Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49726 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49726 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONTE UGO NOME
NOMENOME> nato a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 ottobre 2022 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, ad esito del giudizio ordinario, aveva ritenuto NOME colpevole del
reato di estorsione pluriaggravata continuata in concorso, ma nel contempo, in parziale riforma della prima decisione, dichiarava estinti per prescrizione i delitti di corruzione e truffa e rideterminava la pena inflitta all’imputato in quattro anni, cinque mesi, dieci giorni di reclusione e 866,66 euro di multa.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 603, comma 1, cod. proc. pen. e 7 legge 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. peri.).
La Corte di appello ha utilizzato in modo inappropriato il principio della scindibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per superare le macroscopiche discrasie emerse dal loro rac:conto, avuto particolare riguardo alle chiamate in correità, sfornite di riscontri, provenienti da NOME, Sperlongano e Rozzano, circa la partecipazione del ricorrente, all’epoca sindaco di Mondragone, all’incontro svoltosi in un ristorante a Formia, durante il quale – secondo la tesi accusatoria – si convenne che i due fratelli COGNOME, amministratori di fatto della RAGIONE_SOCIALE, società che gestiva il servizio di raccolta dei rifiuti nel suddetto Comune, avrebbero versato la somma di 15.000 euro mensili al RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
La stessa Corte, poi, ha erroneamente negato la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con l’acquisizione di nuovi documenti offerti dalla difesa, che rappresentavano elementi di novità rispetto alla contestazione iniziale e al thema probandum del processo di primo grado.
2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
La sentenza di appello, così come quella di primo grado, per ritenere dimostrata la partecipazione di COGNOME all’incontro di Formia, ha valorizzato una contestazione fatta dal pubblico ministero al collaboratore NOME COGNOME, presidente del consorzio RAGIONE_SOCIALE, ignorando le molteplici dichiarazioni con le quali, in dibattimento, egli ha escluso che COGNOME fosse al corrente dei suoi rapporti con le consorterie criminali. I due soggetti erano portatori di interessi talvolta sovrapponibili ma certamente perseguiti in modo diverso.
I giudici di merito avrebbero dovuto considerare la ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, secondo la quale gli interventi del ricorrente erano orientatati soltanto a tutelare l’amministrazione comunale mondragonese e a garantire la sopravvivenza della maggioranza che lo sosteneva.
Anche in ordine al rapporto fra COGNOME e l’ing. NOME COGNOME, capo dell’ufficio tecnico incaricato di vigilare sulla esecuzione del contratto di raccolta dei rifiuti solidi urbani, la motivazione è dell tutto assente e ignora le deduzioni difensive, supportate da produzioni documentali, fra le quali la lettera di
solidarietà inviata dal sindaco a COGNOME, vittima di minacce, con la richiesta di restare al proprio posto e di resistere alle pressioni.
La motivazione è illogica, invece, là dove ha messo in stretta correlazione la presunta condotta estorsiva di COGNOME con la finalità di ottenere in cambio l’appoggio alla sua maggioranza di NOME COGNOME, emanazione del RAGIONE_SOCIALE, che sarebbe stato anche il presupposto per l’assunzione della stessa consigliera comunale e dei fratelli presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, la circostanza del peso della COGNOME per la sopravvivenza della maggioranza è smentita per tabulas, mentre. i suoi fratelli erano già stati assunti prima della elezione di COGNOME a sindaco di Mondragone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.
In primo luogo, risulta generico il motivo inerente alla omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale, lamentata dalla difesa in relazione alla produzione di documenti non acquisiti in grado di appello.
La Corte territoriale, a prescindere dal tema della tempestività, ha considerato assente il requisito della decisività e con questa argomentazione il ricorso non si è confrontato.
Va sul punto ribadito che la impossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste «unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (così, anche da ultimo, Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022, Martucci, Rv. 282728).
Detto istituto – come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820) – ha carattere eccezionale e ad esso «può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione».
Anche successivamente le Sezioni Unii:e hanno osservato che nell’art. 603 del codice di rito sono previste evenienze procedimentali «che si traducono nella previsione di poteri, non già di doveri, di rinnovazione in capo al giudice d’appello, valorizzando il metodo dell’oralità nelle specifiche ipotesi della non decidibilità allo stato degli atti (comma 1), ovvero della assoluta necessità di
provvedere ex officio all’integrazione del quadro probatorio (comma 3)» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione).
Avuto specifico riguardo all’acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello, si è di recente affermato che essa, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, postula pur sempre che la prova richiesta sia decisiva rispetto al quadro probatorio in atti (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504).
