Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16919 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16919 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a ANDRIA il 18/09/1978 NOME COGNOME nato a ANDRIA il 12/06/1972
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto in più persone riunite di cui all’art. 629, secondo comma, cod. p all’attenuante dell’avere risarcito interamente il danno di cui all’art. 62 cod. pen., e alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appel Bari per nuovo giudizio;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. NOME COGNOME per COGNOME avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME che hanno concluso per l’accogli mento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 4 aprile 2024 la Corte d’Appello di Bari, i parziale riforma della sentenza emessa il 18 luglio 2023 dal Tribunale di Tran dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati COGNOME COGNOME NOME COGNOME in relazione al reato di furto pluriaggravato loro in concor ascritto al capo a) dell’imputazione perché l’azione penale non poteva esse proseguita per mancanza di querela, rideterminava la pena inflitta in pri grado allo COGNOME in relazione al reato di estorsione aggravata ascrittogli al b) e dichiarava NOME COGNOMEassolto in primo grado) colpevole di tale ultim reato, con le conseguenti statuizioni di condanna e previa concessione Roberto delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenz rispetto alle contestate aggravanti.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chied l’annullamento.
La difesa di COGNOME COGNOME articolava cinque motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità delle conversazioni in presenza, oggetto di captazione intercorse fra COGNOME NOME, coimputato separatamente giudicato, e la di lui madre nella sala colloqui del carcere ove il COGNOME si trovava ristretto.
Assumeva al riguardo che la Corte territoriale aveva ritenuto, in maniera de tutto apodittica e senza confrontarsi con la specifica doglianza conten nell’atto di appello, l’attendibilità delle dichiarazioni rese in quella COGNOME, che aveva chiamato in causa lo COGNOME in relazione all’episodi criminoso in trattazione e aveva rassegnato alla propria interlocutrice di a falsamente negato, davanti ai Carabinieri, il coinvolgimento dello stesso COGNOME
3.2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza della circost aggravante dell’avere agito in più persone riunite, deducendo che ta aggravante richiedeva la contestuale presenza delle più persone nel luogo e momento della commissione della condotta estorsiva, laddove nel caso di specie la parte offesa COGNOME NOME aveva avuto un contatto diretto con un solo soggetto.
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3.3. Con il terzo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante dell’avere, prima del giudizio, riparato interamente il dan osservando che lo COGNOME aveva contribuito a risarcire il danno patito COGNOME, risarcimento che quest’ultimo aveva ritenuto satisfattivo e liberato e che la Corte territoriale, al riguardo, aveva immotivatamente ritenuto t risarcimento non esaustivo, facendo esclusivo e generico riferimento ai crite civilistici, senza spiegare in quali termini la somma offerta e accettat danneggiato non potesse essere ritenuta congrua.
3.4. Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione in relazione all mancata concessione della sopra citata attenuante dell’avere risarcito il dan ribadendo che la Corte d’Appello aveva reso una motivazione non adeguata e richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il qual nel caso di concorso di persone nel reato, per l’integrazione della ci attenuante è sufficiente che ciascuno dei concorrenti abbia contribuito, con apprezzabile sacrificio economico, al risarcimento.
3.5. Con il quinto e ultimo motivo deduceva inosservanza della legge penale in relazione al riconoscimento della contestata recidiva di cui all’art. 99, comma, cod. pen. e all’applicazione del conseguente aumento di pena, assumendo che la Corte territoriale aveva fatto esclusivo riferimento precedenti penali risalenti nel tempo, senza evidenziare alcun rapporto specificità fra questi e il reato qui in trattazione e senza spiegare in che in che misura tali precedenti potessero essere significativi di un’accresc capacità a delinquere del reo.
La difesa di NOME COGNOME articolava cinque motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla necessità di una motivazione rafforzata, imposta dalla riforma in peius della sentenza di primo grado da parte della Corte d’Appello, che aveva ritenuto ricorrente colpevole del reato di estorsione aggravata in concorso ascrittog nonché in relazione alla mancata valutazione del contenuto della memoria difensiva avente ad oggetto la prova testimoniale dell’alibi dedotto già nel co del giudizio di primo grado.
Deduceva in particolare che il Tribunale aveva ritenuto inidonea a fondare una statuizione di condanna la prova a carico del ricorrente costituita d conversazione, fatte oggetto di captazione, intercorsa fra il citato Centr
coimputato separatamente giudicato, e la di lui madre, nella sala colloqui d carcere ove il Centrone si trovava ristretto, nel corso della quale questi avr chiamato in causa NOME COGNOME in relazione all’estorsione in questione, in quanto ritenuta non chiara e perciò suscettibile di molteplici interpretazioni le quali quella secondo la quale il NOME sarebbe rimasto estraneo al delitto
Assumeva che, a fronte di tale motivazione resa dal giudice di primo grado, la Corte territoriale non aveva argomentato in merito al fatto che il rite diverso apprezzamento fosse da considerarsi l’unico percorribile al di là di o ragionevole dubbio, rendendo sul punto una motivazione insufficiente.
Deduceva, per altro verso, un ulteriore vizio motivazionale in relazione al considerazioni contenute nella memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di appello e relativa alla prova testimoniale tesa a dimostrare ch momento della commissione del reato il ricorrente era in realtà inten all’espletamento di attività lavorativa in altro luogo, prova che, ad avviso difesa, aveva trovato adeguato riscontro nel tenore delle buste paga prodotte giudizio, attestanti che il giorno del delitto NOME NOME era intento al l con mansioni di muratore in luogo diverso da quello teatro dell’estorsione.
4.2. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 603, commi 1, 3 e 3-bis, cod. proc. pen., evidenziando che, nonostante il giudizio di secondo grado si fosse celebrato a seguito di appello del Pubblico Ministero, la Corte territo non aveva provveduto a rinnovare l’istruttoria dibattimentale con le moltepli prove testimoniali già assunte davanti al Tribunale, che la difesa riteneva t rilevanti ai fini della decisione.
4.3. Con il terzo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenu circostanza aggravante dell’avere agito in più persone riunite, deducendo medesime argomentazioni rassegnate sul punto dalla difesa dello COGNOME.
4.4. Con il quarto motivo deduceva illogicità della motivazione in relazion alla dosimetria della pena e al giudizio di comparazione fra la riten aggravante e le concesse circostanze attenuanti generiche, giudizio espress dalla Corte territoriale in termini di equivalenza, evidenziando che lo COGNOME aveva beneficiato di un trattamento più favorevole rispetto al Robert nonostante sul primo gravassero dei precedenti penali e il secondo risultas incensurato.
4.5. Con il quinto e ultimo motivo deduceva vizio di motivazione nonché violazione dell’art. 62 n. 6) cod. pen. in relazione alla mancata concessi
dell’attenuante dell’avere risarcito il danno, rassegnando le medesi argomentazioni offerte sul punto dalla difesa dello COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricorso di COGNOME.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, la Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato separatament giudicato COGNOME NOME, osservando in maniera del tutto congrua che doveva esser dato maggior credito alle dichiarazioni – con le quali il COGNOME aveva affermato di avere incontrato lo Sgarra “nella Caserma dei Carabinieri e di aver falsamente negato il coinvolgimento di detto individuo nella vicenda criminale al fine di scagionarlo” (v. pag. 10 della sentenza impugnata) – rese dal COGNOME al cospetto della madre all’interno della sala colloqui del car ove si trovava ristretto, in quanto del tutto spontanee, non essend dichiarante consapevole del fatto che il colloquio veniva registrato, rispet quelle rese agli organi inquirenti, con le quali il medesimo COGNOME ave negato il coinvolgimento dello COGNOME nella rapina all’evidente fine scagionarlo.
