Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13570 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13570 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a Popoli il 17/01/1981
avverso la sentenza emessa il 23/02/2024 dalla Corte d’Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/02/2024, la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato (escludendo la recidiva e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Foggia, in data 25/10/2021, nei confronti di COGNOME NOME COGNOME in relazione – come meglio specificato in rubrica – al delitto di violazione dei sigilli aggravato dalla qualifica custode giudiziario.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per omessa notifica al codifensore, mancata rideterminazione della pena dopo l’esclusione della recidiva, mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
I
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato – dopo l’esclusione della recidiva – estinto per prescrizione prima dell’emissione della sentenza di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta preliminare ed assorbente, come evidenziato nella requisitoria del P.G., l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello.
Invero, l’esclusione della recidiva qualificata da parte della Corte territoriale ha determinato l’applicazione del termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi, ampiamente decorso alla data della decisione impugnata ove si consideri il momento consumativo del reato (01/10/2014) e l’irrilevanza, ai fini che qui interessano, dei complessivi 168 di prescrizione (tenendo conto dei quali si perviene alla data del 16/09/2022, ampiamente anteriore a quella della sentenza impugnata).
Quanto precede impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato continuato ascritto al MUNDI ormai estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 25 f braio 2025 Il Consiglierè es yensore GLYPH
Il Presidente