3. In ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione, nella sentenza impugnata non è ravvisabile I vizio motivazionale che il ricorrente ha denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione cii legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali -agioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, c:ontraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non massj sul punto).
Invero, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata delle risultanze probatorie; tuttavia, a questa Corte è preclusa la possibilità di di una nuova valutazione di dette risultanze, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, R.v. 271702).
Inoltre, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione, la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativa del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non a elementi meramente ipotetici seppur plausibili (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237; Sez.
4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409).
Come osservato anche dal Procuratore generale, la motivazione non risulta manifestamente illogica nella parte in cui, aderendo alla ricostruzione del primo giudice, ha ritenuto provata la presenza e l’intervento di COGNOME, all’epoca sindaco di Mondragone, all’incontro svoltosi al ristorante di Formia durante il quale si decise che i titolari della società che avrebbe gestito l’appalto della raccolta dei rifiuti nel territorio mondragonese avrebbero versato una tangente di 30 milioni di lire mensili (poi quantificata in 15.000 euro) al RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Il ricorrente ha sostenuto che l’incontro sarebbe avvenuto nell’anno 2000 e dunque “fuori contestazione”: tuttavia, il capo d’imputazione fa riferimento all’anno successivo, quale data iniziale, perché nel 2001, evidentemente, iniziarono i pagamenti da parte delle persone offese.
Proprio le dichiarazioni di COGNOME – nella ricostruzione dei giudici di merito costituiscono una rilevante fonte di prova a carico dell’imputato. Il teste ha confermato la presenza di COGNOME in occasione dell’incontro svoltosi a Formia e il suo colloquio con NOME COGNOME e NOME COGNOME, dopo il quale fu concluso il suddetto accordo in forza del quale il sindaco avrebbe ottenuto l’appoggio del RAGIONE_SOCIALE alla sua giunta.
COGNOME ha riferito che COGNOME non sedeva al tavolo con loro e solo in questo senso va letta l’affermazione della sentenza impugnata là dove ha ritenuto l’imputato a conoscenza del patto stretto con il RAGIONE_SOCIALE e dimostrato il suo intervento a garanzia del pagamento, “pur volendo ritenere che lo stesso non avesse partecipato al pranzo presso il ristorante di Formia” (pag. 17).
Dell’incontro svoltosi a suggello dell’accordo hanno rifento tre collaboratori di giustizia, essendone a conoscenza diretta (NOMENOME o de relato (Sperlongano e Rozzera, da due diverse fonti), cosicché la Corte di appello ha ritenuto reciprocamente riscontrate le chiamate in correità, connotate da autonomia genetica, in assenza di collusioni o reciproche influenze tra i dichiaranti.
Sul punto il ricorso è generico, facendo riferimento a “inconciliabili discrasie tra i racconti dei tre collaboratori” che non risultano dalla sintesi delle lor dichiarazioni presenti nelle sentenze di merito.
Non sussiste neppure il dedotto travisamento della prova in relazione al narrato di NOME COGNOME, poiché il vizio è ravvisabile solo quando si sia in presenza di una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018,
COGNOME, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087).
Nel caso in esame, invece, i giudici di merito hanno ritenuto maggiormente attendibili alcune dichiarazioni accusatorie del presidente dei consorzio rispetto ad altre con le quali egli ha poi escluso la consapevolezza in capo a COGNOME dei suoi rapporti con le consorterie criminali, considerando le prime coerenti rispetto al complessivo quadro probatorio formatosi all’esito di una lunga e approfondita istruttoria dibattimentale.
La curatela fallimentare RAGIONE_SOCIALE, costituitasi parte civile, è stata ritenuta soggetto danneggiato dai reati di estorsione e truffa e ha ottenuto la condanna generica dell’imputato al risarcimento del danno.
In relazione ai reati ex art. 640 cod. pen., dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, non sono stati proposti specifici motivi idi ricorso, idonei a contrastare le ampie argomentazioni (pagg. 24-27) con le quali la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dei fatti illeciti (v. Corte cost., n. 18 del 30 luglio 2021), ricostruendo, soprattutto sulla base delle risultanze delle operazioni di intercettazione, la vicenda dei contratti di lavoro simulati, stipulati con NOME COGNOME e i due fratelli (capo 12) e con NOME COGNOME, moglie dell’originario coimputato NOME COGNOME (capo 14).
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile curatela fallimentare RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 9 novembre 2023.