Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43125 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Milazzo il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 25/06/2024 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi di ri insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di riesame spesi nella fase di merito dell’incid cautelare.
1.1. Le censure (motivi primo e secondo), per le denunziate violazioni di legge e per i dedott vizi della motivazione, con riferimento alla stimata gravità indiziaria per la contestata estor tentata, in concorso, così come circostanziata dal metodo mafioso, postulano una alternativa rilettura delle fonti dichiarative valorizzate in cautela (quanto a natura intimidatoria concor delle azioni realizzate, sia personalmente che in compagnia del genitore, cointeressato all costrizione a rinunziare all’azione civile intrapresa nei confronti di entrambi) ed ipotiz quindi, un travisamento del quadro indiziario, con effetti sulla ravvisata gravità dello stesso fatto circostanziale ingravescente, che non trova riscontro nel testo della motivazione, per logica e congruente argomentazione della decisione assunta nel merito, allo stato degli atti. L richiesta duplice valutazione (sulla condotta che identifica il “tipo” e sulla circostanza ad ingravescente speciale) risulta quindi estranea al sindacato di legittimità, per quanto adeguatamente apprezzato, con corretti argomenti giuridici, sostenuti da logica ineccepibile.
1.2. Occorre ancora una volta ribadire, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606 cod. proc pen., comma 1, lett. e), che, il giudice della legittimità non può certo sovrapporre la pro valutazione a quella già effettuata dai giudici del merito, dovendo invece limitarsi a verif l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare i convincimento. Il deficit di adeguatezza delle dette considerazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotto quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della font (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), pur siano indicate in ricorso -in maniera specifica ed inequivoca- le prove che si pretendono travisat Nella fattispecie il Tribunale della revisione cautelare di Messina ha dato ampiamente conto della affidabilità soggettiva della vittima di estorsione e della obiettiva attendibilità del descritto con dovizia di particolari anche nell’atteggiarsi dinamico (inseguimenti minatori in a degli autori; dando altresì conto del solidissimo riscontro intercettivo alla prova dichiarativ nucleo centrale dimostrativo della incriminazione, così adeguandosi al costante insegnamento tematico di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche insegnato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura c7 ) 77 nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimi salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che non appare affat ricorrere nella presente fattispecie processuale.
Il Tribunale, investito della richiesta di riesame nel merito, ha quindi valorizzato le li costanti, reiterate ed inequivoche affermazioni della persona offesa, che, confortata anche da quanto oggetto di prova intercettiva, ha descritto nel dettaglio le modalità della domand intimidatoria subita, indirizzata alla rinuncia all’azione civile già avviata. Il che paradigma normativo scolpito nel testo dell’art. 629 del codice penale, avendo gli agent esercitato minaccia (verbis et re) alla persona, con la precisa finalità di costringerla a rinunziare alla legittima facoltà di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti retributivi (Sez. del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303 – 01; Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, COGNOME, Rv. 285002).
Del pari deve ritenersi per il contributo offerto alla intimidazione dalle azioni commesse anc individualmente dal ricorrente, attesa l’evidente efficacia intimidatoria offerta dalla prolu portata minatoria delle condotte agite.
1.2. Quanto alla dedotta violazione di legge, nell’esegesi della norma che determina aggravamento ad effetto speciale della sanzione, sub specie di ignoranza del fatto tipico ingravescente, costituito dal coinvolgimento, ad opera del padre, nell’attività minatoria di soggetto terzo -storicamente inserito nel locale contesto mafioso-, il ricorrente non tiene co delle conseguenze della natura oggettiva della aggravante (metodo mafioso), che si estende ai concorrenti cha ne abbiano anche soltanto ignorato per colpa la sussistenza (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 – 02). Il Tribunale della cautela motiva espressamente sul punto, valorizzando il ricorso ad una strategia comune, ideata e realizzata da entrambi i soggett interessati alla finalità patrimoniale della costrizione.
Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, p il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazione principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.