Estinzione Reato Presupposto: perché non annulla l’Autoriciclaggio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di reati economici: l’autonomia del delitto di autoriciclaggio rispetto al reato da cui provengono i fondi illeciti. Questa decisione chiarisce che l’estinzione del reato presupposto, ad esempio per remissione di querela, non comporta automaticamente l’insussistenza del successivo reato di autoriciclaggio. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Milano, con cui un soggetto veniva condannato per i reati di truffa, autoriciclaggio e intestazione fittizia. La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Violazione di legge: Si sosteneva che il reato di truffa, ovvero il reato presupposto dell’autoriciclaggio, si fosse estinto a seguito della remissione della querela da parte della persona offesa. Di conseguenza, secondo la tesi difensiva, sarebbe dovuto venire meno anche il reato di autoriciclaggio.
2. Vizio di motivazione: Veniva contestata la determinazione della pena base, ritenuta non conforme alla disciplina vigente al momento della commissione del fatto.
La Decisione della Cassazione sull’Estinzione del Reato Presupposto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni della difesa e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi giurisprudenziali consolidati sia in materia di diritto penale sostanziale che processuale.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni addotte dalla Cassazione sono chiare e si articolano su due fronti, corrispondenti ai motivi del ricorso.
1. L’Autonomia del Reato di Autoriciclaggio
Il punto centrale della pronuncia riguarda il rapporto tra il reato di autoriciclaggio e l’estinzione del reato presupposto. La Corte, richiamando l’articolo 170 del codice penale e la propria giurisprudenza costante, ha riaffermato che l’estinzione del reato da cui provengono i capitali illeciti non si estende al reato successivo di riciclaggio o autoriciclaggio. Questo principio vale sia nel caso in cui l’estinzione sia “originaria” (cioè già maturata al momento del riciclaggio), sia quando sia sopravvenuta.
In altre parole, il delitto di autoriciclaggio ha una sua vita giuridica autonoma. Una volta che il denaro o i beni di provenienza illecita vengono impiegati in attività economiche o finanziarie per ostacolarne l’identificazione, il reato si perfeziona e non può essere cancellato da vicende che riguardano il reato originario, come un accordo con la vittima o la prescrizione.
2. I Limiti dell’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la Corte ha ricordato i limiti specifici previsti per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che non è ammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento se si contesta l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.). Poiché la doglianza del ricorrente rientrava in questa casistica, è stata dichiarata inammissibile de plano, ovvero senza un’udienza di discussione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la linea dura della giurisprudenza nel contrasto ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio, considerati particolarmente dannosi per l’economia legale. L’implicazione pratica è di notevole importanza: chi commette un reato (come una truffa o un’appropriazione indebita) e poi tenta di “ripulire” i proventi, non potrà sperare di sfuggire alla giustizia per il solo fatto di aver risolto la questione legata al primo reato. L’estinzione del reato presupposto non offre alcuna immunità per le successive operazioni di lavaggio di denaro. Questo principio rafforza l’efficacia delle norme antiriciclaggio, garantendo che le condotte volte a inquinare il sistema economico siano perseguite indipendentemente dalle sorti del delitto originario.
L’estinzione del reato da cui provengono i soldi (reato presupposto) cancella anche il reato di autoriciclaggio?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’autoriciclaggio è un reato autonomo. Secondo la sentenza, l’estinzione del reato presupposto, come la truffa, non si estende al successivo reato di autoriciclaggio, né se l’estinzione è avvenuta prima né se è avvenuta dopo il fatto di autoriciclaggio.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per lamentare che il giudice non ha valutato la possibilità di un proscioglimento?
No, in base all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, questo tipo di ricorso è inammissibile. La Corte ha confermato che non si può contestare in Cassazione l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per una sentenza di proscioglimento nel contesto di un patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come disposto dall’art. 616 del codice di procedura penale e applicato in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questa ordinanza, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1258 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1258 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIMBIATE il 31/01/1972 Avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per l’udienza preliminare di Milano applicava a NOME COGNOME a pena concordata per i reati di truffa, autoriciclaggio ed intestazione fittizia. Il difensore ?cce l’omessa notifica senza considerare che si tratta di una procedura de plano.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che d«COGNOME:
2.1. violazione di legge: il reato presupposto autoriciclaggio la truffa era e S :int° per remissione di querela, il che implicherebbe l’insussistenza del reato di autoriciclac pio;
2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata.
Il collegio riafferma che in tema di riciclaggio, ai sensi dell’art. 170 cc:. p l’estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione “originaria”, ovvero già maturata al momento dei fatti contestati ex ari: 648-bis
cod. pen., né nel caso di estinzione sopravvenuta a questi ultimi (Sez. 2, n. 56379 del 12/10/2018, COGNOME Rv. 276300 – 01)
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione della pe )a base che avrebbe dovuto essere effettuata in relazione alla disciplina vigente alla da a della consumazione quando per l’ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell’articolo 64 3-ter..1. cod. pen. la reclusione era inferiore nel massimo a cinque anni.
2.2.1. La doglianza non è consentita.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui )i sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamentc, cori il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pror unziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte pro-vede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cc) I. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27201401)
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. E 16 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nc -che al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si Oe equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 7 novembre 2024.