La Corte territoriale ha, del resto, richiamato due ulteriori element riscontro alle dichiarazioni del Centrone che chiamavano in causa lo COGNOME elementi non considerati dal ricorrente e costituiti dal fatto che quest’ultim stato sottoposto a controllo in occasione del reato e nei pressi del luogo ov parte offesa aveva incontrato uno degli estortori, poiché era stato notato d Forze dell’ordine alla guida di una vettura intenta a seguire quella cond dalla parte offesa mentre la stessa si recava sul luogo stabilito per l’inc con il soggetto estorsore, nonché dall’ulteriore circostanza che in occasione reato il telefono cellulare dello COGNOME aveva agganciato alcune celle ra prossime a quelle agganciate dal Centrone e dalla vettura condotta dalla par offesa COGNOME Vincenzo.
È, diversamente, fondato il secondo motivo, con il quale si deduce erronea applicazione della legge penale con riguardo all’aggravante dell’ave agito in più persone riunite.
Ed invero, premesso che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, nel reato di estorsione, la circos aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (per tutte, Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alber Rv. 252518), la ricostruzione della vicenda effettuata dalla Corte territorial conto del fatto che in nessuna occasione la vittima si era trovata al cospett più di un imputato; la sentenza impugnata, in particolare, dà conto del circostanza che la parte offesa COGNOME NOME aveva ricevuto la richiesta denaro – che era finalizzata alla restituzione della propria vettura sottra ignoti – per mezzo del telefono e mediante interlocuzioni con un unico soggetto nonché del fatto che il medesimo COGNOME, all’atto della consegna del denaro, era trovato, ancora una volta, al cospetto di un’unica persona.
Sussiste pertanto la violazione di legge denunciata.
Sono manifestamente infondati sia il terzo che il quarto motivo, trattabi congiuntamente, con i quali si deduce rispettivamente violazione di legge e viz di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanz attenuante dell’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno.
Ed invero, in maniera del tutto congrua la Corte territoriale ha ritenut risarcimento non esaustivo, avuto riguardo all’esiguità della somma corrispost (euro 135,00) rispetto alla somma estorta (euro 1.200,00).
È parimenti manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, il quinto motivo, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dell 99, quarto comma, cod. pen.
Deve, al riguardo, osservarsi che in relazione all’applicazione della recid si è in presenza di una “doppia conforme”.
Sul punto va evidenziato come la Corte territoriale si sia espressament confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l’omessa specific valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in e dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico
adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considera implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593; Sez. 3, n 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281811, non mass. sul punto).
In particolare, la Corte d’Appello, per giustificare l’applicazione d contestata recidiva qualificata, ha richiamato i precedenti penali dello COGNOME già evidenziati dal giudice di primo grado al fine di ritenere il nuovo r sintomatico di una maggiore pericolosità sociale, essendo della stessa specie d reati contro il patrimonio per i quali lo COGNOME aveva già riportato conda definitive – ritenendo che il nuovo reato fosse sintomo di un’accentua pericolosità sociale.
Non sussiste pertanto la denunciata violazione di legge.
6. Ricorso di NOME COGNOME.
7. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Quanto alla ritenuta responsabilità del NOME in ordine al reato estorsione aggravata in concorso ascrittogli, deve ritenersi insussistente il di motivazione denunciato.
Ed invero, con valutazione diversa da quella espressa dal giudice di prim grado, la Corte territoriale ha ritenuto che il contenuto della conversaz intercorsa tra il coimputato COGNOME e la di lui madre fosse chiaro e univ nella parte in cui chiamava in causa del NOME in relazione al reato qui esame, dando conto in maniera articolata e logica delle ragioni per le quali contenuto aveva le caratteristiche di chiarezza e univocità, in partico evidenziando che:
-i due colloquianti avevano fatto riferimento a “quelli di Santa Maria Vetere”, indicando chiaramente lo COGNOME e il NOME, “considerato che Santa Maria Vetere è una chiesa di Andria nei pressi della quale abita il prevenuto NOME COGNOME“;
-il COGNOME aveva precisato che non stava lavorando con “U Mest”, ma con “NOME … COGNOME“, con univoco riferimento a NOME COGNOME che, per
l’appunto, a tenore degli accertamenti effettuati presso la banca dati delle F di Polizia del Ministero dell’Interno, era appellato “NOME COGNOME“;
-il COGNOME aveva fatto espresso riferimento a NOME COGNOME dolendosi del fatto che i suoi sodali non si erano fatti carico del suo manteniment carcere e del costo della prestazione del suo avvocato e invitando la madre recarsi personalmente al cospetto del NOME per chiedergli un sostegn economico, che riteneva dovuto da parte dei correi in libertà.
Come si vede, la Corte d’Appello ha dato conto in maniera puntuale degli elementi in forza dei quali ha ritenuto, diversamente dal Tribunale, univoco contenuto del colloquio intercettato, con riferimento alla chiamata del Robert traendo in maniera logica le conseguenze in punto di responsabilità de ricorrente, ciò nell’osservanza dei requisiti caratterizzanti la motiva rafforzata che, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni pe cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativ disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conf alla decisione una forza persuasiva superiore (v. fra le a Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la Corte d’Appello ha ritenuto, in termini del tutto giustifica completezza dell’istruttoria svolta in primo grado e la non necessità rinnovazione o integrazione ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., con fornendo adeguata risposta alla doglianza del ricorrente che lamentava l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, invocando una prova testimonia finalizzata a dimostrare che al momento della commissione del reato il NOME sarebbe stato intento ad espletare la propria attività lavorativa in altro nonché, per il vero in maniera generica, ulteriori prove testimoniali.
In tal senso, va ricordato l’insegnamento della giurisprudenza che, in te di giudizio di appello, ha riconosciuto come l’obbligo di motivazione rafforzat richiesta in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, comporta la necessaria acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulter rispetto a quelli già esaminati, posto che un tale adempimento, non previsto alcuna norma processuale, presupporrebbe la giuridica impossibilità di attribui
autonomo rilievo ai vizi e alle lacune intrinseci all’apprezzamento de risultanze istruttorie operato dal primo giudice (Sez. 3, n. 36333 20/06/2024, Genovese, Rv. 286915 – 02, nella quale sì è espressamente affermato che “… da un lato, la previsione della necessità, ai fini della rif una sentenza di assoluzione in sentenza di condanna, di acquisire a cari dell’imputato risultanze istruttorie di contenuto diverso da quelle già presen atti non è posta da alcuna disposizione normativa. Dall’altro, poi, la necessi acquisizioni di tal tipo è estranea al sistema, perché presuppone la giuri impossibilità di dare autonomo rilievo a vizi e lacune intrins all’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di pri grado, e, quindi, persino a manifeste illogicità, contraddittorietà e omis della motivazione dallo stesso esibita, che pure ne consentirebbe l’annullamento in caso di ricorso per cassazione …”).
Il terzo motivo è fondato per le medesime ragioni illustrate in sede trattazione del corrispondente motivo di ricorso dedotto dalla difesa de COGNOME avente ad oggetto la ritenuta aggravante dell’avere agito in più pers riunite.
10. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Non risulta, invero, il denunciato vizio di motivazione, sol che si consid che il giudice ha dato conto in maniera adeguata delle ragioni per le quali ritenuto di concedere al Roberto le circostanze attenuanti generiche in termi di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, “in considerazione della volontà di risarcire il danno” (v. pag. 12 della sentenza appellata).
Risulta, peraltro, eccentrica rispetto al tenore del dispositivo della sent impugnata l’affermazione della difesa del NOME secondo la quale quest’ultimo avrebbe subìto un trattamento sanzionatorio più sfavorevole rispetto a quell applicato allo COGNOME, considerato che entrambi i ricorrenti sono stati destin del medesimo trattamento sanzionatorio (anni cinque di reclusione ed euro 1.000,00 di multa).
Il quinto motivo è anch’esso manifestamente infondato per le medesime ragioni illustrate in sede di trattazione del corrispondente motivo di ri dedotto dalla difesa dello COGNOME avente ad oggetto la mancata concession della circostanza attenuante dell’avere risarcito interamente il danno.
12. In conclusione, per quanto fin qui esposto la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente al mot
inerente alla circostanza aggravante delle più persone riunite, con rinvio nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari; per
resto, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante delle più persone riunite con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione del
Corte di Appello di Bari. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso il 16/01/2025