Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42161 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42161 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 21/12/2022 dal Tribunale di Napoli in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha fatto presente che NOME nelle more, ha ottenuto gli arresto domiciliari a La Spezia e ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, stante l’interesse della parte a fare rientro nel comune di appartenenza.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 5 dicembre 2022, ha applicato nei confronti di NOME COGNOME, la misura cautelare della custodia in carcere perché ritenuto gravemente indiziato del reato di cui al capo 18) dell’incolpazione provvisoria, cioè del delitto di estorsione aggravata commesso ai danni di commercianti del mercato della NOME, in concorso anche con NOME
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La motivazione del provvedimento impugNOME si richiama per relationem a quella del Giudice per sottolineare che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si configura come vera e propria RAGIONE_SOCIALE, composta da svariate articolazioni, operante in aree distinte del territorio napoletano, attraverso il quale il sodalizio controlla un’ampia fetta del territorio che va dai quartieri del centro di Napoli a quelli più periferic fino a giungere a paesi vesuviani.
Si tratta di indagini, che coprono il periodo tra il 2018, fino agli ultimi mesi, che sono confluite in tre distinti procedimenti poi riuniti, le quali hanno consentito di ricostruire l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE operante, anche attraverso una capillare attività estorsiva ai danni dei commercianti, nei quartieri di Napoli, denominati Forcella, San Gaetano, Mercato, NOME, Case nuove, Connolo e “Sopra le mura”.
Con particolare riferimento al reato di cui al capo 18) dell’incolpazione provvisoria, il Giudice introduce la figura di NOME COGNOME denomiNOME pastore ed esamina le conversazioni intrattenute da COGNOME con COGNOME e COGNOME, aventi ad oggetto attività estorsiva da compiere nella zona della NOME, dalle quali emerge che COGNOME, a seguito di arresti di appartenenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era stato incaricato di reclutare nuovi esattori.
Questi segnala a COGNOME il controllo di polizia subito da COGNOME, mentre si attingeva, insieme a COGNOME, a consumare le estorsioni in corso con COGNOME e COGNOME.
Si fa in particolare riferimento alla conversazione del 6 dicembre 2019 di cui a pagina 9 dell’ordinanza.
Conferma di questa interpretazione viene indicata nell’effettiva esistenza di un controllo della polizia, nei confronti dell’autovettura occupata da NOME COGNOME e NOME COGNOME in INDIRIZZO.
Peraltro, nella fascia oraria di interesse non risultano altri controlli d polizia registrati nella banca dati; la prova che tali soggetti abbiano successivamente effettuato la riscossione delle quote viene recuperata dal Tribunale attraverso una conversazione, captata alle successive 13:11 del 12 dicembre 2019, quando COGNOME chiama NOME COGNOME comunicandole gli esiti dell’attività estorsiva svolta insieme tra gli altri a NOME COGNOME.
Il giorno successivo, cioè il 13 dicembre 2019, ancora NOME COGNOME chiama COGNOME chiedendo se ci fosse NOME COGNOME e alla risposta negativa della donna spiega di aver chiamato per sapere quando i soggetti avrebbero potuto nuovamente partecipare all’attività estorsiva.
Si fa riferimento all’assenza di una interpretazione alternativa dei colloqui e si sottolinea, con riferimento alle esigenze cautelari, l’esistenza di un grave precedente in capo al NOME, il quale risulta definitivamente condanNOME, nel 2018, per 15 episodi di cessione di sostanze stupefacenti, oltre ad essere destinatario di diversi procedimenti pendenti per il reato di cui agli articoli 74 e 73 TU Stup.
Viene valorizzata, infine, dal punto di vista delle esigenze cautelari la messa a disposizione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME per consentire allo stesso di continuare l’attività di estorsione del mercato della zona della NOME.
Ciò induce a ritenere, secondo il Tribunale, l’esistenza di un pericolo di reiterazione relativo a reati della stessa specie di quelli per i quali si procede.
Ciò anche a fronte della recentissima condanna subita ed assicurando al RAGIONE_SOCIALE appoggio, con particolare riferimento alla persona del capoRAGIONE_SOCIALE COGNOME che aveva necessità dopo l’arresto di diversi partecipi al gruppo, di rimarcare la sua predominanza sul territorio.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condanNOME, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando due vizi, con motivi di seguito riassunti, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, indicata come carente e apparente, con riferimento alla gravità indiziaria e alla diversa qualificazione del reato come tentativo.
