Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13500 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13500 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MILANO il 29/02/1968
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 26 settembre 2024, con la quale la Corte di appello di Milano – pronunciandosi a seguito della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 20 dicembre 2023 -, riqualificato il reato contestato ad NOME COGNOME ai sensi dell’art. 217, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), condannava l’imputato alla pena di un anno di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.
Osserva il Collegio che il ricorso in esame non può ritenersi inammissibile, attesa l’astratta plausibilità delle censure difensive, relative al trattamento sanzionatorio irrogato ad NOME COGNOME COGNOME che non teneva conto dell’intervenuta riqualificazione dell’ipotesi delittuosa ascrittagli, che comportava la rivalutazione complessiva del disvalore della vicenda criminosa oggetto di contestazione.
Nelle more, il procedimento deve ritenersi estinto per prescrizione, tenuto conto del fatto che il reato di cui all’art. 217, comma 2, legge fall. risult accertato il 6 giugno 2017.
Considerati, in particolare, il titolo di reato, l’epoca di commissione e il prolungamento per gli atti interruttivi il termine massimo prolungato della prescrizione dell’ipotesi delittuosa oggetto di contestazione è interamente alla data di celebrazione del presente procedimento.
La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa di COGNOME pur non avendo espressamente sollecitato tale pronunzia, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva del reato.
Né sussistono, allo stato, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 20 marzo 2025.