Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48860 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48860 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame, con ordinanza in dat 2 febbraio 2023, ha confermato il provvedimento con cui il GIP COGNOME il medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di COGNOME NOME NOME misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione al
polizia giudiziaria in relazione al reato di estorsione aggravata nei confronti di NOMENOME NOME contestato al ricorrente, in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME, dì aver costretto il NOME, mediante l’implicita minaccia di es componenti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, a consegnare al NOME una somma di denaro, procurandosi un ingiusto profitto.
L’ordinanza impugnata – dopo aver delineato il contesto in cui le condott criminose si inserivano, ripercorrendo le vicende della RAGIONE_SOCIALE, con al vertice COGNOME NOME, cl. 83 e la sua perdurante operativi mentre era ristretto in carcere, assicurata anche dall’apporto fiduciario cognato, COGNOME NOME, considerato alter ego di COGNOME, di cui eseguiva le direttive inviategli dal carcere – ha fondato la valutazione in ordin sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME sui segue elementi:
le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, il qua aveva descritto il COGNOME come un prestanome del COGNOME, e aveva riferito di u episodio specifico in cui il COGNOME COGNOME era interessato per richiedere la libera nome del COGNOME in relazione ad un assegno a sua firma emesso per il pagamento di una partita dì droga e che era risultato insoluto, dimostrando così suo interesse a che il COGNOME non incorresse in protesti. Inoltre, aveva rif che al ricorrente erano intestati gli assegni con i quali il COGNOME aveva acquist propria abitazione, anche se poi la stessa era stata pagata da COGNOME NOMENOME cl. 77;
le immagini delle telecamere collocate COGNOME l’abitazione del COGNOMEa ch avevano ripreso il Prime rano insieme con il Sergì mentre entravano in casa, luog ove si sarebbe consumata l’estorsione contestata;
il contenuto delle conversazioni ambientali intercettate in data 14.01.202 intercorse tra il COGNOME e la NOME, NOME COGNOME, sorella di COGNOME NOME NOME. 83, dalle quali emergeva in modo univoco che il COGNOME aveva consegnato al COGNOME la somma di 500 euro e che nell’occasione egli era stato accompagnato COGNOME la loro abitazione dal Prinnerano. Inoltre, riferimenti al versament denaro da parte del COGNOME al COGNOME emergevano da una conversazione tra costui COGNOME NOME, NOME. 89, del 14.01.2020 e da altra conversazione tra NOME NOME e NOME NOME del 7.6.2020.
Il Tribunale ha escluso che rilevassero in senso contrario gli elementi addo dalla difesa ed in particolare, la non coincidenza della collocazione temporale de consegna del denaro da parte del NOME con il giorno in cui il NOME era st ripreso dalle telecamere insieme a lui, dal momento che nella conversazione intercettata tra NOME NOME NOME NOME, avvenuta il 14.1.2020, i due colloqu facevano riferimento ad un fatto avvenuto “UN MESE PRIMA”, laddove la ripresa
video che ritraeva il NOME e il ricorrente recarsi a casa del NOME, ris 14.10.2019. L’irrilevanza di tale dato emergerebbe sia dallo specifico riferimen fatto dai dialoganti alla circostanza che il NOME era accompagnato a casa loro NOME, sia dalla circostanza che il riferimento temporale era stato fatt modo generico.
La documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risultava che il COGNOME e dipendente del COGNOME, secondo il Tribunale, non era idonea a smentire il ruol di prestanome del ricorrente, ben potendo operare quale mero prestanome, come comprovato dall’interesse del COGNOME ad ottenere la liberatoria del ricorren relazione agli assegni risultati non pagati.
Infine, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, sta pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, attestato dalla sussist del rapporto di vicinanza tra il ricorrente e il COGNOMEa.
Avverso tale ordinanza il COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità d motivazione.
Ad avviso della difesa, sarebbe illogico imputare la “distonia temporale” tra conversazione intercettata tra il COGNOME e la COGNOME e la data in cui il Primer ripreso mentre si reca con il NOME a casa del COGNOME a una mera imprecisione quest’ultimo, in quanto volta ad affermare in modo assertivo il coinvolgimento de ricorrente. Inoltre, non vi sarebbero elementi in grado di attestare c COGNOME, nell’accompagnare il NOME COGNOME l’abitazione del COGNOME, fosse conoscenza delle ragioni dell’incontro.
Neppure sussisterebbero elementi per ritenere che il COGNOME abbia consegnato il denaro al NOME nel giorno in cui fu accompagnato dal COGNOME. Inoltre Tribunale avrebbe valorizzato le dichiarazioni dell’COGNOME senza tener conto dell gravi ragioni di risentimento che egli nutriva nei confronti del COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all’a 416-bis.1 cod. pen. e il difetto di motivazione.
Ai fini della valutazione di sussistenza dell’aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALE l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata a valorizzare il contesto territor caratterizzato dall’influenza della RAGIONE_SOCIALE, senza approfondire la sussistenza d intimidazione e della coartazione e le conseguenze che queste potevano aver avuto sulla persona offesa. Inoltre, non avrebbe individuato quel quid pluris dì violenza o intimidazione che esorbiti dalla violenza e minaccia che già di per
caratterizzano il reato di cui all’art. 629 cod. pen. e che sia idonea ad int l’aggravante contestata.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. pr pen. e vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe giustificato il permane delle misure cautelari in base a considerazioni meramente assertive e inidonee dimostrare la concretezza del pericolo di reiterazione, senza tener conto non s della episodicità della condotta e dell’interruzione dei rapporti tra il ricorre NOME, ma neppure del lasso di tempo trascorso dai fatti, risalenti al 2020.
Il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità d ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
2.1. Conviene innanzitutto premettere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento d Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevole consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudiz ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure ine all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logi ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatori non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, COGNOME, Rv 276976; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, R.v. 215828).
2.2. Il ragionamento articolato dal Tribunale in punto di sussistenza dei gra indizi di colpevolezza risulta del tutto logico e coerente. Esso ha, innanzit richiamato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME valutate come intrinsecamente attendibili, complete e ricche di particolari – le q attestavano la vicinanza del COGNOME a COGNOME NOME, attendente del boss COGNOME NOME. Inoltre, ruolo centrale nella delineazione del quadro indiziario, è stato riconosciuto alle intercettazioni ambientali delle conversaz avvenute COGNOME l’abitazione del COGNOMEa, tra costui e la NOME, COGNOME NOME nelle quali si fa esCOGNOME riferimento ad un episodio specifico in cui NOME accompagnato dal COGNOME, si era recato COGNOME la loro abitazione e aveva consegnato una somma di denaro al COGNOMEa. Tali dichiarazioni hanno trovato
conferma nelle immagini delle videocamere installate COGNOME la casa del COGNOMEa dalle quali risulta che in data 24 ottobre 2019 il NOME, insieme al ricorrente, recato a casa del COGNOMEa. A fronte di tale evidente riscontro “documentale”, in mo del tutto logico il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che il Pala corso della conversazione intercettata, aveva collocato temporalmente tal episodio ad un mese prima, trattandosi di un riferimento temporale effettuato modo del tutto generico, a fronte della puntualità delle circostanze indicate colloquianti, i quali parlavano di una somma di denaro data dal NOME, del presenza del NOME e del fatto che la consegna era avvenuta COGNOME la lor abitazione. Trattasi di conclusione ineccepibile, a meno di non voler ipotizzare il NOME si sia recato più volte a casa del NOME, in compagnia del ricorrent consegnargli del denaro.
Quanto alla asserita mancanza di prova del fatto che il ricorrente fosse conoscenza delle ragioni per cui doveva accompagnare il NOME a casa del COGNOMEa si tratta di contestazione che correttamente il Tribunale ha ritenuto superabile luce dei rapporti del COGNOME con il COGNOMEa, ed in particolare del ruol prestanome di costui, svolto dal ricorrente, il quale era intestatario formale d ditta di cui il COGNOME era dipendente. Correttamente il Tribunale, inoltre, ha ri che tali elementi attestassero la consapevolezza del NOME circa il ruolo spicco rivestito dal COGNOMEa nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nonché la conoscen dell’illiceità della pretesa avanzata da costui verso il NOME.
Il secondo motivo, concernente la sussistenza dell’aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALE, è infondato.
Il Tribunale del riesame, in modo senz’altro coerente, ha ritenuto che l’a accompagnato il COGNOME COGNOME l’abitazione del COGNOME, notoriamente componente di spicco del RAGIONE_SOCIALE, il quale si trovava ivi ristretto agli a donniciliari, costituisce certamente un modo per far valere la forza intinnidatr dell’associazione criminosa, essendo di per sé sufficiente ad intimidire la pers offesa, la quale perciò non poteva esimersi dal consegnare la somma pretesa. Nel pervenire a tale conclusione, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazio dei principi enunciati da questa Corte, secondo la quale nel reato di estorsio integra la circostanza aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALE l’utilizzo di un messaggi intimidatorio anche “silente”, cioè privo di una esplicita richiesta, qu l’associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfl l’avvertimento RAGIONE_SOCIALE, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specif comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Rv. 272884; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182).
4. Il terzo motivo è infondato.
L’ordinanza impugnata ha rinvenuto il rischio di recidiva nel collegamento del Pi f -) L COGNOME con il COGNOMEa, attestato stg- rapporto esistente tra i du . Inoltre, pur dando atto del fatto che dalla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 cod. pen. derivava la presunzione di adeguatezza della misura carceraria ex ar 275, comma 3, cod. proc. pen., ha tuttavia confermato la valutazione espressa da GIP di idoneità della applicazione cumulativa della misura dell’obbligo di dimor nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria. A fronte di valutazioni puntuali e prive di vizi logici, la difesa si è sostanzialmente lim contestare la mancata considerazione del lasso di tempo intercorso tr l’applicazione delle misure e i fatti, senza tuttavia considerare che, second giurisprudenza di legittimità, il decorso del tempo dai fatti deve essere oggett espressa valutazione del giudice solo in caso di “rilevante arco temporale” (Sez. n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983; Sez. 3, n. 6284 de 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 – 01). Tale condizione, nella specie, pacificamente non sussiste, dal momento che tra la commissione dei fatti e l’adozion dell’ordinanza cautelare sono decorsi meno di tre anni.
Dalle esposte considerazioni discende il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.