Il Tribunale collega il reclutamento di COGNOME ad arresti che erano stati inferti al RAGIONE_SOCIALE COGNOME e si sottolinea che COGNOME era stato incaricato di reclutare nuovi esattori.
Nella precedente pagina 8 dell’ordinanza, il Tribunale ricorda che gli aderenti al RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME erano stati tratti in arresto per i delitti di estorsione aggravata in data 20 giugno 2019.
Non si comprendono, secondo la difesa, le ragioni per le quali la convocazione di NOME fosse funzionale in termini escludenti ogni altra ipotesi a prendere il posto dei precedenti esattori, trattandosi, peraltro, di arresto intervenuto sei mesi prima del fatto contestato all’indagato.
Il Tribunale, poi, ritiene di ricavare il contributo di COGNOME dalla conversazione tra NOME COGNOME e il COGNOME (n. 3119/19) nella quale COGNOME ha riferito che il marito, NOME COGNOME aveva fatto nu cuofn e bordell, riferendosi chiaramente alle minacce attuate nei confronti dei mercatali.
Si osserva ancora che COGNOME ha confidato alla COGNOME che, anche all’altro lato del mercato, NOME COGNOME aveva compiuto analoga azione dimostrativa .
Il Tribunale, poi, nonostante espressa memoria difensiva depositata, con osservazioni in tal senso, non avrebbe compiutamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto il concorso di COGNOME, sebbene dalla conversazione richiamata dal Collegio, si ricavi che COGNOME parla al singolare coinvolgendo esclusivamente COGNOME, da un lato e COGNOME dall’altro.
Dalla conversazione, diversamente da quanto prospettato dal Tribunale si ricaverebbe, secondo la difesa, che ad esigere le estorsioni aveva proceduto materialmente lo stesso capo del RAGIONE_SOCIALE, unitamente a NOME COGNOME.
A parere del ricorrente, non vi sarebbero elementi per qualificare le estorsioni mercatali come effettivamente consumate.
Dalla conversazione delle successive 13:11, infatti, si ricava, per il ricorrente, al più che i commercianti avevano ricevuto la visita di COGNOME e COGNOME, ma nulla autorizza a ritenere che le somme siano state effettivamente riscosse al punto che il tribunale non fornisce alcuna motivazione per la quale ritenere provato, a livello indiziario, che i commercianti abbiano versato le somme loro richieste.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari.
Con la memoria difensiva era stato chiesto l’annullamento della misura cautelare per assenza di esigenze cautelari, sottolineando che la condotta dell’indagato è risalente a tre anni fa e non apparendo attuale il pericolo di reiterazione.
Si tratta, per il ricorrente, di condotta episodica nel panorama dei reati contestati non comparendo NOME, né prima né dopo il fatto per il quale si è proceduto a suo carico, così come i collaboratori di giustizia che hanno offerto preziosi contributi nel procedimento, non hanno fatto il suo nome.
In via subordinata, si chiedeva la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari in Brusciano, osservando che si tratta di comune posto ad una significativa distanza dal luogo nel quale sono maturati i fatti.
Sul punto il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare che sussiste presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari che non trova in atti superamento, alla luce del contesto criminale di riferimento della personalità dell’indagato.
La motivazione sarebbe del tutto apodittica, perché non si confronta con le argomentazioni difensive ma si pone, peraltro, in insanabile contrasto con la
motivazione dello stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, al quale è stata sostituita l’originaria misura con quella degli arresti domiciliari.
Nel provvedimento citato, che viene allegato al ricorso, il Tribunale ha osservato che, nonostante i numerosi precedenti e la condotta tenuta dall’indagato, si tratta di soggetto che abita in un luogo distante dallo scenario dei delitti contestazione, che ha apportato un supporto al RAGIONE_SOCIALE limitato agli episodi in contestazione e che non annovera precedenti per evasione.
Si sottolinea che COGNOME risponde, come COGNOME, del capo 18), che il ricorrente ha indicato in Brusciano il domicilio ove essere posto agli arresti domiciliari e che, anzi, il ricorrente è meno gravato di COGNOME atteso che ha un unico precedente penale per violazione dell’articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990, risalente al 2015.
Alla luce delle motivazioni del Tribunale nei confronti della persona del COGNOME, la motivazione relativa a COGNOME appare, secondo la difesa, del tutto apodittica avendo, peraltro, COGNOME un percorso criminale più significativo perché risultano a suo carico quattro precedenti penali, tre per violazione dell’articolo 73 TU Stup, e una precedente violazione per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e violazione della normativa sulle armi.
3.La difesa, AVV_NOTAIO ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, accordata, sicché all’odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso specificato in epigrafe, la difesa facendo presente che il ricorrente è stato posto agli arresti domiciliari a La Spezia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.Va premesso che la difesa non ha documentato l’attuale misura in atto a carico del ricorrente indicata in quella degli arresti domiciliari in Liguria.
Ciò posto, si osserva che il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La difesa prospetta una diversa lettura delle conversioni poste a base della motivazione offerta dal Tribunale del riesame, le quali, secondo la ricostruzione dell’ordinanza censurata, non si prestano a dubbi interpretativi stante il loro palese contenuto.
Sul punto si osserva che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701
del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).
Immune da censure deve ritenersi anche il richiamo, per relationem, ad alcuni brani dell’ordinanza genetica, tenuto conto peraltro, secondo un determiNOME indirizzo interpretativo, che l’ordinanza del Giudice e quella resa, nello stesso senso, dal Tribunale distrettuale, si completano reciprocamente a formare un complesso argomentativo (Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006, dep. 2007, Sani, Rv. 236036).
Quanto all’asserito mancato esame di argomenti sviluppati nella memoria difensiva depositata, si rileva che è noto il principio di questa Corte regolatrice secondo il quale (Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561) l’omessa valutazione di memorie difensive può influire sulla congruità e correttezza logicogiuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. A tale precedente, che si riferisce a procedimento di merito non anche a memorie prodotte in sede cautelare, va affiancato il principio affermato (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264938) secondo cui, in tema di impugnazione di misure cautelari (nel caso preso in esame di natura personale) il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge p carenza di motivazione.
Quando però, dal complesso della motivazione resa, si ricava un ragionamento non manifestamente illogico e immune da vizi, del tutto inconciliabile con gli argomenti spesi nella memoria difensiva depositata, il vizio di carenza di motivazione deve essere puntualmente dedotto, circostanza che non ricorre nel caso al vaglio, ove viene genericamente richiamata la memoria difensiva circa argomenti spesi nel senso di escludere il concorso del ricorrente nel reato di cui al capo 18, ma non se ne illustrano i contenuti.
Inoltre, il Collegio osserva che con il motivo di ricorso si contesta la ricostruzione in fatto offerta dal Tribunale e si sollecita la rilettura dei colloq intercettati, in senso diverso da quella fornita dai giudici di merito, operazione del tutto inibita in sede di legittimità.
Con riferimento alla ritenuta consumazione del reato, il Tribunale (cfr. pag. 11 e 12) espone con ragionamento completo e non manifestamente illogico, dunque, non censurabile, che risulta provata la successiva riscossione delle quote da parte degli esattori: in particolare si fa riferimento alla circostanza che COGNOME aveva chiesto alla COGNOME quando gli esattori avrebbero dovuto nuovamente partecipare all’attività estorsiva, così lasciando intendere che quella del giorno precedente era attività illecita andata a buon fine.
Va, infine, sottolineato che, come notato dal Sostituto Procuratore generale, non è stato illustrato, specificamente, dal ricorrente l’interesse nella presente sede, rispetto all’invocata diversa qualificazione della condotta, che comunque, consentirebbe, del pari l’applicazione della misura cautelare adottata.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale rende motivazione completa e immune da censure di ogni tipo circa la sussistenza della presunzione relativa di esigenze cautelari, in assenza di elementi che ne possano determinare il superamento peraltro nemmeno illustrati, specificamente, con il ricorso per cassazione.
Del resto è noto che in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (tra le altre, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 – dep. 2000, Alberti, Rv. 215331).
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto a COGNOME, il Tribunale evidenzia, con ragionamento immune da illogicità manifesta, che il predetto è già stato sottoposto agli arresti domiciliari, misura che è stata rispettata.
Invece, per il ricorrente, il Tribunale sottolinea l’esistenza di una condanna intervenuta nel 2018, per n. 15 episodi di violazione dell’art. 73 TU Stup., oltre ad un carico pendente per reato associativo di cui all’art. 74 TU Stup, indicando la prima come circostanza che non ha operato quale deterrente alla ripresa dell’attività illecita contestata in via provvisoria, mostrando così di aver preso in considerazione la diversa posizione del ricorrente rispetto a quella del coindagato e di aver valutato l’inidoneità della misura chiesta in via subordinata (arresti domiciliari nel Comune di Brusciano, peraltro medesimo luogo ove risultano – dal certificato penale in atti – commessi tutti i reati di cui all’art. 73 cit. già giudic
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dal presente provvedimento la liberazione dell’indagato, si dispongono gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid