Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4424 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4424 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a COGNOMEra Superiore, il DATA_NASCITA;
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
COGNOME NOME, nato a COGNOME, il DATA_NASCITA;
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE emessa in data 11/02/2025;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la COGNOME il Sostituto Procuratore Generale, ha chiesto dichi l’annullamento con rinvio per COGNOME e dichiararsi inammissibile il ricorso per COGNOME; udito il difensore della parte civile, RAGIONE_SOCIALE, il ha insistito nelle conclusioni scritte, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e depositato nota spesa;
uditi i difensori degli imputati, i quali hanno insistito nei rispettivi motivi di ricorso; vista la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO datata 13/11/2025;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11/02/2025 la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza emessa in data 19/07/2022 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in relazione ai reati di estorsione aggrav in concorso, confermando anche le statuizioni civili (condanna generica al risarcimento del dann e alle spese di costituzione e difesa a favore dell’RAGIONE_SOCIALE).
Avverso la predetta sentenza propongono ricorso in cassazione i difensori degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandolo per COGNOME a sette motivi e per NOME ad un unico motivo.
2.1. Per COGNOME, con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’articolo 606, 1, lettera b), cod. proc. pen. violazione di legge per erronea applicazione dell’articolo 629 pen., assumendo il mancato esame, nella motivazione della sentenza, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ossia la violenza o minaccia ed il NOME.
2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità de motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. con riferimento all’ambito geografi operatività del RAGIONE_SOCIALE e al ruolo dell’imputato. Secondo il ricorrente, la sent ometterebbe di motivare sul ruolo dell’imputato all’interno dell’organizzazione facente cap RAGIONE_SOCIALE COGNOME, osservando che: l’Isp. NOME, escusso all’udienza del 15/12/2016, non menziona mai l’imputato COGNOME soggetto introdotto all’interno del sodalizio; la sentenza n si sofferma sulla c.d. competenza territoriale della RAGIONE_SOCIALE facente capo a RAGIONE_SOCIALE operante nella Piana del Sele, e sulle modalità che COGNOMEro consentito alla stessa di sconfina in territorio estraneo, COGNOME quello dell’Agro COGNOMErino, chiedendo il “pizzo” in terri pertinenza di altre organizzazioni criminali.
2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, c 1, lettera e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazione in relazione all’art 192 cod. proc. pen. per non avere la sentenza motivato circ momento affiliativo dell’imputato alla RAGIONE_SOCIALE e circa le ragioni pe quali l’imputato era inviso COGNOME altri soggetti intranei alla RAGIONE_SOCIALE; secondo il rico sentenza non chiarisce il concreto contributo causale dell’imputato al sodalizio, né quando COGNOME abbia ricevuto il mandato ad intervenire ai danni di NOME e quando abbia, invece, decis di agire in proprio, trattenendo per sé il provento del reato in contestazione.
2.1.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lette cod. proc., pen. vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità d motivazione in relazione all’art 192 cod. proc. pen. con riferimento alla condotta contes all’imputato, osservando che, secondo le emergenze processuali, l’imputato non sarebbe autore
dell’estorsione ai danni di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME sede di depos testimoniale, COGNOME colto l’intento estorsivo soltanto a seguito dell’incontro con COGNOME e COGNOME qualche mese COGNOME l’incontro con l’imputato COGNOMECOGNOME l’isp. COGNOMECOGNOME escusso COGNOME‘ud del 15/12/2016, aveva indicato COGNOME COGNOME soggetto deputato a minacciare ed intimorire le persone vittime di usura ed estorsione, mentre nella sentenza impugnata si individua l’imputat spalleggiato da COGNOMECOGNOME COGNOME soggetto autore della richiesta estorsiva.
2.1.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lette cod. proc. pen., vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità d motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 493 comma 3 cod. proc. pen. ed acquisite al fascicolo dibattimentale: si tratta delle s.i.t. rese da COGNOME NOME, dalle quali emergerebbe che l’imputato non COGNOME rivestito alcun ruolo, n conseguito alcun NOME dai lavori oggetto del portato estorsivo; in particolare, secondo qu da lui dichiarato, il COGNOME aveva consegnato autonomamente a COGNOME un preventivo per lavori edilizi, poi subappaltati e comunque pagati; COGNOME rendeva dichiarazioni analoghe sulla natura modalità dei lavori svolti e sull’estraneità dell’imputato alla commissione di tali partecipazione ai profitti; si lamenta pure che la Corte territoriale COGNOME omesso di moti sull’attendibilità di tali dichiarazioni.
2.1.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lette cod. proc. pen. vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità d motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91: la difesa so l’assenza di rapporti tra l’imputato e NOME COGNOME e afferma che la Corte t COGNOME fatto “mal governo” delle dichiarazioni rese dal COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME “non ha mai rifer condotte dell’imputato che avessero determinato una condizione di assoggettamento forzoso”, rivolgendosi ad artigiani del posto non già perché costretto, ma per sua abitudine ed utilità.
2.1.7. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lette cod. proc. pen. la violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale a fronte delle dic dall’imputato, secondo le quali egli aveva conosciuto COGNOME quando lavorava presso un rivenditore di materiale per l’edilizia ed aveva interesse ad acquisire un nuovo cliente, q poteva essere COGNOME; ciò troverebbe riscontro nelle dichiarazioni del teste NOME COGNOME e quelle di COGNOME COGNOME, laddove riferiva che, per la fornitura di materiali, era solito ri fornitori prossimi ai cantieri per ottimizzare le spese.
2.2. Per COGNOME, il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, con il COGNOME si violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto all’applicazione della aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen..
2.2.1. Premesso che la sentenza impugnata ha confermato il ruolo di mandante di NOME COGNOME – ritenuto responsabile di avere incaricato NOME COGNOME e i suoi sodali (condanna
rispettivamente COGNOME promotore ed esecutori materiali con sentenza definitiva) dell’indebit riscossione della somma di 80.000,00 euro da NOME COGNOME, vittima dell’estorsione difesa censura l’omessa valutazione, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, del d ingiuntivo n. 939/12 emesso a favore di COGNOME nei confronti di COGNOME e della posizione ricorrente COGNOME COGNOME, a sua volta, vittima di usura del RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che t elementi COGNOMEro imposto, quantomeno, la derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e che, in ogni caso, non appare sufficientemente prov e motivato il concorso del ricorrente alla condotta estorsiva contestata. Nel dettCOGNOMEo, so primo aspetto, la difesa, rileva che lo COGNOME COGNOMECOGNOME insieme al padre, era vittima del gr NOME NOME COGNOME subiva pressioni per la restituzione di un prestito usuraio e che, anche p tale motivo, si era determinato a vendere il supermercato di famiglia ad NOME NOME COGNOME, COGNOME il versamento di una caparra, non aveva adempiuto COGNOME obblighi contrattuali e no aveva emesso nuovi assegni sostitutivi di quelli precedentemente consegnati al notaio risulta male compilati e quindi non incassabili; tale episodio fu oggetto di una denuncia per truffa con COGNOME, seppure archiviata, in ragione della natura civilistica della controversia, men il relativo credito, veniva emesso nei confronti di NOME COGNOME a favore di Pi decreto ingiuntivo per l’importo di euro 154.658,43; l’omessa considerazione di tale circostanz ai fini della qualificazione giuridica del fatto, determinerebbe un vizio della motivazione ricorso).
In ordine al concorso nella condotta estorsiva, il ricorrente osserva quanto segue: COGNOME riporta anche nella sentenza di primo grado, inizialmente l’intervento di NOME COGNOME avvenne nell’interesse del nipote NOME COGNOME, panettiere creditore della società RAGIONE_SOCIALE il padre del ricorrente, NOME COGNOMECOGNOME aveva rappresentato COGNOME usurai del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, c non aveva la disponibilità utile al pagamento del debito o nei loro confronti perché, a sua vo era in attesa di incassare da COGNOME gli assegni per la cessione del supermercato; ciò induc i COGNOME a rivolgersi direttamente all’COGNOME sia per fare valere la posizione credit COGNOME sia a vantaggio della loro pretesa usuraria; la somma di 80.000,00 euro, oggetto dell contestata estorsione, in ogni caso, è inferiore rispetto a quella del credito riconosciuto decreto ingiuntivo e, pertanto, il reato COGNOME dovuto essere riqualificato COGNOME eserci arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia eseguita da terzo, in quanto la riscoss del credito veniva eseguita da COGNOME con modalità autonome, mancando la prova di uno specifico mandato alla riscossione da parte del COGNOME, tantomeno con modalità violente; l mancata derubricazione del reato estorsivo nella meno grave fattispecie di cui all’art 393 co pen., si fonda, secondo la difesa, su un’illogica e incoerente lettura degli atti processuali travisamento delle dichiarazioni rese in dibattimento dall’imputato COGNOME, attribuendo erroneamente la volontà di coinvolgere soggetti terzi nella riscossione del credito ve COGNOME, tenuto anche conto che non era nemmeno stato il ricorrente, bensì il padre NOME ad interloquire con NOME COGNOME, senza affidargli alcun incarico di riscossione, avendo
anzi rassicurato sul pagamento del debito usurario non appena avesse incassato da COGNOME le somme spettanti (p.17 ricorso); lo COGNOME COGNOME, in sede di deposizione testimoni aveva COGNOME che era stato contattato direttamente da NOME COGNOME COGNOME sollecitargl pagamento del debito verso il nipote COGNOMECOGNOME COGNOME circa un anno, per il pagamento, quest volta, del credito vantato da COGNOMECOGNOME COGNOME avere subito l’incendio di due autovetture, a lug a novembre del 2013, COGNOME quasi due anni dall’atto di compravendita, COGNOME corrispondeva, a suo dire, la somma di 80.000,00 euro, ma le sentenza di merito non chiariscono né a chi né COGNOME siano stati pagati; anzi, secondo la sentenza impugnata, detta somma veniva “con ogni probabilità trattenuta dai COGNOME“, in una dinamica che la sentenza COGNOME illogicament ritenuto riguardare un post factum irrilevante nella ricostruzione del reato di usura ricorso); non appare decisivo, per confermare l’ipotesi estorsiva, l’intervento dei terzi riscossione del credito e che questi possano avere intimidito e minacciato COGNOME l’incendio di due autovetture, in quanto l’azione dei COGNOME è sempre stata orientata a riscossione del credito di COGNOME, dovendo escludere che il loro intervento abbia mutato qualificazione giuridica dei fatti, atteso che il reato di cui all’art 393 cod. pen. non concorso di terzi; in ordine al rapporto tra COGNOME e i COGNOME, le sentenze di merit riconoscono la natura “ambivalente” per essere COGNOME, da un lato, debitore per interessi usura e, dall’altro, soggetto che “cerca da questi protezione e intercessione nei propri affari econom richiamando anche la sentenza del G.u.p. n. 114/2026 di condanna dei sodali in separato giudizio, interpretata però in modo contraddittorio, considerando cioè COGNOME sinergia crimina quella che invece appare una situazione di sopraffazione da parte del RAGIONE_SOCIALE nei confronti di soggetti vessati da un rapporto usurario, COGNOME COGNOME.
La difesa censura anche la valutazione di attendibilità della persona offesa COGNOME: premes la ricorrenza di un potenziale conflitto di interessi tra la posizione di COGNOME e quella d (denunciato da COGNOME per il reato di truffa, archiviato e quindi escusso COGNOME teste “puro” art. 197 bis cod. proc. pen. anziché COGNOME teste assistito, COGNOME richiesto dalla difes ricorrente, senza però ribadire nella presente sede la relativa eccezione rigettata dal trib con ordinanza in data 12/11/2019), secondo la difesa, la Corte territoriale non avreb adeguatamente considerato le ragioni di COGNOME ad orientare strategicamente il propr racconto, per l’interesse a negare l’esistenza di un debito verso COGNOME, pur avendo ammesso di essere stato contattato dal legale di COGNOME, AVV_NOTAIO, e di avere svolto incontri nello di questi con la controparte, a dimostrazione che COGNOME aveva incardinato in un percorso legale il recupero del credito, mentre gli addebiti di intimidazioni hanno riguardato esclusivament gruppo COGNOME, descrivendone le condotte COGNOME violente, intrusive e attribuendogli l’incendio delle due vetture, formalmente ad opera di ignoti; in ogni caso, rileva la difesa, non risu riscontrate né la dazione effettiva della somma di 80.000,00 euro, fondata solo sulle dichiarazi della persona offesa, né la presenza di COGNOME COGNOME incontri con COGNOMECOGNOME laddove COGNOME COGNOME COGNOME che COGNOME COGNOME partecipato, almeno telefonicamente, all’organizzazione degl
incontri con NOME, esprimendo incertezza sulla sua presenza COGNOME incontri (“se non ricord male eravamo sempre da soli.., a volte c’era il figlio del NOME pure..”), che comunque, anc ove dimostrata per taluni incontri, non varrebbe a comprovare il conferimento di un incarico riscossione ai NOME.
In ordine, infine, all’aggravante della agevolazione mafiosa, viene censurata l’assenza motivazione, mancando elementi utili a comprovare il conferimento di un incarico di riscossion da COGNOME a COGNOME ed essendo stata omessa la valutazione di elementi decisivi ai fini dell qualificazione giuridica del fatto: il decreto ingiuntivo n. 939/12; la posizione del ricorrent vittima di usura da parte del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, emergente dalle intercettazioni telefoniche e da citata sentenza del G.u.p., che qualifica i COGNOME COGNOME soggetti che agivano per proprio conto nel proprio interesse nella riscossione violenta dei crediti propri e altrui.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno rigettati essendo i motivi infondati e/o non consentiti in sede di legitt
1.1. Con riguardo alle diffuse censure in tema di motivazione, con particolare riguardo denunciati travisamento, va rimarcato che la giurisprudenza di questa Corte è costante ne ritenere che, ai fini della deducibilità del vizio di “travisamento della prova”, che s nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nella omessa valutazione di una prova COGNOME è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell’omissione nell’a dell’apparato motivazionale sottoposto a critica ( tra molte, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/20 Villari, Rv. 280117-01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Pg, Rv. 276567 – 01). La giurisprudenz ha, in particolare, reiteratamente segnalato che il travisamento della prova è ravvisabil efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento fraintes ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774 – 01). Devesi, inoltre, rammentare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricor “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda co quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01). Questa Corte ha in proposito ritenuto che è legittima sentenza d’appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado nel caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado specificità (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 – 02; Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019
Rv. 277161 – 01; in senso conforme con riguardo alla motivazione del giudice di appello composta dalla riproduzione letterale di stralci della sentenza appellata inframmezzati da inserti cont l’esposizione delle censure formulate nell’atto di impugnazione e un’autonoma ed original risposta alle COGNOME, Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, COGNOME, Rv. 261248 – 01). Ha, altre rimarcato che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenz rispetto ad un tema contenuto nell’atto di impugnazione può essere utilmente dedotto i Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisiv (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723 – 01) e che l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non dà luogo ad un vizio d motivazione rilevante a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, p mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttu con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche ch compendiano la “ratio decidendi” della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, Rv. 271227-01).
1.2. Ciò premesso, rileva il Collegio che la sentenza impugnata risulta motivata su tutti i profili dedotti dai ricorrenti, in modo congruo, non apparente, non illogico e tantomeno contraddittor Per contro, i ricorrenti, riproponendo questioni non consentite perché non devolute in sede appello o già sottoposte ai Giudici di merito e dCOGNOME stessi debitamente decise, sotto il profi vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione d materiale probatorio, tentano in realtà di sottoporre un nuovo giudizio di merito, precluso Corte di legittimità, che è giudice della motivazione.
I richiamati principi ermeneutici costituiscono la necessaria, seppur non esclusiva, cornic riferimento nell’esame delle censure proposte dai ricorrenti.
COGNOME NOME.
