Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39579 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39579 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 03/11/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 08/04/2022 nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 629, comma secondo, 628 comma terzo n. 1 cod. pen., con la recidiva specifica, reiterata di infraquinquennale.
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di concorso in estorsione aggravata, nonché l’integrazione della circostanza aggravante di cui all’art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen., sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, oltre che pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui la ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sulla COGNOME, comprovante il concorso della prevenuta nel reato di estorsione e pag. 6 della sentenza sulla corretta integrazione dell’aggravante contestata, essendo emersocomeall’estorsione abbiano partecipato più soggetti e che tale compresenza abbia ingenerato un particolare stato di timore nella vittima);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente