Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16980 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16980 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato a Caivano (NA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del j7/11/2023 del Tribunale del riesame di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria di replica del difensore AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
I difensori di NOME COGNOME e di NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Napoli in parziale riforma dell’ordinanza emessa il 30 ottobre 2023 dal G.i.p. del
medesimo Tribunale ha sostituito la misura custodiale con gli arresti domiciliari nei confronti del COGNOME, confermando detta misura per il NOME per il reato di cui agli artt. 110- 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1 e 3 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen. – per avere, in qualità di esecutori materiali insieme a COGNOME NOME, su mandato di COGNOME NOME, dopo aver convocato COGNOME NOME, amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, presso l’abitazione del NOME, costretto quest’ultimo, con la minaccia di impedirgli di svolgere l’attività di lavoro, a pagare la somma di 5 mila euro, oltre quella di 1.500 euro già versata, con le aggravanti di aver agito con metodo mafioso ed al fine di agevolare il gruppo camorristico diretto dall’COGNOME, operativo in Caivano e comuni limitrofi-.
Il ricorso proposto nell’interesse del NOME si articola in un unico motivo con il quale si contesta la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e la manifesta illogicità della motivazione.
Si assume che il Tribunale ha attribuito esclusivo rilievo al colloquio avvenuto tra COGNOME NOME e il NOME NOME e ha illogicamente attribuito al ricorrente, prima, il ruolo di esecutore materiale della estorsione per avere materialmente riscosso 1.500 euro a fronte dell’iniziale richiesta di 2 mila euro, poi, la decisione di richiedere ulteriori 5 mila euro, in tal modo attribuendogli un’autonomia decisionale che non può appartenergli, in quanto nella stessa ordinanza si riconosce che non è intraneo al gruppo camorristico per poi affermare che la somma di 5 mila euro era stata pretesa perché NOME aveva consegnato solo 500 euro. La motivazione resa non supera la dedotta evanescenza e incertezza sul ruolo del NOME, emersa da colloqui ai quali il ricorrente è estraneo, né le contraddizioni evidenziate.
Il difensore del COGNOME articola i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l’illogicità della motivazione.
Si segnala che gli indizi derivano da colloqui del febbraio 2023 tra COGNOME NOME e il NOME NOMENOME amico del ricorrente, nel corso dei quali il COGNOME non viene menzionato né assume un ruolo specifico, in quanto l’individuazione del ricorrente nel soggetto indicato come “questo” da COGNOME NOME per indicare il latore della richiesta di 5 mila euro è illogica, atteso che la richies proveniva dal COGNOME quale tramite di NOME NOME. E’ pacifico che la richiesta estorsiva proveniva da quest’ultimo e non dal ricorrente; che il NOME presente insieme al COGNOME non può identificarsi nel ricorrente in
assenza di specificazioni da parte di COGNOME NOME né risulta che nel precedente episodio estorsivo il ricorrente avesse avuto un ruolo.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 267, 268, comma 1 e 3, cod. proc. pen. e 291 e 309, comma 5, cod. proc. pen. per mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche relative al NUMERO_DOCUMENTO e conseguente perdita di efficacia della misura. Il Tribunale dà atto dell’avvenuta trasmissione dei decreti, ma non precisa quando ciò sia avvenuto, né i decreti del RIT indicato erano agli atti del riesame sicché non è stato consentito il dovuto controllo sulla motivazione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce l’insussistenza e l’omessa motivazione sull’aggravante speciale. Il Tribunale non ha distinto le posizioni dei ricorrenti né considera che nel primo contatto con NOME il ricorrente non utilizza il metodo mafioso e dalle conversazioni intercettate emerge la ferma opposizione della vittima a piegarsi al volere del clan.
2.4. Con l’ultimo motivo si deduce l’insussistenza delle esigenze cautelari per l’episodicità del fatto e l’assenza di autonoma capacità criminale del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per genericità dei motivi, esaminabili congiuntamente e solo formalmente deducili, in realtà, diretti a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio e, in particolare, delle conversazioni intercettate, trascurando sia i limiti del controllo consentito in questa sede in materia cautelare sia in ordine all’interpretazione dei colloqui intercettati.
In ordine logico va preliminarmente esaminata l’eccezione relativa alla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi e di proroga dell’intercettazione dell’utenza del COGNOME.
Il motivo è inammissibile per genericità, risultando meramente riproposta l’eccezione, nonostante fosse stata già disattesa dal Tribunale, che ha dato atto dell’avvenuta trasmissione degli atti al Gip e al Tribunale mediante l’applicativo TIAP (pag.3), il che priva di consistenza la censura relativa alla mancata indicazione della data di trasmissione, coincidente con la trasmissione degli atti mediante lo stesso sistema. Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell’eccezione, risulta che gli atti furono richiesti il 10 novembre 2023 e pervennero al Tribunale del riesame il giorno successivo.