Seguendo l’ordine delle censure, il primo motivo di ricorso, sulla violazione di legge in rela all’applicazione dell’art. 629 cod. pen. è generico, sostenendo l’insussistenza degli eleme costitutivi del reato, ed in particolare del NOME, senza confrontarsi con l’impugnata se che, conformemente a quella di primo grado (pp. 31-35 sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE), ha ricostruito, sulla base delle fonti dichiarative e captative, ed illustrato diffusamente (p sentenza impugnata) un quadro di vera e propria costrizione attuata ai danni dell’imprendito COGNOMECOGNOME COGNOME nel ricorrere a modalità minacciose (COGNOME si presentava subit COGNOME COGNOME soggetto appena uscito dal carcere, con esigenze lavorative e che agiva con l’intento di consentire a lui COGNOME COGNOME altri imprenditori della zona di lavorare “in modo tran p. 22 sentenza impugnata) al fine di ottenere, in alternativa al pagamento in denaro, che alcu lavori (in particolare quelli in ferro) fossero assegnati ad una ditta di suo gradimento – com
avvenuto -, conseguendo così un ingiusto NOME, tanto che “evidentemente pago dell’esito del richiesta, non è più tornato presso il cantiere”, dove invece si recava in seguito il complice NOME unitamente al coimputato COGNOME (giudicati separatamente e componenti di un “condominio” costituito anche da NOME e da NOME) per reclamare, a loro volta, la quota che COGNOME non gli aveva corrisposto per l’estorsione realizzata; ciò si evince non solo dalle dichiaraz COGNOME in merito al motivo della visita dei due (a fronte delle rimostranze di COGNOME rappresentava di avere già soddisfatto COGNOME, NOME rispondeva “io me ne frego di COGNOME, adesso dai conto a me..”, p. 20 sentenza impugnata), ma anche dalle conversazioni intercettate in cui COGNOME e COGNOME biasimano il comportamento di COGNOME per non ave condiviso il NOME dell’estorsione, pur perpetrata in concorso con NOME e in nome “condominio” evocato da COGNOME COGNOME che COGNOME agito per permettere COGNOME imprenditori della zona di lavorare “in modo tranquillo” (“…prima è venuto a mangiare con noi..”, p. 19 sente impugnata).
2.1. Affetti da analoga genericità sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, t congiuntamente per essere strettamente connessi, con i quali si lamenta la contraddittorietà l’illogicità della motivazione per travisamento della prova circa il ruolo dell’imputato al del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e circa la competenza territoriale della RAGIONE_SOCIALE. Si tratta di censura la Corte di merito ha adeguatamente disatteso, anche richiamando la sentenza di primo grado, dove viene ampiamente ed esaustivamente spiegato, riportando contenuti delle fonti dichiarative e captative, non solo il collegamento di COGNOME con la criminalità nocerina (tanto che Ad prima di consumare l’estorsione in danno del COGNOME, aveva chiamato il “responsabile di COGNOMEr Superiore”, che gli aveva raccomandato proprio COGNOME NOME, p. 40 sentenza di prim grado), ma anche l’esistenza di un “condominio”, cui apparteneva COGNOME NOME a capo dell’omonimo RAGIONE_SOCIALE (e già condannato per associazione di stampo mafioso), riconosciuto anche al di fuori dello COGNOME territorio campano. La Corte ha condiviso quanto già ampiament argomentato sul punto dal primo giudice (pp. 42-43), laddove ha sottolineato che “COGNOME presentato all’COGNOME (che era un affiliato stabile del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) dal “responsabile di COGNOME COGNOME persona di fiducia e “seria” – agiva nella piena consapevolezza e volontà di agevolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a nulla rilevando i contrasti sopravvenuti con i concorrenti ed il fatto c equilibri interni con COGNOME fossero successivamente saltati, “non avendo COGNOME onorato l’impegno di spartirsi la tangente”, tanto che “l’COGNOME si ripresentava da COGNOME in compagnia COGNOME per ottenere un autonomo contributo” (p. 43 cit.).
E’ poi appena il caso di ricordare, vista la censura sulla mancanza di prova circa l’affiliazi COGNOME al RAGIONE_SOCIALE, che ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzaz metodo mafioso di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. – così parzialmente anticipando il tema posto con il sesto motivo di ricorso – non occorre he sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetran
energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodaliz criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l’utilizzo de mafioso, l’aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, anc le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Rv. 285018-02; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 27302501).
2.2. Il quarto e quinto motivo di ricorso, che lamentano il vizio di motivazione in rel all’attendibilità della persona offesa NOME NOME alla valutazione delle dichiarazioni rese da NOME NOME da COGNOME NOMENOME acquisite ai sensi dell’art. 493 comma 3 cod. proc. pen. son strutturati in fatto e tendono ad una non consentita rivalutazione delle fonti dichiar correttamente scrutinate dai giudici del merito circa il ruolo di COGNOME nella condotta est posta in essere con NOME NOME NOME NOME perseguito in termini di assegnazione di lavori all’impr da lui indicata. Alcuna delle circostanze rappresentate dalla difesa, peraltro in modo reiter e generico, ha efficacia scardinante dell’apparato motivazionale della sentenza impugnata, ove si consideri che già il primo giudice (p. 13) aveva affermato che le dichiarazioni testimonia COGNOME, ampiamente e positivamente scrutinate, “appaiono chiare, lineari e concordanti, nonché riscontrate da molteplici elementi probatori”, COGNOME ribadito nella sentenza impugnata (p.19 consentendo una ricostruzione dei fatti ritenuta, pertanto, intrinsecamente attendibile oltre munita di plurimi e specifici riscontri. A tale riguardo la Corte territoriale (pag. 20) ha che anche le dichiarazioni di NOME COGNOME, secondo la difesa in contrasto con l’appara accusatorio, confermano l’intervento di COGNOME nell’assegnazione dei lavori in ferro eseguirsi nel cantiere di NOME, ad un’impresa a lui vicina.
2.2.1. Come già segnalato nella premessa introduttiva, il vizio di travisamento della prova omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, n. 8610 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018 – 01), facendo carico alla difesa la specifica individuazione delle carenze od omissioni argomentative ovver delle illogicità della motivazione suscettibili di incidere negativamente sulla capacità dimostr del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 de 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 – 01). Non sono, dunque, deducibili in questa sede quali vizi dell motivazione riconducibili al catalogo dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. doglianze ch investano aspetti essenziali della regiudicanda, potenzialmente idonei ad imporre una diversa conclusione del processo, ovvero denunzino la scarsa persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così COGNOME quelle sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attend
della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
2.3 II sesto motivo di ricorso, che censura la ritenuta sussistenza dell’aggravante del met mafioso, è infondato. La Corte territoriale ha condiviso (p. 23-24) la valutazione ampiament argomentata dal primo giudice (p. 35 e segg.), il COGNOME ha sottolineato che COGNOME ave speso, nei contatti con la vittima, la sua caratura criminale, derivante dall’essere un pregiud appena uscito dal carcere; aveva preteso “un contributo in denaro o in lavori” soltanto pe fatto che COGNOME COGNOME lavorando nel “suo paese” e affinché potesse lavorare “in modo tranquillo”, e quindi con una richiesta di “pizzo” in relazione ad un’attività economica, giust con la finalità di protezione, propria di chi rivendichi il controllo del territorio, confe maggiore peso intimidatorio alle minacce estorsive formulate sia pure in maniera larvata (p. 3 sentenza primo grado); inoltre, si era presentato presso il cantiere del NOME con NOME (facente parte dell’associazione mafiosa capeggiata da COGNOME), il COGNOME, COGNOME averne anticipato l’arrivo in precedenti visite, si atteggiava nei suoi confronti COGNOME “guardaspalle contempo, pur comportandosi da “delinquente” (COGNOME espressamente qualificato nella deposizione riportata per stralci dai giudici del merito), sembrava dipendere da lui COGNOME “cagnolino” (pp. 33 e 40 sentenza primo grado); viene inoltre evidenziato che la pretesa er stata subito percepita da COGNOME COGNOME prospettata in “un clima non sereno” e foriera, in caso sua opposizione, di conseguenze negative sotto il profilo sia personale sia economico: tut elementi che i giudici del merito valorizzano e che convergono nell’attestare la sussistenza de circostanza aggravante e rispetto alle quali l’assunto difensivo circa l’inesistenza di condotte quali desumere il metus appare logicamente insostenibile.
2.4. Del tutto reiterativo e aspecifico è il settimo motivo, con il COGNOME il ricorrente dell’omessa rinnovazione dibattimentale, rigettata dalla Corte territoriale, con motivazi scevra da manifesta illogicità e da errori di diritto, quindi non censurabile in questa sede, COGNOME ha chiarito che la documentazione richiesta (ordinanza di affidamento in prova al serviz sociale nei confronti di COGNOME) e l’escussione dei testi dei carabinieri (perché riferiscan dichiarazioni spontanee rese all’imputato) non sono prove significative né tantomeno indispensabili ai fini della decisione, in quanto le circostanze dedotte sono contraddette d coacervo di prove contrarie e comunque il quadro probatorio risulta chiaro e completo (p. 2 sentenza impugnata).
Questa Corte ha in più occasioni chiarito, sulla scia dell’autorevole insegnamento delle Sezio Unite (n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820- 01; n. 2780 del 24/01/1996, COGNOME, Rv. 203974 – 01), che nel giudizio d’appello la rinnovazione dell’istrut dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., (con riguardo, quindi, riassunzione di prove già acquisite o di nuove prove) è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice d
non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, precisando che accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legitti se correttamente motivato (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01; n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620 – 01). Si è, per altro verso, evidenziato che in sede di ricorso cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttori dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base de decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del mede provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appe (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577-01; Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020 dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01) e si è affermato che la mancata rinnovazione dell’istruzion dibattimentale può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. so caso di prove sopravvenute o scoperte COGNOME la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337-01; Sez. 1 n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 25913601; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995-01).
NOME NOME.
Con riguardo alla posizione di COGNOME, il ricorso deve essere rigettato in ragione dell complessiva infondatezza.
3.1. La censura circa l’omessa derubricazione del reato di estorsione in quello di ragion fatt è in parte inammissibile e in parte destituita di fondamento. Va detto subito che la Co territoriale non ha valutato il predetto decreto ingiuntivo n. 939/12 emesso a favore di COGNOME nei confronti di COGNOME, di valenza centrale nell’economia del ricorso, perché non era devoluto al giudice dell’appello (pur essendo molto risalente nel tempo) – il COGNOME per tale mo non si è espresso sul punto – e il motivo che lo riguarda, sottoposto per la prima v all’attenzione di questa Corte, è pertanto inammissibile. Per il resto, la censura in pun qualificazione giuridica della condotta ha carattere reiterativo dei rilievi adeguatamente scrut e motivatamente disattesi da entrambi i giudici di merito (pp. 45 e ss. sentenza di primo gr e p.14 sentenza impugnata), che correttamente hanno escluso la possibilità di ricondurre i fa nel paradigma dell’art. 393 cod. pen. in ragione del versamento da parte di COGNOME di somma diversa ed ulteriore rispetto a quella oggetto di pattuizione per la cessione dell’atti commerciale e della messa in atto di condotte gravemente intimidatorie ai danni della persona offesa (l’incendio di due vetture dell’COGNOME), tanto da indurla non solo a cambiare cit anche a manifestare forte timore in sede di deposizione testimoniale (rendendo necessario il suo accompagnamento coattivo). Si è dunque al di fuori dello schema legale dell’esercizio arbitrari mancando la necessaria direzione finalistica che la condotta violenta o minacciosa deve assumere. Se, infatti, per COGNOME affermato dalle S.U. Filardo (n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 02), l’elemento distintivo tra l’estorsione e l’esercizio arbitrario va ricercato in r
all’elemento psicologico, da accertarsi secondo gli ordinari criteri, occorre pur sempre c violenza o minaccia siano funzionali alla soddisfazione di un diritto tutelabile innanzi all’a giudiziaria. Nella specie, i giudici d’appello (pp. 14-15), con motivazione logica e giuridica corretta, richiamando anche la sentenza di primo grado, hanno disatteso la richiesta difensi sull’assunto che COGNOME, servendosi dell’intervento del COGNOME, ha avanzato una richiesta denaro che non corrispondeva all’oggetto della tutela approntata dall’ordinamento giuridico quanto la somma di 80.000 euro, corrisposta dall’COGNOME, non si identifica con quella pat per l’acquisto dell’attività commerciale o per il pagamento dei fornitori del COGNOME e qui tratta di una somma che non gli era dovuta, frutto unicamente dell’imposizione del COGNOME, identificabile con il NOME dell’estorsione; la circostanza poi che la somma versata po essere stata riscossa dal COGNOME a saldo di un credito usurario, a sua volta vantato n confronti del COGNOME, COGNOME correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, attiene al post factum della vicenda, non costituisce un elemento che possa condurre a diversa valutazione dell’intero fatto ed attiene a deduzioni difensive che si risolvono nel sollecitare una rivalut del merito.
3.2. La Corte ha, inoltre, efficacemente confutato (p. 13) il tentativo difensivo di i l’attendibilità della parte offesa, sul presupposto della compilazione da parte sua di assegni onorati. In particolare, la valutazione di credibilità del narrato alla COGNOME sono giunti, con conforme, i giudici di merito è censurata sotto il profilo della mancata osservanza dei crit valutazione della prova testimoniale, nonché del vizio di motivazione, in quanto la senten impugnata risentirebbe di una argomentazione manifestamente illogica, contraddittoria e financo travisata rispetto ad una corretta valutazione del materiale probatorio, che COGNOME dovu condurre ad un risultato differente, ossia ritenere che le denunce sporte da COGNOME fos sostanzialmente mirate a sottrarsi all’adempimento degli accordi commerciali con COGNOME. La Corte territoriale ha richiamato a riscontro al narrato della persona offesa, comunque “precis coerente” (p.11 sentenza impugnata) e quindi munito di credibilità intrinseca, oltre alla sente di condanna irrevocabile riportata dai concorrenti ed esecutori materiali delle condo intimidatorie, anche le allegazioni documentali, dalle quali non emerge alcun titolo giustific del pagamento della somma in questione, nonché la parziale ammissione dello COGNOME COGNOME COGNOME non ha negato l’intervento dei COGNOME COGNOME il rapporto con NOME COGNOME, comprovato anche dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite. Va aggiunto che COGNOME si è costituito parte civile, non ha manifestato intenti calunniatori, dimostrandosi, anzi, pr nel racconto dei fatti accaduti laddove talvolta, nell’incertezza del ricordo, ha ridimensi alcune vicende, pur dimostrate con maggiore gravità, tanto è vero che, coerentemente con tale atteggiamento, è stato necessario ricorrere alla forza pubblica per assicurarne la presenza ai f della deposizione (p. 11 sentenza impugnata).
3.3. Anche la censura sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso è infondata. Occorre ricordare che la citata aggravante è configurabile quando si ponga in essere un
comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggett quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 2, n. 39424 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190).
Nel caso esaminato, la Corte territoriale ha condiviso (p. 15) la valutazione argomentata primo giudice (op. 70-71), il COGNOME ha sottolineato che la persona offesa ha chiaramente percepi la forza intimidatrice evocata dal RAGIONE_SOCIALE e che a tale forza volontariamente ricorr COGNOME NOME per fare valere i suoi interessi economici nei confronti di COGNOME, a rilevando che quest’ultimo decise di reagire, agendo per le vie legali ed evitando ulteriori in con NOME COGNOME, il COGNOME aveva speso, nei contatti con la persona offesa, la sua caratur criminosa, derivante dalle pregresse condanne e dall’appartenenza a RAGIONE_SOCIALE mafioso, conferendo così maggiore peso intimidatorio alle minacce estorsive formulate e anche messe in atto con l’incendio delle vetture di COGNOME, tanto da indurlo, COGNOME detto, ad allontanarsi dal Giustificata è anche la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, sottolineando COGNOME COGNOME avesse consapevolmente fatto proprie le finalità e l’attività dell’associazione crimi facente capo a COGNOME NOME, di cui chiedeva l’intercessione e la protezione, con consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio (p. 15 sentenza impugnata).
In conclusione i ricorsi vanno rigettati; consegue ex lege ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Tutti i ricorrenti, in solido tra di loro, debbono inoltre essere condannati a rimborsare all civile costituita, RAGIONE_SOCIALE, le spese sostenute nel grad liquidate in complessivi euro 4.200,00, oltre accessori di legge.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltr gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giud dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in compless euro 4.200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso In Roma, 14 novembre 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente