Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34680 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34680 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 22/07/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SCALEA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 3/4/2025 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale in relazione all’estorsione aggravata, anche ai sensi dell’art. 416bis. 1 cod. pen., dal metodo mafioso e dalla finalità dell’agevolazione del gruppo criminale denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, operante in Cetara, ai danni di COGNOME NOME, amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, che stava svolgendo lavori nel cantiere sito al Centro Sportivo di San Nicola Arcella, intimandogli il pagamento della somma dieuro 15.000,00 successivamente ridotta e concordata nella misura di 7.000,00 euro in considerazione dell’indisponibilità dell’intero importo da parte della vittima, con richiesta formulata inizialmente da NOME COGNOME e pagamenti di 3.000/4.000 euro effettuati in piø tranches da COGNOME NOME NOME NOME padre NOME nelle mani dello stesso COGNOME e del suocero NOME COGNOME.
Il ricorso Ł affidato a due motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge e vizio di assoluta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza , fondandosi il compendio indiziario esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME, con illogicità della motivazione laddove asserisce che COGNOME NOME avrebbe consegnato somme di denaro direttamente nelle mani del NOME, che poi lo stesso NOME COGNOME non ha riconosciuto in fotografia, sicchØ non vi sarebbe concordanza tra le dichiarazioni delle
persone offese, padre e figlio, la cui attendibilità, pertanto, non Ł stata adeguatamente vagliata dal provvedimento impugnato.
2.2. Violazione di legge ed assoluta mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, affrontate in maniera generica senza considerare che il COGNOME Ł detenuto in esecuzione di una pena di dieci anni di reclusione, dei quali ha scontato solo sette mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perchØ manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso in esame – propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Ciò in quanto Ł consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito(Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
Alla luce di tali principi, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata rende adeguatamente conto, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, degli elementi indiziari posti a fondamento del provvedimento genetico, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa e da quella di suo padre NOME, da fonti intercettive e da servizi di ocp.
Si tratta di valutazioni idonee a rendere conto della decisione impugnata ed immuni da vizi logici o giuridici, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di misure cautelari personali, secondo cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione di attendibilità estrinseca (Sez. 1, Sentenza n. 44633 del 2018; Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, COGNOME, Rv. 258870). Le dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME, nel caso in esame, sono state riconosciute attendibili perchØ specifiche, circostanziate e congruenti, oltre che immuni da intenti calunniatori o vendicativi, e senza incorrere in illogicità alcuna il tribunale del riesame ha ritenuto che anche le modalità progressive e graduali con le quali il predetto si Ł confidato con i carabinieri fosse sintomo di spontaneità.
Soprattutto, il Tribunale del riesame ha riconosciuto che l’attendibilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME Ł stata ritenuta riscontrata dai servizi di ocp, oltre che dalle s.i.t. rese dal figlio NOME COGNOME. L’ordinanza impugnata, a tal proposito, ha evidenziato come il coinvolgimento del COGNOME nel reato contestatogli come commesso in concorso con il genero NOME COGNOME sia emerso non solo dalla spendita del suo nome da parte di quest’ultimo, ma anche dalle dichiarazioni di NOME COGNOME secondo cui il padre, NOME COGNOME, aveva pagato somme oggetto di estorsione proprio nelle mani del COGNOME, e senza incorrere in vizi logici ha ritenuto tale assunto in alcun modo smentito dal mancato
riconoscimento fotografico del NOME da parte del padre della persona offesa, dal momento che lo stesso NOME COGNOME ha dichiarato di aver visto il NOME una sola volta, diverso tempo prima, e di non essere, pertanto, in grado di riconoscerlo.
Premesso che le esigenze cautelari sono state riconosciute in virtø della doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., confortata dalla pervicacia del ricorrente nel reiterare le richieste estorsive anche a fronte del rifiuto del taglieggiato, impendo percentuali e termini precisi di pagamento, e persistendo nel far percepire alle vittime la forza criminale degli agenti sul territorio, deve rilevarsi che il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile, perchØ manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale (anche se in virtø di una condanna definitiva) non Ł di per sŁ in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in quanto nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498 – 01; Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Pmt, Rv. 282416 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell”art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 22/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME