Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41152 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41152 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a QUINDICI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a QUINDICI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LAURO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile i ricorsi. uditi i difensori AVV_NOTAIOti COGNOME NOME e COGNOME i quali insistono COGNOME‘accoglimento de ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 2 maggio 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 15 marzo 2021 che COGNOME condannato COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli di distinte ipotesi di estorsione tentata e consumata aggravata ex art. 416 bisl cod.pen. nonché, il solo COGNOME, anche di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi.
1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; l’AVV_NOTAIO, per NOME e COGNOME NOME deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione ex art. 606 lett
e) cod.proc.pen, in relazione agli artt. 110, 629 cod.pen.; . violazione dell’art. 606 l cod.proc.pen. non essendo stata rispettata la regola della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio; travisamento della prova, mancanza ed illogicità della motivazione ed apparenza della stessa, violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla incertezza delle p acquisite; nullità ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 18 cod.proc.pen., violazione dell’art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 56, 99, 416 bisl, 132 cod.pen.. Le doglianze procedevano ad una rivisitazione critica della ricostruzione dei fatti e de due ipotesi estorsive in particolare, contestando la concludenza delle intercettazion sottolineando l’avvenuta desistenza dal proposito estorsivo, escludendo la rilevanza probatoria di ciascuno dei colloqui. Con particolare riferimento alla posizione di COGNOME NOME esponeva ancora la estraneità dello stesso ai fatti che non poteva ricavarsi da un solo incontr con il NOME.
Quanto alla aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. doveva escludersi il metodo mafioso; in relazione alla pena si lamentava la mancata contestazione dell’aggravante di cui al n. 3 dell’art 628 cod.pen. che avrebbe portato ad un successivo aumento di pena per l’ulteriore aggravante di cui all’art. 416 bis1 cod.pen. ai sensi dell’art. 63 quarto comma cod.pen. e si rappresentava la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale oltre che il riconoscimento della recidiva per COGNOME NOME pur a fronte di una partecipazione marginale al fatto.
1.3 L’AVV_NOTAIO deduceva COGNOME‘interesse del COGNOME:
– violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 629 cod.pen., viol dell’art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., viola dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione, motivazione carente apparente, contraddittorietà con gli atti del procedimento e manifesta illogicità della stessa particolare si lamentava l’omessa risposta alle censure dedotte con l’appello; quanto all’estorsione COGNOME difettavano gli elementi sulla base dei quali ritenere COGNOME mandant della stessa ed errata era la valutazione delle intercettazioni del coimputato COGNOME. In relazio alla estorsione COGNOME mancava ogni risposta alle censure difensive non essendo sufficiente ai fini dell’affermazione di responsabilità il dato ricavabile dalla intercettazione tra il ricorre moglie né poteva escludersi che si fosse partecipato alla sola divisione di una somma senza avere concorso nel reato. In ogni caso, l’ipotesi doveva essere qualificata come tentata mancando la dimostrazione della consegna del denaro. Infine si deduceva violazione degli artt. 62 bis, 132, 133 cod.pen. quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso di NOME COGNOME appare manifestamente infondato oltre che puramente reiterativo di questioni di puro fatto già dedotte alla corte di merito e deve, pertanto, e dichiarato inammissibile.
Quanto a tutte le censure in punto violazione dei criteri di valutazione della prova, va ricord come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ne
caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia COGNOME‘ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei mot gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisit in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 de 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazion struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grad per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino COGNOME‘analisi e COGNOMEa valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decision (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutt le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del NOME COGNOME è costituito da una serie di elementi probatori del tutto univoci; in particolare a pagina 7 della sentenza viene segnalato come la minaccia agli operai della ditta RAGIONE_SOCIALE COGNOME ad oggetto proprio la consegna di un’ingente somma di denaro a NOME COGNOME e come ad essa sia seguito un inequivocabile messaggio telefonico rivolto proprio alla persona offesa ed altri contatti tra i soggetti coinvolti signi della riferibilità al clan del ricorrente dell’operazione illecita. Alla successiva pagina 8 ve poi individuate ed elencate le ulteriori emergenze scaturite dalle conversazioni intercettat mentre, con le osservazioni svolte a pagina 9, la corte di appello espone gli elementi sulla base dei quali ritenere il riferimento proprio al COGNOME anche dell’estorsione COGNOME COGNOME contatto che il coimputato NOME COGNOME ottenuto con il capo cantiere NOMENOME Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Correttamente poi la sentenza impugnata esclude ogni fondatezza alle doglianze in punto riconoscimento dell’aggravante mafiosa alla luce delle modalità delle azioni e del chiaro riferimento alla c.d. ” messa a posto” COGNOMEe richieste effettuate all’indirizzo delle vittime.
Risulta del tutto priva di interesse la doglianza con la quale si prospetta la mancat contestazione della aggravante di cui all’art. 628 n. 3 cod.pen. mentre le doglianze in punto determinazione della pena appaiono anche esse manifestamente infondate alla luce della motivazione della corte di appello priva di qualsiasi illogicità.
2.2 Anche il ricorso avanzato COGNOME‘interesse del COGNOME si risolve in una contestazione di elementi di fatto e COGNOMEa prospettazione di interpretazioni alternative di elementi probatori e de quindi essere dichiarato inammissibile; va rammentato che in tema di motivi di ricorso per
cassazione, il. vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probator rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 4805 02/07/2019, Rv. 277758). E nel caso di specie COGNOMEa impugnata pronuncia non si ravvisano proprio i denunciati vizi di travisamento decisivo posto che il coinvolgimento del COGNOME in entrambi gli episodi viene spiegato alla luce dei numerosi contatti del ricorrente con gli a coimputati, nei quali viene programmata ed attuata l’estorsione ai danni del COGNOME, che vengono confermati dal chiaro riferimento della conversazione intercettata COGNOMEa quale il coimputato NOME lo indica proprio quale mandante della richiesta.
Analogamente priva di censure appare la motivazione della pronuncia quanto al concorso del COGNOME COGNOME‘estorsione di cui al capo n. 3 che la corte di appello spiega con le diffu argomentazioni, esposte alle pagine 18 e seguenti, fornendo risposta ai motivi di doglianza facendosi in particolare riferimento alla evidente chiarezza del colloquio con la moglie ed a riferimento all’ingente profitto illecito realizzato (p.22).
Quanto alle doglianze in punto circostanza aggravante, valgono le argomentazioni già esposte in relazione alla posizione NOME COGNOME, avendo i giudici di merito esplicitato il chi riferimento al controllo del territorio da parte di organizzazioni malavitose che accompagnavano alle richieste ed agli attentati.
Ugualmente manifestamente infondati ed inammissibili appaiono tutte le doglianze in punto determinazione della pena, riconoscimento della recidiva, esclusione delle attenuanti generiche che la corte di appello motiva con specifici argomenti riferiti alla posizione di ciascun imput ed al curriculum criminale degli stessi.
In conclusione, le impugnazioni COGNOME e COGNOME devono ritenersi inammissibili a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente 3.000,00 ciascuno.
2.3 Fondato è invece il ricorso avanzato COGNOME‘interesse di NOME NOME; ed invero quanto al coinvolgimento COGNOMEo stesso nel secondo episodio estorsivo, la corte di appello ha evidenziato per detto imputato quegli elementi (una conversazione con NOMENOME sulla base dei quali ritenerne il concorso punibile limitandosi a richiamare le osservazioni svolte per il congiu NOME COGNOME, nei cui confronti però, il materiale probatorio appare di consistenza del tut differente come già precedentemente esposto.
Tale conclusione si collega poi alle affermazioni svolte dal giudice di primo grado a pag. 32 della sentenza ove si sottolinea l’unico elemento ricavato dalle intercettazioni dal quale risu
che il D.esiderio, soggetto che, per conto della cosca COGNOME contattato il c.apo cantiere dell impresa, tale COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME anche NOME COGNOME per l’incontro ove doveva essere stabilito l’importo da versare a titolo di estorsione; orbene a fronte di tale convocazione da par del COGNOME, COGNOMEa ricostruzione dei giudici di merito, non è seguita la personale partecipazion di NOME al colloquio con il COGNOME nel quale sarebbe stato pattuito l’impor dell’estorsione né le sentenze di primo e secondo grado espongono di ulteriori incontri tra i ricorrente, il COGNOME o la vittima, sicchè tale limitata comunicazione non seguita da alc adesione al programma criminoso non manifesta il coinvolgimento dello stesso COGNOME nel proposito estorsivo. Manca pertanto, dalla ricostruzione conforme dei giudici di merito, l’individuazione di una condotta del predetto ricorrente tale da poterla fare qualifica come contributo concreto, materiale o morale, alla realizzazione dell’estorsione non potendosi tale dato ricavarsi dalla comunicazione di un appuntamento con un esponente della ditta della vittima cui non seguiva però alcuna adesione da parte del COGNOME NOME. Sarà pertanto cura del giudice di rinvio ricercare, nel coacervo del materiale probatorio, ulteriori elementi, sussistenti, dai quali risulti che il COGNOME NOME ebbe effettivamente a partecipare a programmazione dell’estorsione di cui al capo n.3 COGNOMEa fase ideativa ovvero a fornire altro contributo concreto alla fase esecutiva della stessa, eventualmente fornendo una differente e più precisa ricostruzione dei fatti.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME COGNOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
,Roma, 28 settembre 2023