). Va ribadito infatti che si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n.2, c.p., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento, nel caso di specie dato dal protrarsi dell’atteggiamento minaccioso dei COGNOME se NOME non avesse accondisceso a consegnare i soldi, il cui verificarsi è attribuibile, direttamente all’agente ed è tale non da indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nel porla nell’alternativa ineluttabile di soggiacere alle richieste dell’agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Rv. 279492).
Inammissibile è anche il quarto motivo. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa che riferì di essere statq costretta a recarsi presso l’abitazione di COGNOME NOME, quartier generale del clan COGNOME RAGIONE_SOCIALE, e qui di essere stato accerchiato da sei componenti della famiglia tra cui COGNOME NOME NOME NOME a consegnare ulteriori 500,00 euro, risulta essere stata valutata, in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata degli ulteriori elementi processuali, in particolare le dichiarazioni di COGNOME NOME, motivatamente ritenute inidonee a sconfessare quanto narrato da COGNOME NOME ( pag. 14). Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibi della persona offesa è precluso a questo Collegio in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342). Il ricorrente, a fronte di una adeguata ed analitica valutazione in ordine alla attendibilità e credibilità del COGNOME ed alla presenza di riscontr individualizzanti, attraverso una non consentita opera di parcellizzazione dei dati indiziari complessivamente valutati, tenta di accreditare la presenza di lacune e contraddizioni che attengono a particolari non idonei ad escludere la credibilità delle dichiarazioni accusatorie della p.o.
5. Il quinto motivo con cui si contesta l’omessa risposta alle censure difensive mosse con l’atto di appello, circa la sussistenza delle aggravanti delle più persone riunite e della minorata difesa è generico. La Corte di Appello, nel
confermare la sentenza del GUP in punto di responsabilità per il reato di rapina aggravata dalle più persone riunite e dalla minorata difesa, ha congruamente valorizzato le modalità esecutive della condotta posta in essere da sei persone, tra cui COGNOME NOME le quali, compresenti all’interno dell’abitazione di COGNOME NOME, presso il quale COGNOME NOME era stato condotto, lo accerchiavano costringendolo, senza margine di scelta, a farsi consegnare ulteriori 500,00 euro. Sulla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite è sufficiente il richiamo a quanto in precedenza osservato in merito al capo 1); quanto all’aggravante di cui all’art. 628, co.3, n. 3 bis c.p. preme osservare che con tale previsione il legislatore ha inteso punire più gravemente la condotta di chi approfitti di condizioni oggettive di particolare vulnerabilità della vittima. Si osserva che l’aggravante in parola prevede, solo in astratto e per quel che qui interessa, che la condotta debba essere commessa in “luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”. Pertanto, è onere del giudice di merito indicare le ragioni di rilevanza e concludenza per cui, nel caso concreto, tali elementi sarebbero sintomatici di quella vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo della quale l’agente ha approfittato. Inoltre, è da sottolineare che la norma si riferisce a tutti i casi in cui la condotta è idonea anche solo ad “ostacolare” la pubblica o privata difesa, volendo punire più gravemente un fascio di comportamenti più ampio rispetto a quelli che “impediscono” la difesa. Posta questa cornice interpretativa, la sentenza impugnata, ha individuato gli elementi concreti ai quali riconnettere l’aggravante poiché la condotta si consumò presso l’abitazione di COGNOME COGNOME, unico componente anziano della famiglia COGNOME, segnalando che con tale modalità vi è stato un incremento della capacità lesiva della minaccia cui ha fatto riscontro una menomazione della possibilità della vittima di difendersi, non solo perché accerchiata da più persone, simultaneamente compresenti all’azione ma anche perché posta nella condizione di non poter minimamente reagire. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso il motivo di ricorso è infondato. La sentenza ha messo in luce, a pagg. 17 plurimi elementi dai quali desumere la sussistenza della suddetta aggravante mafiosa, mostrando di fare corretto riferimento alla giurisprudenza di legittimità. In particolare ) è stato evidenziato come la imposizione della “protezione” costituisca di per sé una condotta tipicamente mafiosa i perché evocativa di un potere di controllo del territorio riconducibile solo a gruppi criminali organizzat capaci di contrastare la potenza criminale antagonista ( nel caso di specie ) quella dei COGNOME). In effetti, solo una organizzazione criminale potentemente radicata nel territorio e per questo capace di controllarne le vicende criminali, può offrire siffatto “servizio” alle vittime, sostitutivo di quello fornito dallo Sta
i
che un soggetto, da solo, non potrebbe mai garantire. Per di più, nel caso in esame, come sottolineato dal giudice di appello, le modalità sia della richiesta estorsiva, avanzata materialmente da COGNOME NOME alla presenza costante di COGNOME NOME, sia della rapina cui l’imputato ha contribuito materialmente accerchiando la vittima, rivelano la pregnante valenza intimidatoria delle condotte criminose, amplificata dai riferimenti espressi al gruppo familiare di appartenenza, effettuati in più occasioni da COGNOME NOME. Nella sentenza correttamente si fa riferimento puntuale alle modalità tipicamente mafiose della condotta, realizzata sfruttando l’appartenenza dell’autore della richiesta al clan COGNOME, di cui le vittime erano consapevoli conoscendo pure le vicende giudiziarie e quelle relative alle dichiarazioni dei pentiti. Detta motivazione appare esaustiva, anche in considerazione delle conseguenze scaturite dalla minacce subite dai COGNOME ( costretti a mutare abitudini di vita e sistemazione alloggiativa), sintomatiche del profondo stato di paura che solo una efficacia intimidatoria dotata di un quid pluris avrebbe potuto generare. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte che il collegio condivide, nel reato di estorsione integra la circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso l’utilizzo di un messaggio intimidatorio anche “silente”, cioè privo di richiesta, qualora l’associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia (Sez. 5, 21 giugno 2013 n. 38964, COGNOME ed altri ). Va poi ricordato che la circostanza aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva, considerato che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell’azione (v. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, non mass. sul punto); pertanto essa si estende a tutti i concorrenti nel reato, a prescindere dagli autori degli atti intimidatori e delle frasi minacciose. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7. In ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ed al diniego della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p., diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione non è assente, avendo la Corte di appello condiviso la valutazione del Gup in ordine alla mancanza di elementi favorevoli per riconoscere la prevalenza di dette attenuanti e in ordine alla insussistenza dei presupposti per riconoscere l’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p., tenuto conto dell’entità dell somme elargite.
Alla luce di tali considerazioni appare evidente anche l’inconsistenza del motivo che vorrebbe rinnovato il giudizio di merito in ordine all’ eventuale riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 629 c.p. Questa Corte ha affermato che in tema di estorsione, ove ricorra l’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l’attenuante della lieve entità del
fatto, introdotta, in relazione a tale delitto, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 (Sez. 2,n. 32569 del 16/06/2023, Rv. 284980). Da quanto complessivamente illustrato deriva il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3/11/2023