Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13951 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13951 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Giugliano in Campania il DATA_NASCITA NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori, AVV_NOTAIO del foro di Santa Maria Capua Vetere per il COGNOME e AVV_NOTAIO NOME del foro di Napoli per il COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 06/04/2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 12/09/2022 con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Napoli con la quale gli imputati appellanti NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili del reato di estorsione in concorso, aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., in danno di NOME COGNOME, titolare di uno studio dentistico nel comune di Quarto.
Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione entrambi i difensori, tramite i rispettivi difensori.
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME sono articolati quattro motivi, con i quali si denuncia la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge, sostanziale e processuale, circa:
l’accertamento di responsabilità, basato su affermazioni apodittiche e non riscontrate, prive di analisi delle spiegazioni del ricorrente, tese ad evidenziare i rapporto di conoscenza con la vittima e la richiesta di quest’ultimo di intercedere presso il COGNOME;
il diniego, ritenuto ingiustificato, delle circostanze attenuanti generiche;
il riconoscimento della circostanza aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen., in assenza di riscontri di comportamenti minacciosi, tali da richiamare nella vittima l’appartenenza dell’estorsore al sodalizio mafioso;
l’omessa applicazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME con due motivi di ricorso si censura:
il vizio di motivazione, ritenuta mancante e contraddittoria, circa la sua individuazione come autore del reato, sulla base del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, a distanza di tre anni dai fatti, secondo discutibil criteri di formazione delle immagini di confronto;
il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione con altro reato, oggetto di sentenza passata in giudicato (Corte di Appello Napoli n. 2874/2021), nonostante l’identità del delitto contestato (estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.), la contiguità temporale fra i fatti, l’identità delle fonti investigative attestanti il ruolo gestionale di fatti e nel 2018, da parte del COGNOME, in danno di operatori commerciali di Marano e di Quarto.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti, comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati.
La Corte di appello ha, infatti, posto a fondamento dell’accertamento di responsabilità il racconto della persona offesa, ritenuta attendibile per le ragioni indicate (pagine 7 e 8), immuni da vizi logici, sottolineando, in particolar modo, la valenza probatoria dell’individuazione fotografica, effettuata sì a distanza di tempo ma senza esitazione, a causa della sicura conoscenza che la vittima aveva del COGNOME.
La sentenza impugnata ha altresì riscontrato le eccezioni difensive, reiterate in sede di legittimità, circa la responsabilità concorsuale degli imputati circoscrivendo il contributo causale di entrambi (NOME fu il primo a formulare la richiesta estorsiva alla vittima – versamento di un prestabilito importo di denaro, tre volte l’anno, per “mettersi a posto” – approfittando del rapporto di pregressa
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conoscenza che gli aveva consentito di avvicinarla facilmente, affermando sin dall’inizio che il suo mandante era il COGNOME, il quale, a sua volta, aveva reiterat la pretesa, intraprendendo con il COGNOME, presso il suo studio, una sorta di trattativa sull’ammontare della somma , in seguito effettivamente versata ad una terza persona).
In relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la corte territoriale ne ha precisato la dimensione oggettiva, nel senso che l’azione delittuosa fu condotta con metodo mafioso, indipendentemente, quindi, dall’appartenenza dei ricorrenti ad un clan camorristico, con specifico riferimento alle modalità consumatìve del reato, evocative della capacità intimidatoria di un gruppo criminale; gli imputati, cioè, consapevoli del contesto ambientale nel quale agivano, avanzarono la richiesta estorsiva facendo intendere alla vittima che in tal modo si assicuravano la protezione della malavita organizzata, alludendo al locale clan camorristico, secondo consuetudini tipiche dell’agire mafioso.
Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, correttamente sono state negate al COGNOME le circostanze attenuanti generiche per la personalità negativa desumibile dalla gravità dei fatti (pagina 12).
Anche le censure relative del rigetto della richiesta di continuazione, formulata dalla difesa del COGNOME, sono inammissibili, perché la decisione a riguardo implica una valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha escluso un collegamento ex ante delle condotte rispetto ad una unitaria programmata volontà dell’imputato, ritenendo, sulla base dell’analisi delle diverse modalità delle azioni estorsive, che gli episodi siano espressione di una personalità criminale allarmante, dedita ad un certo tipo di crimini, e, quindi, d una serialità delittuosa, escludendo una preventiva delibazione alla quale ricondurre le estorsioni in questione.
I rilievi difensivi sul punto sono generici, attestandosi su principi di diritt sul mero dato temporale, senza indicare i criteri di collegamento fra i delitti, ta non potendosi ritenere il contesto investigativo, la tipologia del reato e la comune aggravante del metodo mafioso, estranei ad una valutazione ex ante della programmazione criminosa.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Preside e