Quanto al merito entrambi i ricorsi contestano la genericità e la non corretta interpretazione dei colloqui intercettati, invece, non censurabile a fronte di una ricostruzione lineare e non manifestamente illogica del loro contenuto.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, l’interpretazione del linguaggio adoperato dagli interlocutori nei dialoghi intercettati, quand’anche criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), sicché l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, ipotesi che qui non ricorre.
Invero, i ricorrenti si limitano a dedurre incongruenze o contraddizioni inesistenti, avendo il Tribunale fornito una lettura piana dei fatti narrati da NOME al NOME NOME e una ricostruzione dell’ultimo episodio, che ne svelava uno precedente e che si inseriva nella stessa manovra estorsiva avviata da tempo.
3.1. Nessun dubbio è prospettabile sull’identificazione del NOME, genero del NOME e amico di NOME, NOME dell’imprenditore, tramite il quale veniva veicolata la convocazione presso il suocero.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, non solo non vi è dubbio sulla sua identificazione per la chiara indicazione del rapporto di affinità con il NOME, ma altrettanto indubbia é l’immediata comprensione della finalità della convocazione per COGNOME NOME, che, infatti, subito replicava al NOME “che vanno trovando, altra camorra vogliono trovando là” (pag. 8). E tale finalità risultava confermata nel colloquio successivo all’incontro con il NOME nel corso del quale gli era stata chiaramente rivolta la richiesta di corrispondere altri mila euro alla presenza di NOME e del COGNOME, precisandogli che la richiesta proveniva dal vertice del clan, insoddisfatto della precedente dazione di soli 1.500 euro a fronte di una richiesta di 2 mila euro.
Non vi è, quindi, spazio per i dubbi avanzati nel ricorso del COGNOME circa il NOME che COGNOME NOME indicava come presente nell’abitazione del suocero (avendo chiaramente identificato il NOME rivoltosi al NOME come il genero del NOME) né in colui che era stato mandato a cercarlo per proseguire il discorso estorsivo già avviato, specie se si considera che il NOME lo contattava più volte e con lui concordava l’appuntamento presso il suocero che doveva fargli “un’imbasciata” (v. pag. 10 ordinanza impugnata).
3.2. Neppure è ravvisabile l’incongruenza prospettata dalla difesa del NOME circa il ruolo di questi, risultato pacificamente l’autore della prima richiest
estorsiva e il veicolatore della seconda tramite il genero, inviato presso l’imprenditore per convocarlo e chiarirgli direttamente la provenienza della richiesta dal vertice del clan, del quale, quindi, si rendeva portavoce.
3.3. Altrettanto indubbio il ruolo attivo e causalmente efficiente di entrambi i ricorrenti nell’estorsione, tenuto conto dell’intimazione rivolta al COGNOME di non proseguire più i lavori di edificazione in corso se non avesse pagato e della giustificazione posta a base dell’ulteriore pagamento richiesto, dovuto alla mancata comunicazione della vendita di alcuni appartamenti, dunque, ai profitti incassati senza renderne conto alla cosca.
Contrariamente all’assunto difensivo, sia il metodo di convocazione della vittima al cospetto di esponenti del clan che la ragione posta a base dell’ulteriore richiesta estorsiva sono all’evidenza indicativi del controllo mafioso sul territorio e sulle attività imprenditoriali, come correttamente ritenuto dal Tribunale (pag. 12), nonché dimostrativi dello stato di soggezione del COGNOME, costretto a soggiacere alle pretese estorsíve per poter proseguire l’attività e continuare a lavorare, desunto dal timore di ulteriori richieste palesato al NOME, al qual chiedeva di mantenere il riserbo assoluto sui loro affari (pag. 10 ordinanza).
La censurata omologazione delle posizioni dei ricorrenti è destituita di ogni fondamento, in quanto la difesa del COGNOME si limita a valutare unicamente e riduttivamente il segmento di condotta consistente nella telefonata fatta all’amico, trascurando sia la modalità obliqua e strumentale della convocazione, sia la rilevanza della presenza del ricorrente nel momento in cui il suocero formulò la richiesta estorsiva alla vittima, rivelandogliene la provenienza, all’evidenza non formulabile in presenza di estranei.
Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è anche il motivo relativo alle esigenze cautelari, formulato solo per il COGNOME, a fronte la completa motivazione resa dal Tribunale, che ha desunto la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva sia dalle modalità della condotta sia dall personalità negativa e trasgressiva del ricorrente.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativannente determinata in tremila euro ciascuno.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/03/2024