Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13777 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 13/11/1991
avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di AVEZZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epi- grafe, deducendo, con un primo motivo, estinzione del reato ex art. 129
cod.proc.pen. per carenza della condizione di procedibilità per intervenuta remis- sione della querela e contestuale accettazione della remissione e, con un secondo
motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli elementi costitu- tivi della fattispecie di cui all’ad’. 590 cod.pen. con riguardo all’elemento oggettivo
del rapporto di proprietà e detenzione tra l’imputata e l’animale che ha arrecato le lesioni alla p.o.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Va rilevato che il reato per cui si procede – pacificamente procedibile a querela di parte – è estinto per remissione di querela ex art. 152 cod. pen., come
risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa. La remissione di querela, in- tervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, deter-
mina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo anche le statuizioni civili collegate al reato estinto (tra le altre, Sez. 3, n. 9154, 17/12/2020, dep.08/03/2021, Durante, Rv. 281326 – 01 e Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 – 01)
3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto. Le spese del procedimento vanno poste a carico della parte querelata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 25/03/2025