Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37713 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37713 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo dei suoi difensori, ha proposto due distinti ricorsi per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il 1^/4/2025 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che il 14/3/2025 aveva applicato nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di estorsione continuata in concorso.
1.1. GLYPH Il ricorso presentato a mezzo dell’AVV_NOTAIO è affidato a quattro motivi di impugnazione:
1.1.1. violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale negato il rinvio chiesto dalla d per poter esaminare le s.i.t. rese da COGNOME NOME alla P.G. e prodotte solo in udienza dal pubblico ministero, avendo invece il Tribunale concesso solo una sospensione ad horas.
1.1.2. vizio di motivazione, per mera apparenza della stessa, in ordine ai gravi indizi d colpevolezza con riferimento all’estorsione contestata al capo 1) della provvisoria imputazione.
1.1.3. Violazione di legge, con riferimento alla contestata aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa, fondata sulla solo dedotta consapevolezza da parte del COGNOME delle finalità agevolatrici perseguite dal coindagato COGNOME.
1.1.4. Vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelarì.
1.2. Anche l’AVV_NOTAIO ha presentato ricorso per cassazione nell’interesse del COGNOME, articolando due motivi di impugnazione:
1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della gravità indiziaria per il reato di estorsione aggravata ex art. 416bis.1 cod. pen. in concorso con NOME ed ai danni di NOME e NOME COGNOME.
1.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, anche laddove non attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Il primo motivo del ricorso presentato a mezzo dell’AVV_NOTAIO è inammissibile sotto due profili.
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In primo luogo deve rilevarsi che il ricorrente, nel censurare l’asserita violazione del di di difesa con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell’udienza, avanzat per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal pubblico ministero in udienza, costituiti dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, padre della persona offesa, nulla ha dedo in ordine alla rilevanza e decisività di tali dichiarazioni: secondo il costante e condivi insegnamento di questa Corte di Cassazione, invece, è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedim impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv,. 269218).
Per quel che più rileva, peraltro, nessuna violazione di legge può ravvisarsi nell’assegnazione di un termine a difesa “ad horas” per esaminare nuovi elementi probatori emersi all’udienza camerale, avendo questa Corte di legittimità già avuto modo di chiarire che, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il tribunale deve assegnare all’indagato ch ne faccia richiesta un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal pubblico ministero in udienza, ma la congruità di tale termine va apprezzata i rapporto alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame, al fine di consentire il rispetto del termine di dieci giorni per la decisione previsto, dall’art. 309, commi 9 e 10 proc. pen., a pena di inefficacia della misura (cfr. Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020, COGNOME, Rv 279298 – 01: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sufficiente un rinvio “ad hor dell’udienza di riesame, nonostante l’opposizione del difensore alla brevità del termin concessogli).
2. Sono infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, i motivi di ricorso con i quali entrambi i difensori del COGNOME contestano riconoscimento della gravità del compendio indiziario gravante sul ricorrente in ordine all’estorsione aggravata contestatagli, essendo state valutate dal Tribunale del riesame, quantomeno implicitamente e sempre senza incorrere in vizi logici, tutte le argomentazioni della difesa.
Tale compendio indiziario è costituito prevalentemente dalle dichiarazioni dell’imprenditore NOME COGNOME (poi riscontrate da quelle del padre, NOME COGNOME), che già nel novembre del 2022 aveva confidato ad un maresciallo dei carabinieri della Compagnia di Scalea alcune condotte estorsive di cui era vittima, non intendendo però formalizzare alcuna denuncia per il timore di ritorsioni, attesa la caratura RAGIONE_SOCIALE dei soggetti coinvolti.
Successivamente, in data 11/2/2025, la stessa persona offesa ha dichiarato al pubblico ministero che nel periodo natalizio del 2022 un suo compaesano, l’odierno ricorrente NOME COGNOMECOGNOME indicato come genero dì NOME COGNOMECOGNOME elemento di spicco della criminalità organizzata di Scalea, gli aveva intimato, per conto di quest’ultimo, il pagamento di circ
14.000,00 euro in considerazione dei lavori in appalto del valore di 560.000,00 euro che la persona offesa stava ultimando presso un campo sportivo di San Nicola Arcella (CS). Il COGNOME aveva replicato di non avere la disponibilità di una simile somma ed aveva ottenuto, una riduzione della somma pretesa ad euro 7.000,00 che aveva dilazionato versando, sino ad aprile/maggio dell’anno 2023 circa 3.000-4.000 euro, mentre anche il padre NOME COGNOME versava somme direttamente al COGNOME.
Nel mese di settembre 2024, poi, dopo l’arresto del predetto NOME COGNOME, il COGNOME era stato avvicinato da NOME COGNOME e NOME COGNOME, persone a lui note perché anch’esse legate alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” di RAGIONE_SOCIALE, che gli avevano chiesto di corrispondere a loro le somme ancora dovute al COGNOME, riferendo anche il COGNOME che tale richiesta non doveva essere intesa come riferita ad un “pizzo”, bensì come una “forma di protezione”, ed esprimendo però anche la minaccia che, se non avesse ottemperato, “sarebbero diventati nemici”.
Successivamente, intorno al periodo di Natale del 2024, in occasione dello svolgimento di lavori in un cantiere dì Cirella di Diamante (CS)il NOME ed il COGNOME si erano dì nuovo presentat al COGNOME chiedendo il pagamento del 3% dell’appalto, percentuale pari a 30.000,00 euro, affermando che si trattava di un contributo per “stare tranquilli”, destinato al sostentamen delle persone in carcere.
Nel valorizzare tali elementi ai fini della valutazione del compendio indiziario gravante s COGNOME, il Tribunale del riesame, senza incorrere in vizio logico alcuno, ha riconosciuto pien attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in considerazione della modalità gradual progressive del racconto, ritenute sintomo di spontaneità, e della linearità ed assenza d contraddizioni del narrato.
Il provvedimento impugnato, nel riconoscere piena attendibilità al racconto della persona offesa, ha anche valorizzato anche, quale elemento di riscontro, le dichiarazioni rese al pubblico ministero dal padre del predetto, NOME COGNOME, che ha riferito che nel periodo compreso tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre del 2023 il COGNOME, “genero di NOME” , era presentato presso il cantiere del figlio NOME, che voleva far incontrare con lo stes NOME per “mettersi in regola”, nel senso che avrebbe dovuto consegnargli del denaro. Nell’occasione il COGNOME si era rifiutato di incontrare il COGNOME, consegnando, però COGNOME la somma di mille euro, con l’invito a non farsi vedere più. Un paio di mesi dopo, invece, il COGNOME si era ripresentato, rinnovandogli l’invito ad incontrare il COGNOME ed recatosi all’appuntamento, aveva ricevuto da quest’ultimo, con tono non amichevole, la richiesta estorsiva dì circa 14.000 o 15.000 euro, precisando che si trattava di “soldi destinati a COGNOME Il COGNOME era allora riuscito a concordare, però, una riduzione della pretesa estorsi all’importo di 7.000 euro. Dopo la Pasqua di quell’anno, il COGNOME si era presentato a NOME COGNOME chiedendo la somma concordata, e NOME COGNOME aveva poi appreso dal figlio che questo aveva consegnato in seguito la somma di 2.000 euro, ma non sapeva riferire a chi.
3. Riconoscendo sulla base di tali convergenti elementi la gravità degli indizi dell colpevolezza del COGNOME in ordine al delitto di estorsione aggravata ascrittogli, il Tribu del riesame, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione impugnata, a nulla rilevando che l’ordinanza non abbia dato esplicita risposta a singole deduzioni difensive da ritenersi implicitamente superate perché incompatibili con le valutazioni come sopra espresse, quali la negazione, da parte della difesa, dei rapporti d affinità tra il COGNOME ed il COGNOME, oppure le deduzioni difensive in ordine all’attend dell’indicazione del COGNOMECOGNOME da parte del COGNOME, in occasione di uno degli incontri quest’ultimo con lo stesso COGNOME COGNOME il COGNOME: nel percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, infatti, si è dato rilievo alla vicinanza del ricorrente al COGNOME, a nulla rilevand primo sia anche il genero del secondo, così come non contrastano con la ricostruzione del quadro indiziario gravante sul COGNOME le contestazioni difensive in ordine all’attendibi dell’individuazione nel COGNOME della persona che aveva avvicinato la persona offesa in occasione di altro episodio, non contestato all’odierno ricorrente.
Analogamente, le valutazioni del Tribunale del riesame in ordine all’attendibilità del dichiarazioni di NOME COGNOME, fondate, oltre che sulla linearità ed assenza di contraddizio nel narrato, anche sulle modalità graduali e progressive del racconto, ritenute sintomo di spontaneità, e sul riscontro che tale attendibilità ha ricevuto dalle s.i.t. del padre del NOME COGNOME, appaiono assorbenti rispetto alle asserite discrasie su aspetti comunque marginali delle due narrazioni, atteso anche che ciascuna delle persone offese ha riferito sempre di episodi ai quali non era presente l’altra.
In tema di ordinanza “de libertate” del tribunale del riesame, infatti, è ravvisabile il vi omessa motivazione quando dal provvedimento, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti per il giudizio e non anche quando i moti per il superamento delle tesi difensive su una determinata questione siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate per risolverne altra (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 – 01).
4. L’ordinanza impugnata ha dato anche adeguatamente conto delle ragioni per le quali si è riconosciuta la gravità indiziaria anche con riferimento al metodo mafioso ed alle finali agevolative del sodalizio criminoso di riferimento, atteso che, dopo aver richiamato per relationem l’ordinanza cautelare, con riferimento alla ricostruzione storico-giudiziar dell’RAGIONE_SOCIALE, riconosciuta come operante nel territorio di Scalea, in alleanza con la RAGIONE_SOCIALE, operante nell’area di COGNOME, ha evidenziato come siano state prospettate alle persone offese la necessità di “stare tranquilli” e di “mettersi in rego la COGNOME delle somme richieste al sostentamento dei detenuti. Con particolare riferimento alla finalità agevolatrice di un’associazione di stampo ‘ndranghetistico l’ordinanza impugnata, poi, ha espressamente valorizzato anche la specificazione data dal COGNOME a NOME COGNOME secondo cui il denaro richiesto era destinato “a COGNOME“, in tal modo evocando la consorteria
RAGIONE_SOCIALE, dominante sul territorio ed alleata con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed ha dato cont ragioni per cui si è riconosciuta la piena consapevolezza, da parte del COGNOME, laddove ha riferito dei rapporti stretti tra il COGNOME ed il ricorrente, ta si era presentato espressamente alla persona offesa a nome del primo, invitandolo a pre al cospetto di questo, soggetto noto per la sua posizione apicale nella criminalità locale questi, convergenti nell’evidenziare la piena consapevolezza, da parte del COGNOME finalità agevolatrice del sodalizio criminoso perseguite con l’estorsione, in coe l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, secondo il quale la ci aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tip natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel re pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseg compartecipe. (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01).
Sono inammissibili per la loro genericità e manifesta infondatezza, infine, i m ricorso con i quali le difese del ricorrente censurano come meramente apparente la motiv del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, atteso risultano prospettati dalle difese elementi, disattesi dall’ordinanza, che possano rite solo astrattamente idonei a superare la doppia presunzione posta dall’art. 275 comma proc. pen. che il Tribunale del riesame, invece, ha ritenuto confermata anche dal pericolo di condotte di intimidazione nei confronti della persona offesa, volte ad ost completa ricostruzione dei fatti, desunto dalle modalità dei fatti e dal contesto crimina sono svolti.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
< LU ^-1 proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att.
Così deliberato in camera di consiglio, il 30 settembre 2025