Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6084 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6084 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, del Foro di TRANI, in difesa di NOME COGNOME, che si riporta ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Bari ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 3 giugno 2026 in relazione al reato di estorsione aggravata commessa in Canosa di Puglia tra il luglio e l’agosto 2022.
Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato i seguenti motivi.
2.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie estorsiva.
Si evidenzia nel ricorso che il coinvolgimento dell’indagato è legato ad alcune intercettazioni ambientali e telefoniche circoscritte al periodo 3 -7 agosto 2022.
Senonché, il Collegio del riesame ha omesso di analizzare il complesso delle intercettazioni ambientali effettuate nell’indicato arco di tempo, che in alcuni passaggi conclamano la estraneità del COGNOME rispetto agli atti preparatori e alle dinamiche delle vicende estorsive a partire dalle risultanze investigative del 2015 fino al 2021. Nella stessa ordinanza genetica, a pag. 70, si dà atto che la somma oggetto dell’estorsione (€ 1.500) era stata ritirata da NOME COGNOME e che, secondo le disposizioni di NOME COGNOME, a ritirare i biglietti omaggio ed il denaro dovevano andare NOME COGNOME e lo stesso NOME COGNOME.
Dalle telefonate si comprende che NOME COGNOME si inserì inconsapevolmente e proditoriamente nella vicenda estorsiva, recandosi presso i giostrai per chiedere biglietti omaggio, così determinando quello che viene definito nelle intercettazioni ‘ un bordello ‘ perché quel ‘ baccalà ‘ ( il giostraio) pur avendo ricevuto l’ordine di consegnare i biglietti ed il denaro solo a NOME COGNOME e NOME COGNOME, aveva consegnato i biglietti a NOME COGNOME.
Da altri passaggi delle intercettazioni risulta che COGNOME veniva rimproverato di essersi appropriato dei titoli e cercò di spiegare che non aveva inteso prendere alcunché per sé ma solo per aiutare NOME COGNOME cercando di favorire una equa ripartizione dei blocchetti.
In sostanza, non sussistono a carico dell’indagato gravi indizi di colpevolezza atteso che la sua condotta è del tutto svincolata dalle attività preparatorie dell’estorsione come dalla ricezione del profitto rappresentato dai biglietti regalati dai giostrai.
2.2. Erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione alla circostanza aggravante dell’avvalimento del metodo mafioso (art. 416bis. 1 cod. pen.).
Conseguente al fraintendimento interpretativo del dato intercettivo, è la configurazione dell ‘aggravante. In verità, l’assenza di collegamenti del COGNOME con ambienti criminali, la assenza di precedenti associativi, e, soprattutto, la estemporaneità della sua partecipazione, casuale e non collegata alla pendente estorsione, impone di escludere nei suoi confronti la circostanza aggravante.
2.3. Quanto alle esigenze cautelari, l’indagato ha precedenti risalenti ad oltre vent’anni e non ha carichi pendenti. Egli ha una famiglia con quattro figli e svolge attività nell’esercizio commerciale della consorte per la vendita di alimenti e bevande secondo quanto comprovato dalla documentazione già prodotta. La misura cautelare in atto risulta del tutto sproporzionata alle esigenze cautelari concrete.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità. Invero, come emerge dalla sintesi dei motivi di riesame nell’ordinanza del Tribunale , le doglianze proposte costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità delle doglianze presentate all ‘istanza giudiziale precedente, articolate sulla contestazione del quadro indiziario e della sussistenza di esigenze cautelari.
Sennonché, va innanzi tutto considerato che si è in presenza di un provvedimento confermativo in punto sia di gravità indiziaria, che di periculum in mora , con la conseguenza che i due provvedimenti cautelari, genetico e di riesame, possono essere letti congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). Ed è allora evidente che a fronte di un ‘ordinanza del Tribunale che ha fornito, in conformità con quella genetica, una risposta ai motivi di riesame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Tribunale: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425-01).
Ciò è puntualmente avvenuto nel caso di specie, ove, a dispetto di una articolata motivazione, che dà puntuale e specifica interpretazione delle telefonate da cui, principalmente, emergono gli indizi del coinvolgimento del COGNOME nell’intrapresa azione estorsiva, si tenta di delineare un quadro che vede sì la presenza del COGNOME in occasione del ricevimento del grisbi , ma con una connotazione di casualità e, per il COGNOME , occasionalità, che lo pone al di fuori di ogni coinvolgimento nell’attività criminale.
Rispetto a tale versione alternativa della difesa, vi sono due considerazioni, destinate a confutarla.
In primo luogo, ed in linea generale, l’interpretazione del materiale intercettivo è questione di fatto, che spetta al giudice del merito (prima al g.i.p. e poi al tribunale). L’esito di questa operazione, cioè la lettura che ne viene fornita, non può esse re soggetta ad ulteriore vaglio e può essere sondata e ‘saggiata’ in questa sede solo nei limiti ed a mezzo dei parametri tradizionali della critica, in cassazione, della motivazione, cioè (oltre alla mancanza) la contraddittorietà o la manifesta illogicità, secondo il predicato dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. , ovvero quando l’interpretazione si sia
fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto ( ex multis , Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599-01).
Ebbene, nel caso concreto la difesa dell’imputato si è diffusa nell’illustrare la versione alternativa emergente dalle telefonate (quella dell’intervento occasionale, casuale, addirittura maldestro, ma proprio per questo immune da sospetto di intraneità ed appartenenza a gruppi malavitosi) ma non ha spiegato né tentato di indicare per quale ragione la interpretazione fornita dal tribunale dovrebbe essere pretermessa o perché fosse insostenibile, manifestamente illogica o fondata su criteri inaccettabili.
Ed in secondo luogo, a pg. 21 della ordinanza, si spiega, all’esito della ricca ricostruzione della vicenda e della esposizione degli elementi indiziari, che la consegna, anche solo dei 500 biglietti nelle mani di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, non poteva essere il frutto di un errore ma era ‘il precipitato di richieste estorsive giacché … non si vedono le ragioni per le quali i giostrai avrebbero dovuto consegnare spontaneamente … biglietti…’ a chi non era esponente di istituzioni, associazioni di volontariato o del mondo religioso. A queste considerazioni -formulate dal Tribunale proprio in replica ad una argomentazione difensiva, come si legge nell’ordinanza non è stata fornita risposta nel ricorso.
In conclusione, in assenza di una critica difensiva che si mantenga sul piano della legalità, che cioè si conformi ai motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Medesima sorte affligge il secondo motivo di ricorso, imperniato anch’esso sulla occasionalità della partecipazione dell’imputato alla frazione di condotta ed al tempo stesso sulla estraneità di costui rispetto ad ambienti malavitosi del Tacco d’Italia.
La risposta, in questo caso, è immediatamente intuitiva: se la premessa della condotta è la coercizione (che potrebbe essere definita ‘sistemica’) tradizionale, così radicata da aver precedenti eclatanti e risalenti, posti in essere da chi ritorna, a distanza di anni a pretendere ‘il pizzo’, anche se per interposta persona, ma sempre spendendo il nome dei COGNOME e del clan COGNOME, non è pensabile che COGNOME ignorasse tali premesse o che esse non fossero percepite dalle persone offese, trattandosi di aggravante, che manifesta ontologicamente natura oggettiva (Sez. U. n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 29816 del 29/3/2017, COGNOME, Rv. 270602-01; Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, COGNOME, Rv. 254776-01), in quanto obiettivamente aggrava l’efficacia intimidatoria dell’azione a “beneficio” di tutti i partecipi, propaga quindi i suoi effetti a tutti i correi, che di tale metodo siano stati parte o anche solo spettatori.
Infine, del tutto congrua e convincente è la motivazione, nelle ultime quattro pagine del provvedimento, a giustificazione delle esigenze cautelari e della misura adottata. Dopo la puntuale ricostruzione dell’istituto, c he comporta una mera presunzione di sussistenza del quadro del periculum , l’ordinanza ricorda la rilevanza dei precedenti osservando, in replica alla difesa dell’imputato, che la loro risalenza non aveva impedito la ricaduta criminale e che, d’altronde, la conoscenza dei meccanismi malavitosi clanici, dimostrata con la spregiudicatezza delle minacce, risulta agevolmente funzionale alla reiterazione di condotte criminali analoghe.
Gli argomenti addotti dalla difesa, da un lato, non sono idonei a sradicare la presunzione juris tantum di sussistenza del periculum , e, dall’altro, con il riferimento alla attività svolta dalla moglie ed alla sostituzione della misura attualmente in vigore (arresti domiciliari) con altra più tenue, involgono una valutazione fattuale non appartenente alla Corte di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 gennaio 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente NOME COGNOME