Estinzione Reato per Prescrizione: Come il Tempo Può Annullare una Condanna
L’estinzione reato per prescrizione è un principio cardine del nostro ordinamento penale, che stabilisce un limite temporale all’esercizio della potestà punitiva dello Stato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13861/2024) offre un chiaro esempio di come questo istituto possa intervenire e annullare una condanna, anche quando l’impugnazione presentata non sarebbe stata accolta nel merito. Analizziamo i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Rovigo nel 2021, e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia nel 2022. L’imputata era stata ritenuta colpevole di un reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002, commesso in data 12 febbraio 2016. Contro la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La decisione non si basa sui motivi del ricorso, ma su una constatazione che prevale su ogni altra valutazione: il reato era ormai estinto per il decorso del tempo. I giudici hanno rilevato che, sebbene il ricorso non fosse inammissibile, erano maturate le condizioni per dichiarare una causa di non punibilità sopravvenuta, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: L’impatto dell’estinzione reato per prescrizione
Il cuore della decisione risiede nel calcolo del tempo necessario a prescrivere. La Corte ha spiegato che, per il reato in questione, il termine di prescrizione massimo, comprensivo di tutte le eventuali sospensioni, era di sette anni e sei mesi. Poiché il reato era stato commesso il 12 febbraio 2016, tale termine era ampiamente scaduto al momento della decisione della Cassazione nel marzo 2024.
È fondamentale sottolineare un passaggio cruciale del ragionamento dei giudici. L’ammissibilità del ricorso, ovvero il fatto che non fosse palesemente infondato o basato su motivi non consentiti, ha instaurato un valido rapporto processuale. Questo ha permesso alla Corte di esaminare d’ufficio la questione della prescrizione, che altrimenti non avrebbe potuto essere rilevata.
Inoltre, la Corte ha specificato che non sussistevano le condizioni per una pronuncia di assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. Tale norma prevede che il giudice debba assolvere l’imputato se risulta evidente l’insussistenza del fatto o che l’imputato non lo ha commesso. In questo caso, dagli atti non emergeva con tale evidenza una prova di innocenza, pertanto la causa di estinzione del reato per prescrizione è prevalsa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: lo Stato non può perseguire un cittadino per un tempo indefinito. L’estinzione reato per prescrizione garantisce la certezza del diritto e il diritto dell’imputato a un processo di ragionevole durata. La decisione evidenzia anche l’importanza strategica di presentare un ricorso ammissibile: solo così è possibile beneficiare di cause di estinzione che maturano durante il giudizio di legittimità. Infine, distingue nettamente tra un proscioglimento per prescrizione, che chiude il processo per ragioni procedurali legate al tempo, e un’assoluzione nel merito, che accerta l’innocenza dell’imputato in modo pieno.
Cosa significa estinzione del reato per prescrizione?
Significa che, trascorso un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge (in questo caso, sette anni e sei mesi) dalla commissione del reato senza una sentenza definitiva, lo Stato perde il diritto di punire il colpevole e il reato si estingue.
Perché la Cassazione ha annullato la sentenza anche se il ricorso non era fondato nel merito?
Perché il ricorso non era inammissibile. Questo ha permesso alla Corte di rilevare d’ufficio una causa di non punibilità (la prescrizione) maturata dopo la sentenza d’appello. La prescrizione, quando accertata, deve essere dichiarata e prevale sull’esame dei motivi del ricorso.
L’annullamento per prescrizione equivale a un’assoluzione piena nel merito?
No. L’annullamento per prescrizione non accerta l’innocenza dell’imputato, ma si limita a dichiarare che il reato non è più punibile a causa del tempo trascorso. Un’assoluzione piena nel merito, invece, si ha quando emerge con evidenza dagli atti che l’imputato non ha commesso il fatto o che il fatto non costituisce reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13861 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia resa il 6 ottobre 2021 dal Tribunale di Rovigo di condanna per il reato di cui all’art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Rovigo il 12 febbraio 2016.
L’esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d’ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni sette e mesi sei, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il giorno 12 febbraio 2016 ed è estinto per prescrizione, pur computanco ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 20 marzo 2024
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