Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40192 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40192 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALMA DI MONTECHIARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E.IN DIRITTO
La Corte di Appello di Palermo con sentenza in data 11 febbraio 2022 confermava la pronuncia del Tribunale di Agrigento emessa in data 22 luglio 2020 che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile dei delitti di estorsi aggravata e lesioni personali aggravate.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un oriz circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espress volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, sen possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo il giudice indicat elementi costitutivi necessari all’integrazione del delitto di cui all’art. 629 cod. pen. alle p e ss. della impugnata sentenza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 luglio 2023