Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50018 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50018 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 31/3/2023 del Tribunale per il riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse, a mezzo p.e.c., in data 15 ottobre 2023, dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che replicando alle conclusioni del P.g. ha insistito per l’annullamento della impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, sezione distrettuale per il riesame, ha confermato il provvedimento coercitivo in quella sede impugnato, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale capitolino il 7 marzo 2023, in relazione alle incolpazioni di cui al capo unico (estorsione aggravata, continuata, in concorso), così rigettando il ricorso proposto dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen..
1.1. Il collegio dell’incidente cautelare ha quindi affrontato i temi della valutazion della gravità indiziaria, fondata esclusivamente sulla lettura di brani di conversazioni intercettate intra alios ed interpretate alla luce del pregresso contesto che avvince i protagonisti familiari alla più complessa vicenda, intersecante un omicidio. Ha quindi affrontato, in forma diretta, le deduzioni mosse con l’istanza di riesame, confermando il quadro di gravità indiziaria già scrutinato in sede genetica.
1.2. Il Collegio ha poi argomentato la ritenuta concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, stante la gravità dei fatti, sintomatici di stabile dedizion al crimine.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe indicato e ne ha chiesto l’annullamento per violazione della legge penale incriminatrice, della regola di giudizio di cui all’art 273, 192, commi 2 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria. Nulla ha dedotto ricorrente in tema di esigenze cautelari e adeguatezza della restrizione.
Il ricorso è inammissibile, giacché manifestamente infondato, aspecifico e teso a ribaltare sulla giurisdizione di legittimità argomentazioni di merito in ordine all valutazione della gravità indiziaria.
3.1. Il ricorrente censura la ritenuta sussistenza del quadro indiziario, in relazione al concorso del COGNOME nella condotta estorsiva aggravata consumata per effetto della violenza esercitata dal fratello sulla persona offesa.
3.2. Il Tribunale ha ravvisato chiara evidenza della fattispecie contestata sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente, sul ruolo specifico da questi svolto in tema di estorsione in concorso) di un evidente ed univoco compendio di conversazioni intercettate, sia pure intra alios. Gli elementi evidenziati attengono alla causale illecita di un pregresso credito, vantato dal fratello del ricorrente ne confronti della persona offesa dalle violenze, la somma contante per estinguere il debito che verrà consegnata, argomenta il tribunale, nelle mani del ricorrente, che si premura di farli pervenire al fratello. Il contesto in cui si svolgono i fatti indu Tribunale a ritenere certa la consapevolezza in capo al COGNOME, che ebbe a ricevere il denaro delle ragioni estorsive sottostanti.
Tale contesto di convergenti elementi colloquiali consente, argomenta il Tribunale, di avvincere il soggetto agente al fatto contestato, in ragione della lettura non irragionevole delle stesse conversazioni.
3.3. A fronte di tale convergente molteplice colloquiale, inammissibili si rivelano quei motivi che propongono alla Corte una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate avulso dal contesto logico nel quale sono state “lette” nel merito, con argomentazioni coerenti e niente affatto contraddittorie (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Del resto, il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente, né pare evincersi dalla lettura del testo motivazionale la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190).
3.4. Del pari esente da vizi rilevabili in questa sede è la motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione, giacché la consegna del denaro è stata determinata dalle minacce o dalle violenze dell’agente (fratello del ricorrente e latitante al momento del fatto), che in tal modo si è procurato un profitto indebito, con altrui danno. Il ricorrente svolse un ruolo essenziale nella realizzazione dello scopo ed appare consapevole delle ragioni illecite della richiesta, fondata su credito inesistente, perché poggiato su contratto nullo, per illeceità della causa e dell’oggetto.
L’argomentazione ulteriore, che vorrebbe privilegiare una diversa interpretazione dei fatti scrutinati, non è ammessa nella sede di legittimità. I rilievi mossi sostanziano in censure di fatto, rivolte ad una non consentita rivalutazione da parte del giudice di legittimità delle circostanze di fatto esaminate dal tribunale, che ha argomentato il proprio convincimento con discorso giustificativo immune dai denunciati vizi. Né il Tribunale del controllo cautelare poteva esaminare la doglianza di merito che censurava l’incoerente dispiegarsi della mozione cautelare, che non avrebbe illogicamente attinto altri familiari, pure coinvolti. Compito del Collegio del controllo cautelare è la verifica dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge per l’emissione del titolo, non la verifica, a tutto tondo della complessiva attivit investigativa svolta dal requirente. La lamentata incoerenza non poteva dunque trovare nel Tribunale l’interlocutore designato dal rito.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa per le ammende di una somma che pare opportuno determinare in euro duemila, come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell’istituto penitenziario di detenzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.
proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.