Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 652 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 652 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2022 del TRIBUNALE DI ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 07/07/2022 del Tribunale di Roma che ha confermato l’ordinanza in data 7/6/2022 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di estorsione pluriaggravata e altro.
Deduce:
1.1. “Episodio estorsione aggravata nei confronti di NOME COGNOME (capi 28 e 29) (…). Manifesta illogicità del provvedimento impugnato – Violazione dell’art.
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606 lett. e) c.p.p. Nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 606 co. 1 lettera Motivazione omessa o apparente in ordine all’adeguatezza della misura detentiva domiciliare e all’impossibilità di soddisfare le esigenze di cautela con misure gra non detentive anche cumulativamente applicate”.
Il motivo denuncia il vizio di illogicità della motivazione che ha conferma l’ordinanza del G.i.p., pur riconoscendo l’imprecisione delle dichiarazioni rese persona offesa quanto all’anno di commissione dei reati.
1.2. “Violazione delle norme nel combinato disposto di cui agli artt. 522 526 c.p.p. – Violazione dell’art. 606 lett. c) c.p.p.)”.
Sulla base della precedente doglianza, il ricorrente deduce la violazio dell’art. 522 comma 2, cod.proc.pen., atteso che il Tribunale, modificando l’anno commissione del fatto di reato, ha sostanzialmente contestato un fatto nuovo diverso rispetto a quello per cui COGNOME si trova cautelato, con conseguente nu dell’ordinanza impugnata.
Aggiunge che le argomentazioni del Tribunale sono anche congetturali e, come tali, compromettono il diritto di difesa nella parte in cui supera la diverg temporale nelle dichiarazioni della persona offesa, richiamando la sua fragi collegata alla giovane età e al fatto di trovarsi in balìa di COGNOMECOGNOME COGNOME p discrasia non riguarda giorni, ma l’anno in cui l’episodio si sarebbe verifi tenendo conto che nel periodo di interesse COGNOME COGNOME detenuto in carcere.
1.3. “Erronea valutazione di prova decisiva (Sentenza Corte di Assise d Appello di Roma n. 32/2014 (all.to n. 8 riesame) – Violazione dell’art. 606 lett. d) c.p.p.”.
Il motivo si rivolge alla marginalizzazione della sentenza della Corte di ass di appello.
Il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha disatteso il dato oggettivo cir data dell’arresto di NOME e la data della sua scarcerazione sul presupposto il documento non desse certezza circa la continuità della carcerazione nel perio e, dunque, non fosse idonea a provare l’imprecisione temporale delle dichiarazio di COGNOMECOGNOME
Tanto a dispetto del chiaro contenuto della motivazione e del dispositivo del sentenza della Corte di assise di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME trova cautelato per una pluralità di fatti, ma il ricorso si solCOGNOME all’estorsione contestata in danno di tale COGNOMECOGNOME descritta ai capi della rubrica. Il motivo si fonda soprattutto sulla data di commissione del reat tal riguardo osserva che il Tribunale ha minimizzato l’importanza della discra temporale contenuta nelle dichiarazioni della persona offesa, che colloca il fat reato nel giugno 2013, quando NOME NOME trovava detenuto.
1.1. Il ricorso è infondato.
Il tribunale ha affrontato il tema delle ricadute sul giudizio di credibilit attendibilità di COGNOME delle COGNOME sul dato temporale e della data dell’ e della sua scarcerazione COGNOME come documentato dalla sentenza della Corte d assise prodotta in atti.
Nel fare ciò ha rimarcato come il fatto storico dovesse ritenersi confermat in quanto le dichiarazioni di COGNOME COGNOME COGNOME e conferma ne dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME, sia il dato documentale non indebolivano la credibilità de persona offesa e l’attendibilità delle sue dichiarazioni che, peraltro, risul corroborate dai puntuali riscontri rinvenuti in relazione ai plurimi ulteriori f lui narrati.
1.2. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, dunque, il tribunale no ha modificato il fatto contestato, né ha eluso il confronto con le obiezioni dife che, anzi, sono state puntualmente affrontate e disattese con motivazione che n si mostra illogica, non si mostra contraddittoria e si ancora ai dati di fatto nel procedimento.
Da qui l’infondatezza del ricorso.
Le ulteriori argomentazioni sviluppate con l’atto di impugnazione si risolvon in una inammissibile valutazione delle emergenze procedimentali alternativa a quella dei giudici di merito.
Quanto esposto conduce al rigetto del ricorso e alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegu rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. Cod. Proc. Pen.
Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere estensore
Il Presidente