Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37644 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37644 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/07/2025 del Tribunale del riesame di COGNOME
Visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della Sostituta procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
COGNOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre av verso l’ordinanza del 30 luglio 2025 del Tribunale di COGNOME che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti del ricorrente dal Gip del Tribunale di COGNOME, in ordine ai reati di concorso in estorsione e tentata estorsione aggravati dalle più persone riunite e ai sensi dell’art. 416 -bis .1 cod. pen. (nella declinazione del metodo e dell’agevolazione mafiosa).
In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria , la vicenda oggetto del procedimento cautelare riguarderebbe una richiesta estorsiva avanzata in danno di COGNOME NOME, titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la pretesa illecita sarebbe stata avanzata su mandato del ricorrente da COGNOME NOME e COGNOME NOME in ragione di alcuni lavori RAGIONE_SOCIALE in corso di realizzazione all’interno del rione Gescal e nella Masseria Cardone.
La difesa affida il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio sulla gravità indiziaria. In particolare, si contesta la causale estorsiva posta a fondamento della richiesta avanzata dal coindagato COGNOME che, sulla scorta del dichiarato di quest’ultimo, andava invece ricondotta ad una richiesta avanzata a titolo personale a cagione della sua precaria condizione economica e, dunque, ad una donazione. Carenti, poi, erano gli elementi fondanti il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda, con particolare riguardo al contributo materiale che avrebbe prestato rispetto alla pretesa estorsiva finalizzata a costringere la p.o. a versare l’importo complessivo di euro mille, difettando elementi di collegamento con i presunti correi, tenuto anche conto che dopo l’incontro dell’8 giugno 2025 la p.o. non incontrerà più il ricorrente, né questi si recherà in alcun modo dalla medesima. Si rappresenta, poi, che la stessa p.o., in sede di ultima integrazione di denuncia, si era detta incerta del coinvolgimento di COGNOME NOME che restava comunque frutto di una supposizione. Gli stessi correi avevano negato di essersi recati dalla p.o. su mandato del ricorrente e che la richiesta fosse volta ad agevolare il RAGIONE_SOCIALE camorristico . Infine, dalla stessa lettura della denuncia della parte lesa non si ravvisava in alcun modo la violenza o la minaccia che l’avrebbe costretta a cedere alle pretese estorsive.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’aggravante mafiosa ex art. 416 -bis. 1 cod. pen. nella sua duplice declinazione che il Tribunale aveva fondato su argomenti privi di valenza dimostrativa e su assunti apodittici ed illogici.
Dalle stesse dichiarazioni della p.o. emergeva che la richiesta esulasse da qualsiasi contesto camorristico, né era stato speso il nome del RAGIONE_SOCIALE , tantomeno
quello di NOME COGNOME. Parimenti, la vicenda fattuale era priva di un’effettiva evocazione di un contesto criminale che abbia inciso in termini di coartazione psicologica sulla p.o. Né a tal fine erano probanti gli elementi di prova -tratti da registrazione audio e immagini registrate – a cui il Tribunale aveva fatto riferimento.
Il Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. NOME COGNOME, con requisitoria del 22 ottobre 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo la difesa mira, infatti, a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze probatorie operata dai giudici della cautela una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa: dunque, si pone all’esterno dei limiti del sindacato di legittimità.
Il tutto a fronte di una motivazione che, nel fare riferimento alle dichiarazioni della p.o., alle trascrizioni del dialogo che la stessa ha intrattenuto e registrato con i correi e agli accertamenti di p.g. svolti, restituisce un quadro del tutto differente da quello prospettato in via alternativa nel ricorso.
Si legge, infatti, che latore dell’iniziale richiesta estorsiva fu proprio il ricorrente e come a questa si siano susseguite senza soluzione di continuità le richieste dei correi, financo ostentando l’avallo del ricorrente (v. pagg. 3 e 4).
Le trascrizioni delle dichiarazioni rese dalla p.o., nonché quelle registrate in occasione del dialogo successivamente avuto con i correi, danno conto di come la corresponsione della prima tanche della tangente e le successive richieste fossero tutte accomunate dal disegno, comune ai correi, di sottoporre al pagamento del pizzo l ‘ imprenditore. A conferma di ciò la strettissima successione temporale -di un solo giorno -tra l ‘ iniziale richiesta estorsiva dell ‘ indagato (l ‘ 8/06/2025) e quella dei correi che ne specificano l ‘ ammontare, a cui la p.o. aderiva seppur in misura inferiore rispetto a quanto preteso, così escludendosi la paventata liberalità che avrebbe accompagnato il primo versamento. Del resto, il Tribunale, a conferma del legame esistente tra la richiesta dell ‘ NOME e quella immediatamente successiva operata dai correi – a cui si deve la prima corresponsione di denaro ad opera della p.o. – precisa (a pag. 6) che allorquando la mattina del 9 giugno i due coindagati si palesarono, la p.o., rispondendo alla richiesta di denaro, precisò di avere già parlato la sera precedente con NOME.
Analogamente all ‘ unitaria matrice estorsiva vanno ricondotte le ulteriori richiesta avanzate dai correi: ritenere, come prospetta la difesa, tali successive
pretese -alle quali la p.o. non aderiva in quanto decideva di sporgere denunzia -ad un ‘ iniziativa autonoma del COGNOME e/o del COGNOME costituisce una lettura parcellizzata delle risultanze processuali, non solo perché si pongono in stretta continuità temporale con la prima (entro i successivi quindici giorni dal pagamento) e sono dettate dalla medesima causale consistita nel pagamento di una somma affinché l ‘ imprenditore continuasse a lavorare, ma poiché originate dalla delega per la riscossione della tangente che COGNOME aveva sin dall ‘ inizio dato ai correi e di cui la p.o. era stata messa al corrente dallo stesso COGNOME allorché il 9 giugno aveva quantificato l ‘ importo della tangente.
In tale contesto il riferimento all’essere ‘senza soldi’ pure evocato dal COGNOME non svolge alcuna interferenza ai fini dell ‘ esclusione della matrice estorsiva in quanto tale riferimento si inserisce nell’ambito di un contesto, parimenti e primariamente evocato, di una corresponsione che si riteneva dovuta in forza del fatto che non era consentito alla persona offesa, quale imprenditore, eseguire dei lavori -chiaramente più volte indicati a riferimento della pretesa -senza aver corrisposto la tangente alla cosca dominante su quel territorio, pena anche il subire conseguenze in ordine alla prosecuzione dell ‘ attività di impresa.
La causale estorsiva più volte rappresentata dai correi alla p.o. risulta, quindi, in perfetta linea con la richiesta iniziale che si deve al ricorrente, il quale ne dava impulso (v. pag. 3), delegando ai complici la fase esecutiva della riscossione (v. pag. 5). Si è al cospetto, pertanto, di richieste unitariamente espressive del disegno di costringere l ‘ imprenditore a pagare ripetutamente il ‘ pizzo ‘ .
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo relativo all’aggravante speciale.
Quanto al profilo oggettivo della circostanza, le modalità della richiesta, riferita alla necessità di chiedere previamente il permesso per eseguire i lavori in una determinata zona del territorio, evoca logicamente la riconducibilità della pretesa a consessi di stampo mafioso dediti a molteplici delitti e al controllo del territorio e delle relative attività economiche. Peraltro, dalla lettura dell ‘ ordinanza impugnata risulta che la stessa p.o. ha riferito di avere avuto piena contezza che i due correi erano emissari dell’COGNOME NOME e che ‘ tutti gli indagati erano conosciuti dal denunciante come soggetti contigui al RAGIONE_SOCIALE, per come confermato anche da diversi collaboratori di giustizia che hanno indicato l’affiliazione del ricorrente a tale consesso, operante in Secondigliano ‘ (v. pag. 7) . Donde anche il profilo soggettivo dell’aggravante rinviene logica motivazione, in quanto l’estorsione, ricondotta ad una tangente ambientale sui lavori pubblici, si sostanzia, in ragione anche delle qualità attribuite ai soggetti coinvolti e del contesto in cui matura, nella volontà di favorire la conservazione del controllo illegale di ogni attività commerciale ritenuta di interesse dell’organizzazione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comm i 1 ter e 3, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui a ll’art. 94 , comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME