Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34679 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34679 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 22/07/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza RAGIONE_SOCIALE parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 1^ aprile 2025 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale in relazione al tentativo di estorsione aggravata, anche dal metodo mafioso e dalla finalità dell’agevolazione del gruppo criminale denominato ‘RAGIONE_SOCIALE, operante in Cetara, ai danni di COGNOME NOME, amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, che stava svolgendo lavori in appalto nel centro storico del comune di Cirella.
Il Tribunale del riesame ha evidenziato che la misura disposta nei confronti dell’COGNOME si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME, riscontrate da quelle di suo padre NOME COGNOME, su fonti intercettive e sugli esiti di servizi di ocp: sulla base di tali elementi sono stati riconosciuti gravi indizi della partecipazione dell’COGNOME a richieste estorsive già formulate ai danni del COGNOME da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuti collegati alla cosca RAGIONE_SOCIALE, giacchØ a queste era seguito l’invito rivolto dall’COGNOME alla persona offesa di assecondare le richieste estorsive ricevute, anche con piccole somme, al fine di dimostrare la sua disponibilità a pagare quanto richiestogli. Era stata riconosciuta anche l’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. sul rilievo che le richieste di denaro erano state avanzate come contributo ‘per stare tranquilli’, ed accompagnate da ripetuti riferimenti ai detenuti che attendevano denaro in carcere, tanto che il COGNOME ed il COGNOME avevano ottenuto il pagamento della somma di euro duemila in prossimità RAGIONE_SOCIALE feste natalizie.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto non essere stata superata la doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. pen., anche in considerazioni dei precedenti penali dell’COGNOME,
‘considerato braccio destro del boss COGNOME NOME, attualmente detenuto’ ed indicato da collaboratori di giustizia come al vertice della ‘ndrina di Diamante, insieme e COGNOME NOME ed a suo figlio NOME.
A sostegno del suo ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha articolato quattro motivi di impugnazione:
2.1. Violazione dell’obbligo di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, difettando la valutazione critica degli elementi di appartenenza dell’COGNOME al sodalizio mafioso, così come la descrizione del ‘metodo mafioso’, e non essendosi adeguatamente considerato che l’COGNOME Ł ‘legalmente separato e divorziato’ dalla figlia del COGNOME, e convive con altra donna.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari;
2.3. Violazione di legge con riferimento al giudizio prognostico ed alla valutazione della presunzione di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari;
2.4. Vizio di motivazione con riferimento all’esclusione della possibilità di applicare misure meno afflittive.
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria di replica in data 10/7/2025 la difesa ha insistito sull’accoglimento del ricorso, richiamando le pagg. 40-42 dell’ordinanza genetica, dalle quali emergerebbe essere stata la stessa persona offesa a minimizzare le condotte dell’COGNOME, da ritenersi inidonee, pertanto, ad integrare il presupposto indiziario richiesto per la misura cautelare piø afflittiva, ed ha ribadito che:
4.1. Il provvedimento impugnato Ł viziato da una motivazione generica e stereotipata;
4.2. Gli indizi di colpevolezza e l’aggravante mafiosa sono stati valutati in modo generico, senza riscontri oggettivi sufficienti e senza una rigorosa individuazione della condotta personale del ricorrente;
4.3. Le esigenze cautelari non risultano attualizzate e concrete in relazione alla situazione personale del ricorrente;
4.4. ¨ mancata una reale considerazione RAGIONE_SOCIALE misure alternative alla custodia in carcere, in violazione dell’art. 275 c.p.p. e dei principi costituzionali e convenzionali;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perchØ manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso in esame – propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Ciò in quanto Ł consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica RAGIONE_SOCIALE censure inerenti la adeguatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito(Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto degli elementi indiziari posti a fondamento del provvedimento genetico, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa e da quella di suo figlio NOME, da fonti intercettive e da servizi di ocp.
Si tratta di valutazioni idonee a rendere conto della decisione impugnata ed immuni da vizi logici o giuridici, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di misure cautelari personali, secondo cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione di attendibilità estrinseca’ (Sez. 1, Sentenza n. 44633 del 2018; Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, COGNOME, Rv. 258870). Le dichiarazioni di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE quali Ł stata riconosciuta la spontaneità pacatezza e congruenza, sono state, invece, riscontrate anche dalla messaggistica whatsapp tra l’COGNOME e la stessa persona offesa e, soprattutto da quelle del padre di questo, NOME COGNOME, che ha riferito RAGIONE_SOCIALE minacce estorsive realizzate da NOME COGNOME presso il cantiere della ditta sito in Diamante, ove si Ł presentato come referente degli ‘amici di COGNOME‘, con ciò intendendo il RAGIONE_SOCIALE dominante in quel territorio, sicchØ non illogicamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che la dedotta cessazione del rapporto matrimoniale tra l’COGNOME e la figlia del boss COGNOME non fosse idonea a disarticolare un simile quadro indiziario.
Anche il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. nella forma sia del metodo mafioso che dell’agevolazione dell’associazione mafiosa, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Ł stato fondato su argomentazioni in alcun modo generiche ed ancorate, invece, ad elementi concreti quali il rilievo che ricorrente, notoriamente inserito in contesti di criminalità organizzata, si era presentato espressamente al padre della persona offesa come referente degli ‘amici RAGIONE_SOCIALE‘, con ciò mostrando di agire in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE mafioso del territorio ben delineato nell’ordinanza cautelare, e come abbia agito in continuità con la condotta estorsiva di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano motivato le richieste di denaro con la necessità di sostenere le spese per le persone in carcere. Senza incorrere in vizio logico alcuno, pertanto, l’ordinanza impugnata ha riconosciuto anche la finalità di agevolare il RAGIONE_SOCIALE mafioso dominante nella zona.
Anche con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha reso adeguatamente conto dell’insussistenza di elementi idonei a superare la doppia presunzione posta dall’art. 275 cod. pen., e quindi ad adottare misure meno afflittive, alla luce non solo dei precedenti penali del ricorrente, quanto soprattutto della sua vicinanza al COGNOME, posto al vertice del sodalizio criminoso, e del suo dichiarato collegamento con i coindagati COGNOME e COGNOME.
4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 22/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME